Regolamento sulle strade nazionali
                            1  Regolamento  sulle strade nazionali  (del 27 novembre 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  la  Legge  di  applicazione  della  legge  sulle  strade  nazionali  (LaLSN)  del  17  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 e l’art. 15 della LF sulle espropriazioni del 20 giugno 1930 (RS 711);  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  disciplina  le  competenze  esecutive  cantonali  in  materia  di  strade nazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mandati
Art. 2
                            I  mandati  fondati  su  convenzione  con  la  Confederazione  disciplinano  le  competenze  dei servizi cantonali interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri compiti
Art. 3
                            1  I  compiti  affidati  al  Cantone  direttamente  in  base  alla  legge  federale  sono  di  competenza  del  Dipartimento  del  territorio,  riservate  le  competenze  fondate  direttamente  sulla  legge di applicazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pretese  (art. 15 LFespr.)  Art. 4  Il  giudizio  sulle  pretese  di  indennità  fondate  sull’art.  15  LFespr.  è  di  competenza  del  Pretore  del  luogo  di  situazione  del  fondo  o  del  diritto  interessato  dagli  atti  preparatori  dell’ente  convenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 5
                            1  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.  Pubblicato nel BU  2007  , 696.