Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino
                            sul patronato nel Cantone Ticino  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto l’ art. 18 ter della Legge di applicazione del Codice penale svizzero;  su proposta del Dipartimento di giustizia,
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 1
                            L’ Ufficio di Patronato del Cantone Ticino, di seguito “Ufficio”, dipende dalla Sezione esecuzione  pene  del  Dipartimento  di  giustizia  ed  esplica  una  funzione  socio-educativa  operando  nell’  ambito  penale  e  post-penale, in applicazione degli artt. 47 e 379 CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dell’ Ufficio
Art. 2
                            1  L’ Ufficio deve assicurare l’ esecuzione dei compiti previsti dall’ art. 47 CPS in particolare:  a)  ricondurre   ad   onestà   di   vita   le   persone   che   gli   sono   affidate   assistendole   e   consigliandole,  segnatamente procurando loro collocamento e lavoro (art. 47 CPS, cpv. 1);  b)  sorvegliare  con  discrezione  le  persone  che  gli  sono  affidate,  in  modo  da  non  comprometterne  l’  avvenire (art. 47 CPS, cpv. 2);  c)  vigilare  affinché  le  persone  che  gli  sono  affidate  e  che  sono  dedite  alle  bevande  alcooliche  o  agli  stupefacenti  o  che,  per  il  loro  stato  di  salute  mentale  o  fisico,  sono  predisposte  a  ricadute,  siano  collocate in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllate da un medico (art. 47 CPS, cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3).
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia dell’ assistenza
Art. 3
                            periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                Animazione e formazione
Art. 4
                            L’  Ufficio  provvede  ad  organizzare  le  attività  di  animazione  e  di  formazione  presso  le  strutture  carcerarie cantonali, secondo i dettami dell’ art. 37 cfr. 1 CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patronato obbligatorio
Art. 5
                            1  L’ Ufficio deve occuparsi dei casi che gli sono affidati dal Giudice (artt. 41 cfr. 2, 43 cfr. 2 CPS e  art. 32 cfr. 2 CPM), dal Consiglio di vigilanza (artt. 38 cfr. 2, 42 cfr. 4, 43 cfr. 4, 44 cfr. 4, 100 ter CPS, 31 cfr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 CPM), dalle competenti Autorità di altri Cantoni (art. 379 cfr. 2 CPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia di ogni decisione di affidamento viene immediatamente trasmessa all’ Ufficio di Patronato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patroni
Art. 6
                            1  L’ Ufficio designa un patrono per ogni persona che gli è affidata (art. 379 cfr. 1 CPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il patrono può essere scelto anche fra persone esterne all’ Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I casi previsti al capoverso 2 del presente articolo sono regolati da speciali disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del patrono
Art. 7
                            1  Ufficio di Patronato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il patrono amministra, con l’ accordo dell’ interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni  sociali, da prestazioni assistenziali, o il peculio ai sensi dell’ art. 378 CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segnalazione
Art. 8
                            Tramite  l’  Ufficio  il  patrono  potrà  proporre  l’  ammonimento  o  la  revoca  della  liberazione  condizionale  se  la  persona  affidatagli  si  sottrae  alla  sua  vigilanza,  trasgredisce  le  norme  di  condotta  o  delude, in qualsiasi altro modo, la fiducia in lui riposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            cantonali ivi comprese quelle destinate alla detenzione preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  prende  contatto  con  tutte  le  persone  che  ne  fanno  richiesta  e  con  coloro  il  cui  stato  lo  esige,  siano  esse in esecuzione di pena che in detenzione preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  la  fase  di  inchiesta  il  Magistrato  competente  può  derogare  da  quanto  detto  al  capoverso  2  del  presente articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni cantonali
Art. 10
                            1  L’ Ufficio opera in stretta collaborazione con la Direzione del Penitenziario e delle altre strutture  carcerarie, con la Magistratura ed il Consiglio di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  avvalersi  della  collaborazione  di  altri  servizi  statali  o  di  analoghi  servizi  privati,  in  particolare  l’  Ufficio mantiene stretti rapporti con la Fondazione recupero sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni nazionali e internazionali
Art. 11
                            L’  Ufficio  partecipa  attivamente  ai  lavori  di  organismi  nazionali  ed  europei  che  operano  nello  stesso campo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione degli atti
Art. 12
                            1  norma della legge sulla protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La trasmissione degli atti, alle Autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire solo con il consenso  del Dipartimento di giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto di esercizio.
Art. 13
                            L’  Ufficio  di  Patronato  allestisce  ogni  anno  un  rapporto  di  esercizio  che  viene  trasmesso  al  Dipartimento di giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
Art. 14
                            Il presente regolamento abroga il Regolamento sul Patronato penale del 12 novembre 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 15
                            Il regolamento entra in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli  atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1991  , 363.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 26 novembre 1991 - BU 1991, 363.