Regolamento sulla metrologia
                            Regolamento  sulla metrologia  (Rmetro)  (del 3 agosto 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   Dipartimento   delle   istituzioni,   Polizia   cantonale,   Servizi   generali,   Servizio  autorizzazioni,  commercio  e  giochi  (di  seguito  Servizio)  è  l’autorità  competente  ad  applicare  la  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione dei verificatori
Art. 2
                            1  I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione  con il Dipartimento delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Circondari di verificazione
Art. 3
                            1  Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 4
                            1  I  verificatori  di  circondario  fatturano  e  incassano  direttamente  dagli  utenti  le  tasse  di  verificazione  e  le  indennità  previste  dall’Ordinanza  sugli  emolumenti  di  verificazione  del  23  novembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia  per 10 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità per lavori eseguiti fuori dagli
Uffici circondariali
Art. 5
                            1  Per  i  lavori  eseguiti  fuori  dagli  Uffici  circondariali  i  verificatori  possono  addebitare  le  spese  previste  dall’articolo  6  dell’Ordinanza  sugli  emolumenti  di  verificazione  del  23  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  manodopera  ausiliaria  indispensabile  i  verificatori  possono  addebitare  metà  dell’indennità  oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contatori autocisterne
Art. 6
                            1  Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il  recipiente  di  verifica  istallato  presso  il  Centro  di  manutenzione  delle  strade  cantonali  di  Pambio  Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per  contatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensi e indennità
Art. 7
                            1  A  compenso  delle  attività  di  competenza  cantonale  prescritte  dalla  legislazione  sulla  metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
Art. 8
                            3  1  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  Servizio,  sentiti  i  verificatori,  fissa  gli  obiettivi  d’attività dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  i  verificatori  presentano  al  Servizio  un  rapporto  dei  controlli  eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date  dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e  accreditamento (Metas).
                        
                        
                    
                    
                    
                Devoluzione al Cantone
Art. 9
                            4  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  i  verificatori  versano  al  Cantone,  previa  fattura  del  Servizio,  quanto  previsto  dall’articolo  8  dell’Ordinanza  sugli  emolumenti  di  verificazione  del  23  novembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 10
                            1  Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al  Servizio entro il termine di 30 giorni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 11
                            È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pubblicato nel BU  2017  , 285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.