Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
                            Regolamento  sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto  sorveglianza elettronica  (del 30 marzo 2017)  La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia  di esecuzione delle pene e delle misure (la Conferenza),  visti:  L’articolo 79b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;  L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  L’articolo  4  let.  b)  e  c)  del  Concordato  del  10  aprile  2006  sull’esecuzione  delle  pene  privative  di  libertà  e  delle  misure  concernenti  gli  adulti  e  i  giovani  adulti  nei  cantoni  latini  (Concordato  latino  sulla detenzione penale degli adulti);  Su proposta della Commissione latina della Probazione, dell’8 marzo 2017, e della Commissione  concordataria latina, del 9 marzo 2017;  d e c i d e :  TITOLO I  Sorveglianza elettronica a titolo di esecuzione della pena detentiva  o pena detentiva sostitutiva (art. 79b cpv. 1 let. a CP)  Capitolo 1  Campo d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere di pena
Art. 1
                            L’esecuzione  mediante  sorveglianza  elettronica  è  ammissibile  per  le  pene  detentive  nonché per le pene detentive sostitutive delle multe e delle pene pecuniarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata della pena
Art. 2
                            1  La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure  la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 mesi al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione per il calcolo.  (Principio della pena lorda)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  pene  sospese  parzialmente,  è  determinante  la  durata  totale  della  pena  inflitta  (parte  sospesa più parte da eseguire).
                        
                        
                    
                    
                    
                Residuo di pene e pena unica
Art. 3
                            Se  dopo  la  revoca  della  liberazione  condizionale,  uno  o  più  residui  di  pena  devono  ancora  essere  eseguiti,  gli  elementi  seguenti  sono  determinanti  per  il  calcolo  della  durata  della  pena:  a)  b)  Capitolo 2  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni personali
Art. 4
                            Per  beneficiare  della  sorveglianza  elettronica  devono  essere  soddisfatte  le  seguenti  condizioni:  a)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    RS 311.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3      Il  principio  lordo  significa  che  l’esame  delle  condizioni  temporali  si  fonda  sulla  durata  della  pena
                        
                        
                    
                    
                    
                pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle
condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.
                            d)  e)  bis   CP;  f)  g)  h)  i)  j)  k)  l)  Capitolo 3  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dell’autorità
Art. 5
                            L’autorità di esecuzione:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti da trasmettere
Art. 6
                            La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre forme di esecuzione
Art. 7
                            1  Se   la   persona   condannata   non   soddisfa   le   condizioni   per   beneficiare   della  sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma  di esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa  possibilità  è  esclusa  in  caso  di  abuso,  di  mancato  rispetto  dell’obbligo  di  cooperare  e  comunicare,  d’inosservanza  dei  termini,  di  trasmissione  di  documenti  incompleti  e  in  presenza  di  circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.  Capitolo 4  Attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano di esecuzione della
sorveglianza elettronica (PESE)
Art. 8
                            1  L’autorità  competente  stabilisce  il  piano  di  esecuzione  della  sorveglianza  elettronica  d’intesa con la persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il piano regola in particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per ogni giorno di lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  , il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi della persona condannata
Art. 9
                            1  Qualora  la  persona  beneficiaria  della  sorveglianza  elettronica  non  fosse  in  grado  di  rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente in caso di perdita o interruzione del  lavoro,  della  formazione  o  di  altra  occupazione,  come  di  qualsiasi  cambiamento  della  sua  situazione personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante l’esecuzione della pena, è fatto divieto di lasciare il territorio svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
Art. 10
                            1  Durante  l’esecuzione,  l’autorità  verifica  che  la  persona  condannata  esegua  l’attività  dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento  e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità può delegare la sua competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione di congedo
Art. 11
                            1  Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i  giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore  giornaliere di tempo libero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  , secondo la seguente progressione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° e 2° mese  3 h/giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3° e 4° mese  4 h/giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5° e 6° mese  6 h/giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Con  tempo  libero  ai  sensi  dell’art.  79b  cpv.  3  CP,  si  intende  il  tempo  di  cui  dispone  una  persone
                        
                        
                    
                    
                    
                liberamente fuori dal luogo di residenza e alloggio.
                            dal 7° mese  8 h/giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 ore tra il 3  °   e 6  °   mese e di 36 ore dal 7  °   mese. Il saldo ore resta acquisito.  Capitolo 5  Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione o durante  l’esecuzione della sorveglianza elettronica
                        
                        
                    
                    
                    
                Estinzione delle condizioni
Art. 12
                            1  Se  la  persona  condannata  non  soddisfa  le  esigenze  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  viene  posto fine alla sorveglianza elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  persona  condannata  senza  colpa,  perde  completamente  o  parzialmente  il  lavoro,  la  formazione   o   l’attività,   l’autorità   competente   può   mantenere   la   sorveglianza   elettronica   a  condizione  che  la  persona  trovi  un’attività  appropriata  entro  il  termine  di  21  giorni  e  che  il  suo  accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  revoca  della  sorveglianza  elettronica,  la  persona  condannata  continua  a  scontare  la  pena in un carcere aperto o chiuso o, se ne adempie le condizioni, in regime di semiprigionia.  Capitolo 6  Violazione delle regole / mancato rispetto del piano di esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Diffida
Art. 13
                            1  L’autorità  può  diffidare  la  persona  condannata  che  non  rispetta  le  condizioni  della  sorveglianza elettronica o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È fatta riserva della decisione di limitare il tempo libero della persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del regime
Art. 14
                            1  Se,    nonostante    formale    diffida,    la    persona    condannata    persiste    nel    suo  comportamento,  l’autorità  può  revocare  la  sorveglianza  elettronica  e  pronunciare,  con  effetto  immediato,  l’esecuzione  del  residuo  della  pena  in  regime  ordinario  o,  se  adempie  tutte  le  condizioni, in regime di semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione
Art. 15
                            L’autorità  può  sospendere  provvisoriamente  il  regime  di  sorveglianza  elettronica  per  gravi motivi o come misura precauzionale (per esempio in presenza di un rischio di commissione  di  nuovi  reati).  In  questo  caso,  l’esecuzione  prosegue  immediatamente  in  regime  ordinario.  Una  decisione formale è resa entro 10 giorni dalla sospensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inchiesta penale
Art. 16
                            Se,   contro   la   persona   condannata   viene   aperta   un’inchiesta   penale   durante  l’esecuzione della sorveglianza elettronica, quest’ultima può essere sospesa o revocata.  Capitolo 7  Computo dei pagamenti parziali
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 17
                            1  Il pagamento di multe o pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della  persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più  favorevole alla persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  deroga  a  questa  regola  è  possibile  quando  la  prescrizione  è  prossima.  In  questo  caso,  i  pagamenti vengono computati sulle multe o le pene pecuniarie che si prescrivono per prime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo 8  Partecipazione alle spese
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 18
                            1  La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese d’esecuzione  della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona condannata versa anticipi regolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  spese  supplementari  di  telefonia  o  collegamento  dati,  generati  dall’esecuzione  della  pena  mediante  sorveglianza  elettronica,  come  anche  altre  spese  derivanti  da  obblighi  o  norme  quali  i  controlli dell’astinenza, il trattamento terapeutico o altro, sono a carico della persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale  dalla  partecipazione  ai  costi  di  esecuzione  quando  è  dimostrata  una  situazione  economica  precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento  e sostegno che le incombono.  Capitolo 9  Fine della sorveglianza elettronica
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinuncia
Art. 19
                            La  persona  condannata  può  chiedere  di  rinunciare  a  proseguire  il  regime  della  sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente  in regime ordinario, o se le condizioni sono date, in regime di semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Liberazione condizionale
Art. 20
                            Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86 e segg. CP).  TITOLO II  Sorveglianza elettronica in luogo del lavoro esterno e del lavoro e alloggio esterni  (art. 79b cpv. 1 let. b CP)  Capitolo 10
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 21
                            1  La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del  lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime  progressivo di esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni applicabili
Art. 22
                            Fatta  riserva  delle  disposizioni  seguenti,  si  applicano  per  analogia  le  regole  di  cui  al  Titolo I del presente regolamento.  Capitolo 11  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni temporali
                            della pena detentiva:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni personali
Art. 24
                            1  Di  regola,  la  persona  condannata  può  beneficiare  del  regime  della  sorveglianza  elettronica dopo aver dato prova di buon comportamento durante almeno 6 mesi in regime aperto  e aver superato alcuni congedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se una prima fase di lavoro esterno è stata concessa, la persona condannata può beneficiare del  regime  di  sorveglianza  elettronica  a  condizione  che  abbia  dimostrato  buon  comportamento  durante almeno due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione  condizionale e/o definitiva).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo 12  Disposizioni particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del regime
Art. 25
                            Se  la  sorveglianza  elettronica  viene  revocata,  l’esecuzione  del  residuo  della  pena  prosegue in regime ordinario o, se il condannato adempie le condizioni, mediante lavoro esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinuncia
Art. 26
                            La  persona  condannata  può  chiedere  di  rinunciare  a  proseguire  il  regime  della  sorveglianza   elettronica.   In   questo   caso   e   di   regola,   il   residuo   della   pena   è   eseguito  immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, mediante lavoro esterno.  TITOLO III  Responsabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 27
                            1  La  persona  beneficiaria  è  responsabile  per  i  danni  causati  (materiale  di  sorveglianza  elettronica,   beni,   persone   o   altro).   La   persona   condannata   provvede   alla   sua   copertura  assicurativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona condannata che esegue la pena mediante sorveglianza elettronica non è assicurata  contro gli infortuni da parte dello Stato.  TITOLO IV  Protezione dei dati
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso ai dati
Art. 28
                            Durante  l’esecuzione  della  sanzione,  i  dati  generati  dall’utilizzo  di  un  sistema  di  geolocalizzazione sono accessibili:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinvio
Art. 29
                            Per il resto, la protezione dei dati è regolata dal diritto cantonale.  TITOLO V  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
                            1  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  invita  pertanto  i  governi  dei  cantoni  della  Svizzera  latina  ad  adeguare  la  loro  regolamentazione  cantonale  relativa  all’esecuzione  delle  pene  detentive  mediante  sorveglianza  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il titolo I del presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata  in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il titolo II del presente regolamento è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni cantone, secondo la propria procedura.  Il Segretario generale: Blaise Péquignot  La presidente: Béatrice Métraux  Conseillère d’Etat  Pubblicato nel BU  2017  , 500.