Regolamento sui medici delegati
                            Regolamento  sui medici delegati  (del 30 settembre 1998)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti gli art. 22, 23, 26, 27 e 64 cpv. 2 della legge 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il  coordinamento sanitario (legge sanitaria),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  Questo  regolamento  precisa  e  definisce  i  compiti,  i  requisiti  per  la  designazione  e  la  retribuzione dei medici delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  è  l’Autorità  competente  per  l’applicazione  di  questo  regolamento.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Circondari sanitari
Art. 2
                            1  Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ogni circondario è designato un medico delegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  medico  delegato  designa  tra  i  medici  delegati  un  suo  supplente  e  concorda  con  questi  le  assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Medici delegati
Art. 3
                            1  Possono  essere  designati  medici  delegati  tutti  i  medici  autorizzati  all’esercizio  della  professione  nel  Cantone,  che  dispongono  di  una  formazione  adeguata  ai  compiti  previsti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento,  previo  pubblico  concorso,  designa  i  medici  delegati  entro  l’anno  successivo  alle  elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata  di quattro anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei medici delegati
Art. 4
                            1  Il  medico  delegato  svolge  le  funzioni  previste  dalla  legge,  da  questo  regolamento  e  quelli  che  gli  sono  attribuiti  dal  Medico  cantonale  e/o  dalle  competenti  autorità  comunali  del  circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spetta in particolare al medico delegato:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  medico  delegato  ordina  in  via  provvisionale  i  provvedimenti  sanitari  urgenti,  che  ritiene  necessari  per  evitare  o  limitare  pericoli  gravi  e  imminenti  per  la  salute  della  popolazione  nel  suo  circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il medico delegato s’impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti  elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegio dei medici delegati
Art. 5
                            1  I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidente del collegio
                            1  collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li  riunisce  almeno  una  volta  all’anno  per  giornate  di  studio  e  di  aggiornamento  e  stende  un  programma e un rapporto d’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
a) principio
Art. 7
                            1  I  medici  delegati,  per  l’esecuzione  dei  compiti  loro  attribuiti  dalla  vigente  legislazione  sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità  fissate  in  questo  regolamento.  Lo  Stato  riconosce  un’indennità  di  base  e  un  compenso  per  ogni  prestazione particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 sono aumentate del 10% quando l’indice svizzero  dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicembre 1997), un  aumento   del   10%.   L’adeguamento   avviene   il   1°   gennaio   dell’anno   successivo   a   quello  dell’aumento (10%).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) indennità di base
Art. 8
                            1  L’indennità di base è di fr. 2000.-- annui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato per la  sua  collaborazione  con  l’autorità  sanitaria  e  per  le  mansioni  di  carattere  generico,  che  non  possono essere quantificate in modo specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indennità   di   base   può   essere   aumentata   in   base   ad   accordi   particolari   per   situazioni  straordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) tariffa per prestazioni particolari
Art. 9
                            I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati  in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM):  voce  Frs  visita agli apprendisti   40  visite ai dipendenti dello Stato richieste dal  Medico cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  visite e sopralluoghi richiesti dall’Ufficio di sanità  per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto  non siano da retribuirsi dai privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120/ora  +trasferta  attività richieste dal Medico cantonale per misure  volte a limitare la propagazione di malattie e a  mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in  quanto non siano da retribuirsi dai privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120/ora  +trasferta
                        
                        
                    
                    
                    
                d) tariffa applicabile
Art. 10
                            Per  prestazioni  date  prevalentemente  a  favore  dei  privati,  i  medici  delegati  possono  esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-  FTAM):  voce  Frs  visite prescritte da specifiche disposizioni o  richieste dall’Autorità cantonale al personale di  il rilascio del certificato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  +esami  visite d’idoneità psicofisica per gli operatori  sanitari oltre il settantesimo anno d’età
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  visite ordinate dalla Sezione della circolazione per  la stesura di certificati ufficiali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  visita di controllo per la dichiarazione di  abitabilità/inabitabilità di case o locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60/200  +trasferta  presenza all’esumazione di una salma  80  +trasferta  sopralluoghi richiesti da privati o eseguiti nel loro  interesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60-150  +trasferta
                        
                        
                    
                    
                    
                e) tariffa per prestazioni medico-legali e di polizia
Art. 11
                            Per  prestazioni  medico-legali  ordinate  dall’Autorità  giudiziaria,  dal  Medico  cantonale,  dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcolati  secondo la seguente tariffa:  voce  Frs  consultazione semplice su fatti esposti al medico  dall’Autorità giudiziaria per trarne giudizio di  comportamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30-60  visita semplice comandata d’ufficio su persona  vivente, con breve rapporto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60-150  perizia medica con rapporto, su persona vivente,  intesa a constatare e riferire su determinati fatti e  stabilire la causa e la natura (primo esame fisico,  primo esame psichico, ogni ulteriore esame,  esami di laboratorio, esami speciali)  secondo  tariffa  OCMT-  FTAM  perizie desunte dagli atti:  a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni  gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione  superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5  pagine non vengono computate):  b) eventuali convocazioni di testi o imputati per  ulteriori chiarimenti, per persona:  c) eventuali visite integrative:  d) elaborazione critica e stesura della perizia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65-150  Esame semplice di cadavere per constatazione di  legge, con eventuale piccolo rapporto:  a) entro il raggio di 2 km:  b) di notte:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  prelievo per alcoolemìa su persona vivente  (+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente  questo atto)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  prelievo per alcoolemìa su cadavere  160  comparizione del medico quale perito davanti a  qualsiasi funzionario o Autorità giudiziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110-300  esami di laboratorio ed esami speciali (da  aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo  tariffa cantonale per le casse malati  indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km  secondo  tariffa  OMCT-  FTAM  Art. 12  1  Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un  intervento di polizia, il Medico cantonale, d’intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire  localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La retribuzione a carico del Dipartimento delle istituzioni è di:  voce  Frs  picchetto notturno nei giorni feriali    80  picchetto festivo (con due notti) oppure normale  picchetto di sabato e domenica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Turni  e  recapiti  sono  comunicati  ai  posti  di  polizia  e  agli  organi  di  esecuzione  della  pena  interessati;  eventuali  costi  per  il  collegamento  (apparecchi  di  ricerca  persona)  sono  assunti  dallo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) tariffe speciali
Art. 13
                            Tariffe  per  l’esecuzione  di  compiti  speciali  organizzativi,  promozionali  ed  informativi,  connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere  aggiunte dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pagamento delle prestazioni
Art. 14
                            Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno  civile  sulla  base  dei  dati  desunti  dalla  distinta  delle  prestazioni  che  i  medici  stessi  inoltrano  all’Ufficio di sanità del Dipartimento, alla fine dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
Art. 15
                            1  L’Ufficio di sanità esercita il controllo sull’esatta applicazione della tariffa e decide sulle  contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità è dato reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 16
                            I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni  previste da questo regolamento salvo l’espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma  scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma finale
Art. 17
                            1  È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  2  Pubblicato nel BU  1998  , 301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.