Regolamento sulla formazione professionale e gli esami di capacità di cantiniere
                            1  Regolamento  sulla formazione professionale e gli esami di capacità  di cantiniere  (del 23 aprile 1986)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate:  -  la Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982;  -  la Legge federale sull’agricoltura del 3 ottobre 1951;  1  -  l’Ordinanza federale concernente la formazione professionale agricola del 25 giugno 1975,  2  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            3  L’esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale di cantiniere  è delegata al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (detto in seguito dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione
Art. 2
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  la  Commissione  per  la  formazione  professionale  agricola  (detta in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della Scuola agraria  che  è  membro  di  diritto.  La  Commissione  è  organo  consultivo  sui  problemi  concernenti  la  formazione  e  collabora  con  il  Dipartimento  e  la  scuola  agraria  (detta  in  seguito  scuola)  circa  i  provvedimenti  da  prendere  per  assicurare  una  formazione  adeguata  in  conformità  alle  norme  federali  e  del  presente  regolamento.  La  Commissione  resta  in  carica  4  anni;  il  periodo  di  nomina  termina il 30 giugno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.  A. TIROCINIO
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo del tirocinio
Art. 3
                            Il tirocinio deve fornire all’apprendista le conoscenze culturali e l’abilità pratica necessarie  all’espletamento  della  professione.  Esso  deve  inoltre  contribuire  alla  formazione  del  carattere  dell’apprendista,  infondergli  soddisfazione  nell'esercizio  della  professione,  abituarlo  a  svolgere  un  lavoro preciso e coscienzioso e stimolarne lo spirito d’osservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inizio e durata del tirocinio
Art. 4
                            1  Il tirocinio dura 3 anni e inizia dopo il proscioglimento dell’obbligatorietà scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è svolto in aziende riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  possibile  svolgere  un  anno  di  tirocinio  nell’azienda  paterna  o  presso  la  ditta  in  cui  il  genitore  svolge  compiti  di  responsabilità  a  condizione  che  gli  interessati  ne  diano  comunicazione  scritta  all’Istituto prima dell’inizio del tirocinio e che siano rispettate le condizioni previste all’art. 7. Il tirocinio  svolto  nell’azienda  paterna  è  subordinato  alla  possibilità  di  garantire  una  formazione  consona  al  presente regolamento. Il datore di lavoro assume i doveri del maestro di tirocinio previsti all’art. 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di regola sono riconosciuti come periodi di tirocinio quelli che comportino una durata ininterrotta di  almeno sei mesi. La Commissione può concedere deroghe per giustificati motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il tirocinio può inoltre essere riconosciuto solo se quello svolto nell’azienda paterna o presso la ditta  il cui genitore svolge compiti di responsabilità è stato regolarmente notificato e se, per quello svolto  fuori dall’azienda paterna o presso la ditta in cui genitore svolge compiti di responsabilità, esiste un  contratto approvato conformemente all’art. 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                RS 910.1
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                RS 915.1
3
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
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                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
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Vigilanza
Art. 5
                            5  La  vigilanza  del  tirocinio  è  esercitata  dal  Dipartimento  per  il  tramite  della  Scuola.  Essa  viene svolta particolarmente mediante visite annuali alle aziende. Nel caso di contestazioni di ordine  civile,  la  Commissione  è  autorizzata  a  intervenire  come  mediatrice  e,  in  presenza  di  motivi  gravi,  essa  è  autorizzata  a  sciogliere  immediatamente  il  contratto.  Resta  riservato  il  ricorso  al  giudice  ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Retribuzione
Art. 6
                            La   Commissione   stabilisce   delle   direttive   vincolanti   riguardo   la   retribuzione   degli  apprendisti, come pure riguardo le indennità in caso di vacanze o giornate libere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi dell’apprendista
Art. 7
                            Gli  obblighi  dell’apprendista  sono  quelli  contenuti  nel  contratto  di  tirocinio  e  nelle  disposizioni  allegate  al  contratto  di  tirocinio.  Inoltre  l’apprendista  frequenta  i  corsi  professionali  e  tiene  un  quaderno  aziendale  per  ogni  anno  di  tirocinio,  secondo  le  disposizioni  impartite  durante  la  scuola professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi del rappresentante legale dell’apprendista
Art. 8
                            Il  rappresentante  dell’apprendista  firma  i  contratti  di  tirocinio,  si  informa  periodicamente  circa il comportamento e le prestazioni dell’apprendista.  Concorre a stimolare un buon rapporto fra l’apprendista e il maestro di tirocinio.  In presenza di fatti particolari il rappresentante legale dell’apprendista informa la Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi del maestro di tirocinio
Art. 9
                            1  Il maestro di tirocinio è responsabile per la formazione dell’apprendista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola egli forma l’apprendista personalmente; in casi particolari può delegare la formazione a un  suo  rappresentante  a  condizione  che  quest’ultimo  adempia  alle  condizioni  previste  dall’art.  10.  Il  maestro di tirocinio rimane comunque il responsabile della corretta formazione dell’apprendista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tirocinio   aziendale   comprende   lavori   pratici   che   devono   essere   eseguiti   personalmente  dall’apprendista  e  le  conoscenze  che  il  maestro  di  tirocinio  deve  trasmettere  all+apprendista  in  rapporto con i lavori pratici. Il programma di tirocinio è vincolante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   maestro   di   tirocinio   introduce   l’apprendista   in   modo   appropriato   e   con   la   necessaria  comprensione nei lavori e promuove le sue conoscenze professionali e generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’apprendista deve essere confrontato con tutti i lavori della cantina; egli deve essere reso attento  ai pericoli d’infortunio connessi con l’attività. L’apprendista deve collaborare in tutti i settori aziendali  relativi   alla   sua   formazione   ed   essere   orientato   sulle   attività   correnti   dell’azienda,   giusta   il  programma di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  All’apprendista,  tenendo  conto  del  suo  stadio  di  formazione,  deve  essere  data  la  possibilità  di  impiegare e procedere alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il maestro di tirocinio:  -  controlla  la  tenuta  del  quaderno  aziendale  e  fornisce  all’apprendista  tutte  le  informazioni  sui  lavori e le attività aziendali;  -  è responsabile a che l’apprendista frequenti la scuola professionale;  -  può far svolgere all’apprendista altri lavori quando questi non pregiudichino la sua formazione;  -  è tenuto a eseguire i corsi di aggiornamento a esso specificamente destinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  A  conclusione  del  periodo  di  tirocinio  il  maestro  di  tirocinio  deve  certificare  lo  svolgimento  dello  stesso sull’attestato professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Gli ulteriori doveri e diritti del maestro di tirocinio sono stabiliti dal contratto di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esigenze per il maestro di tirocinio e per l’azienda
Art. 10
                            1  Un  postulante  viene  riconosciuto  come  maestro  di  tirocinio  se  adempie  alle  seguenti  condizioni:  -  è  in  possesso  di  un  diploma  di  maestria  oppure  ha  acquisito  in  altro  modo  una  formazione  ritenuta equivalente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
                            3  -  possiede   delle   attitudini   professionali   e   del   carattere   atte   a   trasmettere   all’apprendista  un’istruzione ottimale;  -  nessuna attività accessoria deve pregiudicare la formazione dell’apprendista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un’azienda viene riconosciuta come azienda di tirocinio quando:  -  la formazione è garantita sulla base del presente regolamento e del programma di tirocinio;  -  la conduzione aziendale e la sua organizzazione sono corrette;  -  i  macchinari  e  le  attrezzature  dell’azienda,  i  dispositivi  di  prevenzione  degli  infortuni  e  l’ordine  non danno adito a contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento del maestro di tirocinio e dell’azienda
Art. 11
                            1  Il   riconoscimento   del   maestro   di   tirocinio   e   dell’azienda   è   competenza   della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un riconoscimento può essere pronunciato:  -  provvisoriamente;  -  definitivamente  quando  il  maestro  di  tirocinio  adempie  a  tutti  i  requisiti  elencati  agli  art.  9  e  10  del presente regolamento e sono stati istruiti apprendisti con successo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del riconoscimento al maestro di tirocinio
e dell’azienda di tirocinio
Art. 12
                            1  La  revoca  del  riconoscimento  quale  maestro  di  tirocinio  e  quale  azienda  di  tirocinio  è  competenza della Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione autorizza, in caso di trasgressione non grave al presente regolamento, a mutare il  riconoscimento da definitivo a provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In casi gravi il riconoscimento può essere revocato definitivamente o provvisoriamente quando:  -  il maestro di tirocinio non adempie ai requisiti richiesti;  -  il maestro di tirocinio trascura i propri doveri;  -  i  risultati  insufficienti  agli  esami  di  tirocinio  sono  da  imputare  a  lacune  nell’istruzione  ricevuta  dall’apprendista;  -  il   maestro   di   tirocinio   non   partecipa,   senza   una   giustificazione   plausibile,   ai   corsi   di  aggiornamento organizzati specificamente per i maestri di tirocinio;  -  l’indirizzo aziendale viene modificato in modo tale da non più garantire una formazione consona  al presente regolamento;  -  il maestro di tirocinio mette in pericolo la moralità e la salute dell’apprendista;  -  le condizioni del contratto di tirocinio non vengono rispettate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Numero di apprendisti per azienda
Art. 13
                            Di regola un’azienda può occupare un solo apprendista. La Commissione può concedere  delle deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratto di tirocinio
Art. 14
                            6  1  Ogni rapporto di tirocinio è soggetto a un contratto emanato dalla Commissione di una  durata di tre anni presso la stessa azienda o ditta.  Resta  riservato  l’art.  4  cpv.  3.  Esso  regola,  a  complemento  del  presente  regolamento,  i  doveri  e  i  diritti del maestro di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contratto è allestito in tre esemplari e inviato alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio. Il contratto  deve   essere   sottoscritto   dal   (i)   titolare   (i)   dell’azienda   o   ditta,   dall’apprendista   e   dal   suo  rappresentante legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  maestro  di  tirocinio  è  contemporaneamente  il  rappresentante  legale  dell’apprendista,  non  è  necessaria la stipulazione di un contratto. Egli deve tuttavia notificare il tirocinio per iscritto, tramite  l’apposito formulario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dopo  l’approvazione  da  parte  della  Commissione,  un  esemplare  del  contratto  o  della  notifica  è  rimesso a ognuna delle parti contraenti.  B. PROGRAMMA DI TIROCINIO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
4
Programma di tirocinio
Art. 15
                            7  Il Dipartimento emana i programmi di tirocinio su proposta della direzione della scuola e  osservate le disposizioni federali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuola professionale
Art. 16
                            8  1  La scuola professionale è organizzata con la forma dei corsi in blocco e si svolge presso  la scuola agraria per un minimo di 960 lezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La materia d’insegnamento della scuola professionale è componente del programma d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La frequenza della scuola professionale è registrata sull’attestato professionale.  C. ESAMI DI TIROCINIO
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 17
                            L’esame  di  tirocinio  ha  lo  scopo  di  verificare  se  il  candidato  possiede  le  conoscenze  di  base necessarie per l’esercizio della professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni d’ammissione
Art. 18
                            9  È ammesso all’esame di tirocinio chi:  -  ha  svolto  un  regolare  tirocinio  contrattuale  di  3  anni  in  qualità  di  cantiniere  e  ha  seguito  regolarmente la scuola professionale;  -  ha  un’esperienza  professionale  della  durata  di  almeno  una  volta  e  mezzo  quella  della  formazione  di  base  e  dimostra  di  aver  frequentato  la  scuola  professionale  oppure  di  aver  acquisito in altro modo le conoscenze professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione. Luogo. Durata
Art. 19
                            10  1  L’esame è organizzato dalla scuola il cui Direttore è responsabile dell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame ha luogo presso la scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Esperti
Art. 20
                            Il Dipartimento designa, per ogni sessione di esami, un numero sufficiente di esperti. Un  candidato non può essere esaminato da un suo parente prossimo o dal suo maestro di tirocinio. Per  quanto  concerne  le  materie  d’esame  relative  alle  conoscenze  professionali  e  alla  formazione  culturale, uno degli esperti deve essere l’ insegnante della disciplina esaminata. Gli esperti possono  essere convocati per dei corsi di istruzione. Agli esperti sono corrisposte le indennità d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere di prove
Art. 21
                            L’esame di tirocinio comprende:  -  una prova pratica;  -  una prova teorica basata sulle conoscenze professionali e sulla cultura generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Materie d’esame
Art. 22
                            L’esame di tirocinio per cantiniere verte sulle seguenti materie:  a)  Prove pratiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Manutenzione dei vasi vinari e delle attrezzature di cantina;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Intinamento e travasi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Solfitaggio, disacidificazione, stabilizzazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Chiarifica mediante collaggio e filtrazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Analisi e degustazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Messa in bottiglia.  b)  Materie professionali  Viticoltura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
9
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
                            10    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Economia vitivinicola / nozioni di viticoltura / vendemmia;  Enologia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Trattamenti ai mosti / fermentazione alcolica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Cure ai vini / malattie / inconvenienti dei vini;  Tecnologia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Conoscenza,   utilizzazione   e   manutenzione   delle   attrezzature   e   del   materiale   per   la  vinificazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Conoscenze,   utilizzazione   e   manutenzione   delle   attrezzature   e   del   materiale   per  l’elaborazione dei vini;  Diversi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Succo d’uva, spumanti, distillati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Legislazione sulle derrate alimentari e sull’alcool / contabilità di cantina;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Quaderno aziendale.  c)  Materie culturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Italiano / conoscenze commerciali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Aritmetica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Contabilità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Civica / economia / diritto.  N.B.:  Il  contenuto  delle  materie  d’esame  corrisponde  a  quello  d’  insegnamento  previsto  dal  Programma di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Apprezzamento
Art. 23
                            1  Per  l’apprezzamento  dei  lavori  d’esame  sono  determinanti:  l’esecuzione  conforme  alle  esigenze   tecniche,   l’organizzazione   del   lavoro,   il   tempo   impiegato,   l’abilità   del   candidato,  l’applicazione e l’ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le osservazioni secondo le quali il candidato non sarebbe stato istruito nei lavori fondamentali non  possono essere tenute in considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli esperti aggiudicano, per ogni materia d’esame, una nota d’apprezzamento secondo lo schema  seguente:  - qualitativamente e quantitativamente eccellente  6  - nota intermedia  5,5  - bene appropriato  5  - nota intermedia  4,5  - rispondente alle esigenze minime  4  - nota intermedia  3,5  - insufficiente, incompleto  3  - nota intermedia  2,5  - molto debole  2  - nota intermedia  1,5  - inutilizzabile, lavoro non eseguito  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le note vengono scritte su un foglio d’esame e firmato dagli esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  esperti  devono  poter  giustificare  le  note  assegnate.  Le  note  inferiori  a  4  devono  essere  giustificate sul foglio d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risultato d’esame
Art. 24
                            1  Il  risultato  dell’esame  di  tirocinio  viene  espresso  in  una  nota  globale,  calcolata  come  segue:  a)  nota media delle prove pratiche x 2  b)  nota media delle materie professionali x 2  c)  nota media delle materie culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nota  globale  è  uguale  alla  somma  delle  tre  note  medie,  divisa  per  5.  La  nota  globale  viene  calcolata a una decimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame è superato quando la nota media dei lavori pratici e la nota globale non sono inferiori a 4 e  quando la nota media delle conoscenze professionali non è inferiore a 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetizione dell’esame
6
Art. 25
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I   candidati   che   non   hanno   superato   l’esame   possono   ripeterlo   in   una   sessione  successiva, ma al più presto dopo 6 mesi. Se anche questa volta non lo superano, sono riammessi  al più presto dopo un anno per un terzo ed ultimo esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il secondo esame concerne soltanto la materia o i gruppi di materie nelle quali non è stata ottenuta  almeno la nota 4,0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le disposizioni del presente regolamento e i programmi di tirocinio emanati dal Dipartimento sono  applicabili per analogia ai candidati che ripetono l’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato di capacità
Art. 26
                            Il candidato che ha superato l’esame riceve un certificato con le note conseguite e la nota  globale e il certificato federale di capacità, rilasciato dal Dipartimento ed è autorizzato a denominarsi:  “Cantiniere con certificato di capacità”.  D. DISPOSIZIONI FINALI
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi in diritto
Art. 27
                            12  Contro  le  decisioni  degli  organi  responsabili  della  formazione  professionale  può  essere  interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica; è applicabile la legge  sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 28
                            Il presente regolamento, dopo l’approvazione dell’autorità federale  13  , viene pubblicato sul  Bollettino Ufficiale delle leggi e atti esecutivi. Esso entra in vigore immediatamente.  14  Pubblicato nel BU  1986  , 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Approvazione federale: 19 giugno 1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Entrata in vigore: 8 luglio 1986 - BU 1986, 129.