Regolamento sul demanio pubblico
                            1  Regolamento  sul demanio pubblico  (del 30 agosto 1994)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            1  Se  non  indicato  diversamente  dal  presente  regolamento,  il  Dipartimento  del  territorio,  tramite  la  Sezione  amministrativa  immobiliare  (in  seguito  SAI),  è  incaricato  dell’esecuzione  della  Legge sul demanio pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite dei laghi e dei corsi d’acqua  2  Art. 2  1  Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato alla quota di m 194.50 sul livello  del mare; quello del lago Ceresio alla quota di m 271.20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il limite può estendersi oltre tali quote quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di  confine inequivocabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerate  opere  di  sistemazione  o  di  correzione  solo  quelle  che  come  tali  sono  state  autorizzate dall’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Demarcazione dei confini delle acque pubbliche
Art. 3
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove  il  confine  delle  acque  pubbliche  demarcato  nell’ambito  di  una  procedura  di  misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1. Dicembre 1952 differisca con  il  confine  stabilito  dalla  legge  (art.  4),  occorre  procedere  con  l’aggiornamento  dei  dati  catastali.  Le  differenze di poco conto possono essere trascurate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  la  misurazione  catastale  sia  stata  eseguita  dopo  tale  data,  i  rilievi  catastali  vengono  fatti  rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di evidente contrasto col nuovo diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio  del  demanio  (UD),  previa  audizione  degli  interessati,  decide  sulle  rettifiche  necessarie.  Contro tale decisione gli interessati possono adire, nel termine di 30 giorni, il Giudice civile del luogo  in cui si trova il fondo, In caso di mancata contestazione la rettifica è iscritta a registro fondiario.  Art. 4  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Estinzione della demanialità ed alienazione
Art. 5
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’estinzione della demanialità conformemente all’art. 8 della legge, compete all’UD sino  ad un valore di fr. 30’000.--, alla SAI sino ad un valore di fr. 50’000.-- ed ai Servizi generali sino a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100’000.--. Per valori superiori e sino al limite di fr. 500’000.-- la competenza spetta al Consiglio di  Stato.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’eventuale successiva alienazione è regolata dalla legge sulla gestione finanziaria del 20 gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619; precedente modifica: BU 1997,
163.
2
Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU
1997, 163.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 14.1.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 3.
6
Cpv. modificato dal R 12.1.2010; in vigore dal 15.1.2010 - BU 2010, 6; precedente modifica: BU 2007,
619.
2
                            3  L’alienazione   avviene   di   regola   previa   pubblica   sollecitazione   d’offerte;   fanno   eccezione  segnatamente  le  alienazioni  con  vincoli  d’interesse  pubblico  e  quelle  di  poca  entità  che  possono  avvenire per trattativa diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) e b) ...
                            Art. 6-7  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                c) autorità competenti
Art. 8
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le autorizzazioni sono rilasciate dall'UD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le concessioni sino a 20 anni sono rilasciate dalla SAI; le altre dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I   contratti   di   diritto   amministrativo   vengono   stipulati   dall'istanza   competente   al   rilascio  dell'autorizzazione o della concessione.  Art. 9  ...  10  Art. 10  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse:
a) ammontare
Art. 11
                            12  1  Per l’uso del demanio pubblico le tasse sono fissate come segue:  a)  Occupazione di strade, piazze e altri  fondi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. pozzetti, camere, cabine elettriche  e telefoniche  – opere sino a 1 mq di superficie,  all’anno  da fr. 20.– a fr. 30.–  a corpo  – opere di dimensioni superiori,  all’anno  da fr. 20.– a fr. 30.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. condotte (aeree o sotterranee) di  acqua, gas, elettricità,  teleriscaldamento, fognatura, servizi  di telecomunicazione  – in generale, all’anno  da fr. 1.50 a fr. 3.00  il ml  – allacciamenti di poca entità (tassa  unica)  da fr. 15.– a fr. 30.–  il ml
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. sonde geotermiche (tassa unica)  fr. 300.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. aree di cantiere/deposito, ponteggi  e impalcature  – all’interno del campo stradale, al  giorno  da fr. 0.60 a fr. 1.00  il mq  – fuori dal campo stradale, al giorno  da fr. 0.30 a fr. 0.50  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. infrastrutture per esercizi pubblici o  altre attività commerciali (tavolini,  banconi, bancarelle, edicole e simili)  – durature o permanenti, all’anno  da fr. 10.– a fr. 300.–  il mq  – provvisorie, al giorno  da fr. 2.– a fr. 10.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. pannelli pubblicitari, all’anno  da fr. 500.– a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1200.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. insegne, cassoni bifacciali e simili,  da fr. 300.– a fr. 500.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
8
Art. modificato dal R 8.4.1997; in vigore dall'11.4.1997 - BU 1997, 163.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.
                            10    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                3.
12
                            Art.  modificato  dal  R  18.10.2017;  in  vigore  dal  20.10.2017  -  BU  2017,  348;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2016, 466.
                            3  all’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. posteggio ad uso esclusivo  – all’interno dell’abitato, all’anno  da fr. 720.– a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6000.–  a corpo  – fuori dall’abitato, all’anno  da fr. 300.– a fr. 800.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. parcheggio pubblico a pagamento,  all’anno  da fr. 200.– a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1200.–  a corpo  b)  Appoggio ad opere cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. solette e simili (tassa unica)  fr. 150.–  il ml
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. cancelli, cinte e simili (tassa unica)  fr. 20.–  il ml  c)  Occupazione di corsi d’acqua, laghi e  rive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. coperture di corsi d’acqua con  ponti, passerelle simili, all’anno  da fr. 15.– a fr. 30.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. terrazze, giardini, orti, piscine e  altre opere  – ad uso privato, all’anno  fr. 42.–  il mq  – ad uso commerciale (alberghi,  ristoranti, campeggi, ecc), all’anno  fr. 56.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. impianti per lo stazionamento di  natanti  – impianti collettivi (porti) in generale,  all’anno  dal 6% all’8% dei  proventi lordi annuali  risultanti dall’esercizio  del porto  – impianti collettivi (porti) dopo la  durata di ammortamento stabilita nel  piano di finanziamento, all’anno  dal 9% al 15% dei  proventi lordi annuali  risultanti dall’esercizio  del porto  – pontili, darsene e porticcioli ad uso  privato, all’anno  fr. 42.–  il mq  – pontili, darsene e porticcioli ad uso  commerciale, all’anno  fr. 56.–  il mq  – boe, all’anno  fr. 800.–  a corpo  – pali di attracco e anelli, all’anno  fr. 300.–  a corpo  – binari, sollevatori, all’anno  fr. 600.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. infrastrutture per l’accesso ai laghi  – pontili e scale ad uso privato,  all’anno  fr. 42.–  il mq  – pontili e scale ad uso commerciale,  all’anno  fr. 56.–  il mq  – rampe, scivoli, all’anno  fr. 400.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. impianti di demarcazione  – boe di demarcazione, all’anno  fr. 100.–  a corpo  – collane, all’anno  fr. 10.–  il ml  – pali di direzione, all’anno  fr. 100.–  a corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. stabilimenti balneari  – pubblici a pagamento, all’anno  fr. 60.–  il ml  – campeggi, all’anno  fr. 200.–  il ml
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. zattere, all’anno  fr. 56.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. condotte subacquee, all’anno  fr. 1.50  il ml  d)  Espansione di acqua in impianti  edificati sulla proprietà privata,  all’anno  da fr. 1.– a fr. 50.–  il mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli   usi   non   contemplati   nel   capoverso   precedente   sono   soggetti   ad   una   tassa   fissata   in  corrispondenza del 6% del valore del bene demaniale. Per gli usi a scopo commerciale è applicabile  un  tasso  dell’8%.  Il  valore  del  bene  demaniale  è  determinato  secondo  i  criteri  applicabili  in  ambito  espropriativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            3  In ogni caso la tassa demaniale non può essere inferiore a fr. 100.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’applicazione delle clausole di indicizzazione nei casi singoli compete all’UD.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                b) pagamento
Art. 12
                            1  Le tasse di utilizzazione sono esigibili in via anticipata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  tasse  periodiche  il  cui  importo  complessivo  è  inferiore  a  fr.  5000.--,  sono  esigibili  in  un’unica  soluzione anticipata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il pagamento rateale è soggetto ad un interesse del 5% annuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) esenzioni
Art. 13
                            1  Sono di regola esenti da tasse:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le  utilizzazioni  per  scopi  ideali,  come  manifestazioni  politiche,  religiose,  filantropiche,  la  cui  durata  è  limitata  nel  tempo  ed  in  particolare  raccolta  di  firme  per  iniziative  e  referendum,  processioni, collette, distribuzione di manifesti e simili;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  gli  impianti  e  le  attrezzature  di  pubblica  utilità,  come  passeggiate  e  aree  di  svago  pubbliche,  debarcaderi  e  impianti  di  cantiere  per  la  navigazione  pubblica  di  linea,  fermate  e  pensiline  d’attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per l’attracco pubblico e temporaneo  di  natanti  e  posteggi  pubblici  se  gratuiti,  condotte  pubbliche  per  l’acqua  ed  il  gas,  cavi  aerei  o  sotterranei pubblici, posa containers per la raccolta di rifiuti.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I beneficiari dell’esenzione non possono consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il presente  regolamento,  sarebbero  suscettibili  di  imposizione;  la  violazione  di  tale  divieto  può  comportare  la  revoca dell’autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istante deve motivare e comprovare la sua richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni momento, a semplice richiesta dell’Ufficio del demanio,  la prova della sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l’esenzione.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                d) ...
                            Art. 13a  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                Pannelli pubblicitari sulle strade
cantonali in zona edificabile
                            Art. 13b  19  1  Il  Comune,  prima  di  rilasciare l’autorizzazione  all’uso  speciale  del  demanio  per  pannelli  pubblicitari,  posati  sulle  strade  cantonali  all’interno  delle  zone  edificabili,  deve  ottenere  il  consenso  delle autorità cantonali competenti, che possono stabilire oneri e condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune viene notificata all’Ufficio del demanio per il riparto  annuale dei proventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse di giudizio e spese
Art. 14
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’atto  di  autorizzazione  o  concessione  sono  conteggiate  a  parte  le  spese  speciali,  ad  esempio  quelle  per  l’elaborazione  di  perizie  o  per  accertamenti  che  domandano  conoscenze  tecniche  particolari,  il  richiedente  dev’essere  preventivamente  informato  sulle  spese  presumibili  e  di  regola  invitato ad effettuare un congruo anticipo.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv. introdotto dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14     Cpv.  modificato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  351;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 3.
                            15     Cpv.  abrogato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  351;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 3.
16
                            Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 3.
                            19    Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 466; prec modifica: BU 2000, 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Costruzioni e opere esistenti
Art. 15
                            1  Possono in particolare essere mantenute conformemente all’articolo 28 della Legge sul  demanio  le  costruzioni  e  le  altre  opere  eseguite  in  buona  fede,  fino  al  livello  medio  dello  specchio  delle  acque,  prima  del  1°  dicembre  1952,  ossia  prima  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  sulla  delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il mantenimento di tali costruzioni ed opere non sono esigibili tasse d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            1  È abrogato il regolamento d’esecuzione della Legge sul demanio pubblico del 24 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  22  Pubblicato nel BU  1994  , 454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Entrata in vigore: 2 settembre 1994 - BU 1994, 454.