Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata
                            1  Decreto legislativo  concernente l’imposta di culto delle Parrocchie  e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata  (del 10 novembre 1992)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 9 luglio 1992 n. 3967 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Contenuto  Art. 1  Il presente decreto regola il prelievo di un’imposta di culto da parte delle Parrocchie  della  Chiesa  cattolica  apostolica  romana  del  Cantone  Ticino  e  delle  Comunità  regionali  della  Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di  culto.  Base di calcolo  Art. 2  L’imposta di culto è basata:  a)  sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;  b)  sull’utile  e  sul  capitale  delle  persone  giuridiche  e  dei  contribuenti  ad  esse  parificati  come  pure dei fondi di investimento immobiliare.  Calcolo dell’imposta  Art. 3  L’imposta  di  culto  è  prelevata  in  percento  dell’imposta  cantonale  ordinaria  del  medesimo   anno.   L’aliquota   è   determinata   in   base   al   fabbisogno   votato   dall’Assemblea  parrocchiale, rispettivamente dall’Assemblea della Comunità evangelica regionale.  Modalità di prelievo; rimedi giuridici  Art. 4  1  Per  la  procedura  di  determinazione,  di  notifica,  di  riscossione  dell’imposta  e  per  i  rimedi  giuridici  sono  applicabili  le  norme  previste  per  l’imposta  comunale.  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  le  modalità  di  calcolo  e  di  riparto  dell’imposta  di  culto  nel  caso  in  cui  i  coniugi  o  i  partner  registrati  appartengono  a  chiese  nazionali  diverse.  Nel  caso  di  imponibilità  di  un  solo  coniuge  o  partner  registrato,  la  quota  attribuibile  a  ogni  singolo  coniuge  o  partner  registrato  corrisponde al 50% dell’imposta cantonale ordinaria.  Assoggettamento  Art. 5  All’imposta  sono  assoggettate  tutte  le  persone  iscritte  all’inizio  dell’anno  civile  nel  catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale.  Catalogo tributario  Art. 6  Il catalogo tributario attesta i soggetti all’imposta di culto; ossia:  a)  le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità  evangelica regionale, appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito  alla Chiesa evangelica riformata, che non avranno dichiarato l’esenzione;  b)  le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità  evangelica  regionale  non  appartenenti  per  battesimo  alla  Chiesa  cattolica  o  per  adesione  alla   Chiesa   evangelica   riformata,   che   hanno   dichiarato   la   volontà   di   assoggettarsi  all’imposta;  c)  le persone giuridiche che risultano contribuenti nel comprensorio della Parrocchia cattolica  o  della  Comunità  evangelica  regionale  in  forza  delle  disposizioni  e  nelle  proporzioni  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  riparto   intercomunale   dell’imposta   ordinaria   cantonale,   se   non   avranno   dichiarato  l’esenzione.  Tenuta e pubblicazione  del catalogo tributario  Art. 7  1  Il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di Chiesa, allestisce e aggiorna  il  catalogo  tributario.  La  decisione  di  iscrizione  nel  catalogo  tributario  va  intimata  per  iscritto  a  ogni contribuente entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento. Terminata la procedura  di  allestimento,  il  catalogo  viene  pubblicato  per  la  durata  di  un  mese  presso  la  sede  della  Parrocchia, rispettivamente del Consiglio di Chiesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cancellerie  comunali  devono  fornire  ai  Consigli  parrocchiali,  rispettivamente  al  Consiglio  di  Chiesa,  le  informazioni  necessarie  all’allestimento  del  catalogo  tributario,  in  particolare  l’elenco  dei contribuenti assoggettati nel Comune.  Dichiarazione di esenzione  o di assoggettamento  Art. 8  Le  persone  fisiche  e  giuridiche  possono  dichiarare,  il  primo  anno  entro  un  mese  dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario, a valere per l’anno stesso, ed  in  seguito  in  ogni  tempo,  a  valere  per  l’anno  civile  successivo,  l’esenzione  dall’imposta,  rispettivamente  l’assoggettamento,  giusta  l’art.  5  attraverso  istanza  scritta  da  inoltrare  al  Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.  Applicazione  Art. 9  Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.  Entrata in vigore  Art. 10  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993.  Abrogazione  Art. 11  Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  è  abrogato  l’art.  273  della  Legge  tributaria  del  28  settembre  1976  e  relativa  modifica  del  25  febbraio  1992  che  rimane  in  vigore limitatamente alle imposte di culto dovute per gli anni precedenti il 1993.  Pubblicato nel BU  1992  , 417.