Regolamento per un modello unico di tariffa (181.210)
Regolamento per un modello unico di tariffa (181.210)
Regolamento per un modello unico di tariffa
Regolamento per un modello unico di tariffa (del 23 dicembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907, d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.
Principi
Art. 2
1 Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.
2 Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.
Categorie
Art. 3
1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.
2 I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.
Contratti speciali
Art. 4
1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
2 Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.
Unità di misura
Art. 5
1 Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura: a) V (volt) b) A (ampère) c) kW (chilowatt) d) kWh (chilowattora) e) kVarh (chilovarora) f) cosphi (coseno phi)
Elementi tariffali di base
Art. 6
Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base: a) b) c) d)
Prezzo della potenza
Art. 7
1 Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).
2 Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).
3 Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.
Differenziazioni temporali
Art. 8
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).
Forniture particolari
Art. 9
1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture: a) b) c)
2 Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.
Fatture
Art. 10
La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti: a) b) c) d)
Informazione dell’utenza
Art. 11
L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.
Entrata in vigore e termine di uniformazione
Art. 12
1 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1
2 Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Pubblicato nel BU 2003 , 507.
1 Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.