Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
                            5.4.2.3  Regolamento  per l’uso degli spazi scola  stici e degli impianti  sportivi  dello Stato  (del 16 giugno 2009)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il regolamento disciplina  l  ’  uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché  la messa a  disposizione  a  pagamento  degli  spazi  scolastici  e  degli  impianti  sportivi  dello  Stato  (palestre,  piscine e infrastrutture sportive all  ’  aperto). Locatore è la Repubb  lica e Cantone Ticino per il tramite  dell  ’  Istituto scolastico o del Servizio competente (in seguito locatore).  Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione scolastica può emanare direttive per assicurare l’ordine e la sicurezza  degli spazi scolastici esterni  e interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  2  1  La  scuola  ha  la  priorità  d’uso  su  tutti  gli  spazi  scolastici  e  gli  impianti  sportivi  (in  seguito im  pianti).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seguono in ordine di priorità le esigenze dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica,  dell’Ufficio  gioventù  e  sport,  le  attività  giovanili  nell’ambito  dei  programmi  Gioventù  e  sport  e  le  attività  sportive  in  ambito  federativo.  Per  le  attività  in  ambito  federativo  la  priorità  è  riconosciuta  unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in  stretta relazione con la disciplina esercitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  sono  messi  a  disposizione  a  pagamento,  all’infuori  dell’orario  scolastico,  di  associazioni,  società  o  altre  organizzazioni.  I  servizi  dello  Stato,  nell’ambito  della  loro  attività  istituzionale,  sono esentati dal paga  mento della tassa d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In casi eccezionali gli impianti sono messi a disposizione anche per scopi commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Condizioni d’uso particolari possono essere considerate. In questo caso si tiene conto, nel limite  del possibile, del  numero d’utenti per rapporto alla specificità della disciplina sportiva praticata.  Art.  3  Una   regolare   utilizzazione   può   creare   un   diritto   di   precedenza   rispetto   ad   altri  richiedenti.  Art.  4  Il subaffitto degli spazi da parte del  locatario è vietato.  Capitolo secondo  Procedura  Art.  5  Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore.  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  convenzioni  d’uso  (in  seguito  convenzioni)  possono  essere  stipulate  per  ogni  singola mani  festazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario  deve in particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero ann  o scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012  -  BU 2012, 310.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. introdotto dal R 3.7.2012; in vigore dal  1.7.2012  -  BU 2012, 310.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota marginale modificata dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012  -  BU 2012, 310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l’avvenuto pagamento della  tassa d’uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del DECS al più tardi entro la fine  dell’anno scolastico di compe  tenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rinuncia ad  un uso regolare dell’impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore.  Art.  7  1  Le tasse d’uso sono calcolate in base all’occupazione e riscosse anticipatamente dal  lo  catore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo  casi  eccezionali  e  motivati  non  sono  ammess  i  rimborsi  per  gli  impianti  affittati  e  non  utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d’uso per i motivi previsti dalla lett.  a) dell’art. 8 e dall’art. 16.  Art.  8  La  convezione  d’uso  s  tipulata   per   un   determinato   periodo   può   essere   rescissa  anticipatamente:  a)  quando non sono rispettate le condizioni previste dal Regolamento;  b)  quando  gli  impianti  riservati  -  senza  preventiva  e  giustificata  segnalazione  al  locatore  -  non  sono utilizzati;  c)  in caso di necessità scolastiche.  Capitolo terzo  Utilizzazione degli impianti  Utilizzazione  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella convenzione sono compresi l’uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad  eccezione del  piccolo  materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore  può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione.  Art.  10  Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre  esigenze  particolari,  il  locatore  può  mettere  a  disposizione  altri  impianti  analoghi.  Se  la  messa  a  disposizione  di  un  altro  impianto  non  fosse  possibile,  il  locatario  no  n  può  ri  vendicare  alcun  indennizzo.  Orari d’uso  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30  per  le  piscine.  Se  le  attività  scolastiche  lo  permettono,  gli  impianti  possono  essere  messi  a  dis  posizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia  oraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni.  torizzati  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’orario  d’uso  è  indicato  nella  convenzione;  gli  impianti  attribuiti  possono  essere  utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l’uso degli impianti anche fuori  dagli orari stabiliti dall’art. 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per gli impianti di tipo sportivo, l’uso può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno  per ogni sua singola sezione.  Art.  13  Gli impianti  sono aperti tutto l’anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le  vacanze  scolastiche  gli  impianti  sono,  nel  limite  del  possibile,  messi  a  disposizione  e  le  relative  spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario.  Capitolo quart  o  Amministrazione degli impianti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  1  Il locatario è responsabile dell’impianto durante il tempo d’uso. Gli impianti sono aperti,  controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore del  l’impianto ha in ogni caso  un diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il ritiro e la consegna dell’impianto fanno stato le direttive specifiche di ogni singolo impianto.  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  durante  l’uso  si  verifica  un  danno  al  mobilio,  alle  apparecchiature  tecniche,  all’arredo o alle infrastrutture fisse dell’impianto, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente  al locatore mediante l’apposito formulario (allegato alla convezione d’uso).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti devono essere segnalati manchevo  lezze, danneggiamenti e sporcizia.  Art.  16  1  Se  il  locatario  non  mantiene  l’ordine  nell’impianto  compresi  i  locali  annessi  e/o  contravviene in altro modo alle disposizioni in vigore, lo stesso viene ammonito dal locato  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di ripetuta in  frazione la convenzione é rescissa.  Capitolo quinto  Obblighi del locatario  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e atten  zione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli  impianti  non  possono  in  nessun  caso  essere  apportate  delle  modifiche.  Le  attrezzature  devono  essere  utilizzate  unicamente  allo  scopo  per  cui  sono  state  concepite.  Le  riparazioni  possono essere ordinate esclusivamente dal locatore.  Art.  18  Qualora ci fosse sufficiente spazio,  il deposito  di materiale sportivo privato è  possibile  nei posti debitamente attribuiti.  Art.  19  Gli attrezzi della palestra non poss  ono essere portati all’esterno.  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   palestre   sono   accessibili   unicamente   calzando   scarpette   con   suo  la   bianca  destinate esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono  essere tolte prima di accedere all’interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  locatario  che  sporca  in  modo  eccessivo,  in  particolare  con  magnesia,  resina  o  altre  sostanze  collan  ti, deve provvedere alla fine dell’attività alla pulizia degli attrezzi e degli impianti. Qualora il  locatario  non  procedesse  alla  necessaria  pulizia,  allo  stesso  saranno  fatturate  separatamente  le  conseguenti spese.  Art.  21  1  Il  locato  re  decide  sull’utilizzazione  dei  campi  in  erba  in  caso  di  tempo  incerto  e/o  terreno molle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilizzo di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  due  o  più  utilizzatori  sono  attivi  contemporaneamente  nelle  palestre  di  un  istituto,  gli  stessi devono accordarsi circa l’uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni  specifiche.  e materiale  sanitario  Art.  22  Ogni  locatario  deve  provvedere  al  necessario  materiale  sanitario  in  relazione  alle  su  e  specifiche esigenze e normative.  Art.  23  Negli  impianti  è  vietata  l’esposizione  di  materiali  pubblicitari  o  simili  che  possono  generare dipendenza.  e fumo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Negli  impianti  è  proibito  portare  e  consumare  cibo:  le  bevande  possono  essere  trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli impianti è vietato fumare.  e assicurazioni  Art.  25  1  Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli  impianti ca  usati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non  rientrano nella normale usura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il locatario è responsabile per l’uso inappropriato delle attrezzature sportive fisse e mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il locatario e i suoi membri devono  assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti  e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un’assicurazione  Responsabilità Civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   locatore   non   si   assume   alcuna   responsabilità   per   infortuni,   incid  enti   e   danni   derivanti  dall’utilizzazione degli impianti.  Capitolo sesto  Tasse e spese  e definizioni  Art.  26  1  Le tasse d’uso e le spese sono riscosse anticipatamente dal locatore. Può  inoltre  essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è  rischio accresciuto o vi sono stati prece  denti  casi di danni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le attività previste sull’arco di una intera giornata, la tassa d’uso deve essere almeno pari a  tre volte la tassa d’uso per unità didattica di cui all’art. 27, fatte salve le spese di puli  zia  e  di  sorveglianza previste dall’art. 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le manifestazioni commerciali la tassa d’uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate  di volta in volta dal locatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti.  impianti  Ar  t.  27  per unità didattica  di occupazione  -  aule scolastiche  fr.  15.  --  -  aule scolastiche attrezzate  (laboratori, informatica, ecc.)  fr. 100.  --  -  aule magne normali  fr.  50.  --  -  aula magna della  SUPSI Trevano e ICEC Bellinzona  da fr. 250.  --  a fr. 500.  --  -  palestre  -  per unità di campo  fr.  20.  --  -  piscine coperte  fr.  30.  --  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le attività organizzate nell’ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad  attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in  ambito federativo con giovani di età inferiore ai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per le palestre e le piscine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l’importo della tassa d’uso per unità didattica è  ridotto  del  20%  se  l’uso  dell’impianto  è  superiore  ai  quattro  mesi  consecutivi.  Per  le  aule  scolastiche questa riduzione è pari al 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  corporazioni  di  diritto  pubblico  (comuni,  patriziati,  parrocchie,  consorzi)  sono  esentate  dal  pagamento delle tasse d’uso delle aule m  agne per l’organizzazione di manifesta  zione di interesse  generale.  Art.  29  1  Per l’utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine  settimana  (sabato  e  domenica)  a  tutti  gli  utenti  è  richiesto  il  pagamento,  in  aggiunta  di  quanto  stabilito all’art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite:  -  Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano 1  fr. 270.  --  nei giorni festivi  fr. 180.  --  nei giorni feriali  -  Piscine alt  re sedi  fr.  85.  --  -  Palestre  -  per unità di campo  fr.  55.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell’impianto. Le stesse  saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l’impianto fosse usato, nello stesso g  iorno, da  più locatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  necessario,  a  giudizio  della  Direzione  scolastica,  possono  essere  aggiunte  le  spese  di  sorveglianza eseguite da terzi.  Capitolo settimo  Disposizioni finali e transitorie  Art.  30  È abrogato il Regola  mento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi  dello  Stato del 5 agosto 1997.  Art.  31  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigor  e il 1° luglio 2009.  Pubblicato  nel BU  2009  , 255.