Regolamento delle Giudicature di pace
                            Regolamento  delle  Giudicature  di  pace  (del   1°  aprile   2009)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  l’art.  30  cpv.   3   e l’art.  90  cpv.  1   della  legge  del  10  maggio  2006  sull’organizzazione   giudiziaria;  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  supplenza  tra  le    Giudicature  di    pace  è   stabilita   come  segue:  –  il   circolo   di Mendrisio,  la    Giudicatura  di Balerna;  –  i  circoli  di Balerna,  Stabio,  Riva  San  Vitale  e   Caneggio,  la    Giudicatura  di    Mendrisio;  –  il   circolo   di Lugano  ovest,   la Giudicatura  di    Lugano  est  e viceversa;  –  i  circoli  di Agno,   Ceresio,  Paradiso  e   Vezia,  la    Giudicatura  di Lugano   ovest;  –  il   circolo   di Breno,  la Giudicatura  di    Sessa;  –  il   circolo   della   Magliasina,  la Giudicatura  di    Sessa  e viceversa;  –  il   circolo   di Taverne   e   di    Lugano   nord,  la    Giudicatura  di    Capriasca;  –  il   circolo   di Capriasca,  la    Giudicatura  di    Taverne;  –  il   circolo   di Locarno,  la    Giudicatura  delle  Isole;  –  i  circoli    delle  Isole,  del  Gambarogno,  della  Melezza  e    della    Navegna,    la  Giudicatura  di  –  il   circolo   della   Verzasca,  la Giudicatura  della  Navegna;  –  il   circolo   di Onsernone,  la Giudicatura  della  Melezza;  –  il   circolo   della   Rovana,  la    Giudicatura  di    Maggia;  –  i  circoli  di Maggia  e   della  Lavizzara,  la Giudicatura  della  Rovana;  –  i  circoli  di Bellinzona  e   di    Arbedo-Castione,   la    Giudicatura  della  Riviera;  –  i  circoli  della  Riviera   e di Sant’Antonino,  la Giudicatura  di    Bellinzona;  –  il   circolo   di Acquarossa,   la Giudicatura  di    Malvaglia;  –  i  circoli  di Malvaglia   ed  Olivone,   la Giudicatura  di    Acquarossa;  –  il   circolo   di Giornico,  la    Giudicatura  di    Faido  e   viceversa;  –  il   circolo   di Quinto,   la    Giudicatura  di    Airolo  e viceversa.  Art.  2  1  Il  giudice  di    pace  è   responsabile  dell’ordine  degli  incarti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   li classifica  secondo  il   tipo  di procedura   seguente:  -   di conciliazione;  -   semplificata;  -   sommaria;  -   giudiziale;  -  penale,  tentativo   di    conciliazione  nei  reati  a   querela  di parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Ogni   causa  viene  registrata   in un  incarto  separato.  Art.  3  Il   giudice  di    pace   tiene  nell’incarto   un  protocollo  di    ogni  atto   di procedura   (ricezione  di    un  atto,  udienza  o altro)  e   una   distinta  delle   tasse  incassate  e   delle  spese.  Art.  4  Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.  Art.  5  Il   regolamento  dell’11  novembre  2003  delle   giudicature  di pace  è abrogato.  Art.  6  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  Pubblicato  nel   BU  2009  ,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  modificato  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  - BU  2019,  260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    9.11.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  444.