Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili
                            9.3.1.7.1  Regolamento  sulla ricerca e sulla raccolta di rocce,  minerali e fossili  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista  la  Legge  cantonale  sulla  protezione  della  natura  del  12  dicembre  2001  (Lcn),  in  particolare gli art. 22-29,
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            L'applicazione  del Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e  fossili è  Esso ha in particolare il compito di:  a)    rilasciare le autorizzazioni di ricerca  e di raccolta, applicando le relative tasse;  b)    concedere eventuali deroghe ai sensi  degli art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn;  c)    impartire le opportune direttive di  ricerca e di raccolta;  d)        decidere  l'acquisto  dei  ritrovamenti  di  particolare  valore  scientifico  e  stabilire  l'ammontare dell'indennità ai sensi  dell'art. 28 cpv. 3 Lcn;  e)    vigilare sull'osservanza dei disposti  f)     segnalare alla Divisione dell'ambiente  del Dipartimento del territorio le contravvenzioni di  sua competenza.  La   Divisione   dell'ambiente   è   competente  per   il   perseguimento   e   il   giudizio   delle  contravvenzioni  al  presente  regolamento  e  alla  Lcn  in  materia  di  ricerca  e  raccolta  di  rocce,  minerali e  fossili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo e tipo di  autorizzazione  (art. 23  Lcn)  Art. 2  Chi  intende  eseguire  la  ricerca  e  la  raccolta  di  rocce  e  minerali  deve  farne  richiesta di autorizzazione al Museo.  Vengono rilasciati i seguenti tipi di  a)        autorizzazione  personale  annuale  (patente),  distinta  in  scientifica,  dilettantistica  e  commerciale;  b)    autorizzazione per escursioni.  E' soggetto al rilascio della patente commerciale  chi trae beneficio dalla vendita del materiale  estratto per un importo  superiore a fr. 6'000.-- annui.  La patente è personale ed ha validità  annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo  anno.  L'autorizzazione  per  escursioni  è  rilasciata  a  gruppi  di  almeno  5  persone  su  base  giornaliera; per  persone singole può essere rilasciata al massimo per una settimana l'anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto della  richiesta  Art. 3  La  a)    i dati personali e il domicilio del  richiedente;  b)    lo scopo della ricerca;  Per la ricerca a scopo scientifico, la  richiesta deve inoltre contenere:  a)    la documentazione e le referenze che  b)    l'indicazione delle zone di  esplorazione;  c)    l'oggetto specifico della ricerca e  d)    la durata prevista dell'attività di  ricerca e di raccolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi per la ricerca e
                        
                        
                    
                    
                    
                (art. 25 cpv. 1 e 2 Lcn)
Art. 4
                            Per la ricerca e la raccolta possono  di tipo manuale, segnatamente  martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  (art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn)  Art. 5  Il  a)    per la ricerca e la raccolta di  fossili, unicamente nell'ambito di studi che rientrano negli  scopi scientifici  del Museo e che sono svolti in collaborazione con lo stesso;  b)        per  la  ricerca  e  la  raccolta  di  rocce  e  minerali  mediante  l'uso  di  esplosivi  e  macchine  perforanti o mediante altri
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            non  contemplati  esclusivamente  a  detentori della patente annuale, quando si tratta di singoli giacimenti il  c u i  sfruttamento  richiede  necessariamente  l'uso  di  questi  mezzi  e  sia  dimostrato  un  interesse  pubblico  particolare;  possono  essere  sentiti  altri  servizi  cantonali  che  operano  sul territorio.  La  ricerca  e  la  raccolta  mediante  l'uso  di  esplosivi  e  macchine  perforanti  o  mediante  altri  mezzi  suscettibili  di  arrecare  danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4 non  sono comunque  permesse:  a)    la domenica e gli altri giorni festivi  riconosciuti;  b)    durante il periodo di caccia alta.  La  richiesta  per  l'utilizzo  di  esplosivi  e  macchine  perforanti  o  altri  mezzi  suscettibili  di  arrecare  danno  alla  natura  e  all'art. 3,  deve contenere:  a)    l'ubicazione precisa (coordinate  la descrizione del  giacimento;  b)    le modalità di estrazione;  c)    l'indicazione del periodo nel quale si  intende svolgere l'attività;  d)    l'autorizzazione scritta del  proprietario del fondo interessato dalla ricerca;  e)    per l'uso di esplosivi, il permesso  d'uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;  f)     per l'uso di esplosivi, la prova della  stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità  civile  da  parte  del  titolare  del  permesso,  la  quale  preveda  la  copertura  di  almeno  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'000'000.--  per  sinistro  e  per  l'insieme  dei  danni  provocati  da  morte,  lesioni  corporali  e  danni materiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  (art. 24 Lcn)  Art. 6  Sono  stabilite le seguenti tasse:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    per la patente dilettantistica:  a)    domiciliati nel Cantone: fr. 150.--  b)    domiciliati fuori Cantone: fr. 250.--  c)    richiedenti con meno di 18 anni  compiuti: fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    per la patente commerciale:  a)    domiciliati nel Cantone: fr. 2'000.--  b)    domiciliati fuori Cantone: fr.  3'000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    per l'autorizzazione per escursioni:  a)    a persone singole solo per una  settimana l'anno: fr. 70.--.  b)    a gruppi di più di 5 persone:         - fino a 10 persone          fr.         - da 11 a 20 persone       fr. 350.--  al giorno         - per più di 21 persone    fr. 500.--  al giorno  La patente scientifica è esente da tassa.  Per  la  deroga  al  divieto  dell'uso  di  esclusione dell'uso di  esplosivo, è prelevata una tassa di fr. 250.--;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  al  divieto  dell'uso  di  esplosivo,  abbinato  o  meno  all'impiego  di  macchinari  e  mezzi non contemplati all'art. 4, è prelevata una tassa di fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione,  presentazione e consegna
                        
                        
                    
                    
                    
                (art. 27 s. Lcn)
Art. 7
                            I  cercatori sono tenuti ad inviare al Museo una lista dettagliata dei  ritrovamenti  effettuati, compilando l'apposito formulario di notifica entro il  31 marzo dell'anno seguente a  quello del rilascio dell'autorizzazione.  Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e  I ritrovamenti di fossili, cosi come  quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico,  devono essere  consegnati al Museo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  (art. 30 Lcn)  Art. 8  Il  cercatore deve portare con sé i documenti relativi all'autorizzazione ed  esibirli,  se richiesto, alle persone addette alla sorveglianza.  Il  personale  addetto  alla  sorveglianza  ai  sensi  dell'art.  30  Lcn  è  inoltre  autorizzato  a  controllare i mezzi impiegati e,  se del caso, a procedere al sequestro, così come a sequestrare  il materiale  raccolto in modo illecito.  L'accertamento  di  qualsiasi  violazione  è  deve essere consegnato il  materiale sequestrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto o revoca
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            quando  l'interesse  pubblico  lo  esige  e  in  particolare  quando  il  cercatore  contravviene  alle  disposizioni di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 10
                            facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 11
                            Il presente regolamento è pubblicato  esecutivi ed entra  [1]  Pubblicato   nel BU  2005  , 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]