Regolamento sul monte ore scolastico
                            1  Regolamento  sul  monte  ore  scolastico  (del   13  marzo  2019)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  –   24  cpv.  3   e 4   della   legge  della   scuola  del  1°  febbraio  1990;  –   81   cpv.   3   della   legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e dei  docenti  del  15   marzo  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   scopo  Art.  1  Il   monte  ore  è un  capitale  di ore-lezione  assegnato   segnatamente   per  attività  di    ricerca,  di  innovazione  e di    sperimentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stanziamento  dei  crediti  Art.  2  1  I  crediti  per    il   finanziamento  del  monte  ore  sono  stanziati  in  sede  di  preventivo  dal  Cantone,  rispettivamente  dai  comuni   e   dai  consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi  stanziati  dai  comuni  e   dai  consorzi  sono  interamente   a   loro  carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  cantonali  Art.  3  Per  le    scuole   cantonali  il   monte  ore  è   così   quantificato:  a)    di  15  ore-lezione  settimanali  per  ogni  istituto    scolastico  (monte  ore  cantonale)  al    Dipartimento   dell’educazione,   della  cultura  e dello  sport  (di  seguito  Dipartimento);  b)  settimanale  ogni  50  allievi  a    tempo  pieno,  rispettivamente    100  allievi  della  duale,  e frazione  di  questo  numero,   ma  al  minimo  5   e   al massimo  12   ore-lezione  ore  di  istituto)  assegnate    ad  ogni  istituto.  All’istituto  della    formazione  continua    è  il   monte   ore   di    istituto  minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Monte  ore  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  4  1  Il  monte  ore  cantonale  è    usato  dalla  Divisione  della    scuola  e  dalla  Divisione  della  formazione  professionale  sulla   base  di una   pianificazione   decisa  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Divisioni   presentano  alla   fine  di ogni  anno  scolastico  al    Dipartimento,   che   ne  informa  il  Consiglio  di  Stato,  il   consuntivo  sulle   attività  finanziate  con  il monte  ore  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  monte  ore  di  istituto  Art.  5  1  L’uso  del  monte   ore   di  istituto  è   deciso   dal  collegio  dei  docenti  (come   da  art.  37  della  legge  della  scuola  1°  febbraio  1990)    a   favore  di  attività    di  ricerca  riferite    a   problemi  di  ordine  pedagogico  e   didattico,  nonché  a   innovazioni  e   sperimentazioni  riguardanti   l’organizzazione  della  scuola,  i  piani   di    studio,  i  metodi  e   le    tecniche   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    scuole  cantonali  la    lista  delle   proposte  di    attività   da   sottoporre  a   decisione   del  collegio  deve  avere  il   nulla  osta  da  parte  della    sezione  dell’insegnamento    o    della  formazione    di  riferimento.  L’impiego  del   monte  ore  di istituto  per  attività  diverse  da  quelle  di    cui   al cpv.   1   è   possibile   solo  con  il  consenso  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutte  le  attività  di  ricerca,  di  innovazione    e   di  sperimentazione  promosse  dall’istituto  devono  far  capo  al  monte  ore  assegnato,  comprese  eventuali  consulenze  esterne  per  l’impostazione  e  l’attuazione  dei  progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   direzione   di    istituto  presenta  alla  fine   di ogni   anno   scolastico  al Dipartimento,   rispettivamente  al  municipio  o al    consorzio   con  copia   all’ispettorato,  il   consuntivo   sulle  attività  finanziate   con  il   monte  ore  di    istituto.  Il   consuntivo  viene  pure  inserito  nella  relazione  annuale  sull’andamento  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  coordinamento   e   trasferimenti  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione   della  scuola   e   la    Divisione  della  formazione  professionale  svolgono  opera  di  coordinamento  e    di  informazione  nei  confronti  degli    istituti  cantonali    che  realizzano  progetti  mediante  il   proprio  monte  ore  di  istituto;  in  particolare    esse  coordinano  l’attuazione  di  progetti  analoghi  presentati  da  più  istituti,  tenuto   conto  dei  progetti  già  previsti  o in    corso  di    realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            2  Le   Divisioni  possono  trasferire  risorse  non  utilizzate  da  un  monte  ore  di istituto  ad  un  altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  comunali  Art.  7  Il   monte  ore   di istituto  è assegnato   in    base  a   parametri  stabiliti  dalle  autorità  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  individuale  del  docente  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni  ora-lezione  utilizzata   nell’ambito   del  monte  ore   è richiesto  un   impegno  in    ore  effettive  calcolato  in  base  ai  disposti    dell’art.  22  del  regolamento  della  legge    della  scuola    del  19  maggio  1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni   dell’insegnamento  e   della  formazione  e   le    direzioni  di    istituto  vigilano  sul   corretto  impiego  del  monte  ore  da  parte   dei   docenti   che  ne   usufruiscono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  9  Questo  regolamento  abroga   il regolamento   sull’entità  e   le    modalità  di    assegnazione   del  monte  ore  del  15  gennaio   2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  10  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2019.  Pubblicato  nel   BU  2019  ,  96.