Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e... (705.510)
Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e... (705.510)
Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC) (del 3 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC) decreta: Capitolo primo Organizzazione
Commissione di vigilanza Art. 1 1 La Commissione di vigilanza (in seguito commissione) è composta di cinque membri e due supplenti.
2 Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
3 Le decisioni sono firmate dal presidente (o, in sua sostituzione, da un membro) e dal segretario.
4 I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure da un membro della commissione su delega.
Segretariato
Art. 2
1 La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).
2 In particolare il segretariato: a) i lavori della commissione; b) le pratiche; c) le verifiche; d) a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove e delle modifiche sul Foglio ufficiale; e) i contatti con gli altri organi di controllo; f) i compiti ad esso attribuiti dalla commissione. Capitolo secondo Procedura
Richiesta
Art. 3
1 La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale.
2 Essa dev’essere corredata della seguente documentazione: a) autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio; b) del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a la persona giuridica; c) di solvibilità della ditta; d) comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro effettivo, e meglio – diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge; – attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma o del titolo di studio riconosciuto, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista; – certificato di solvibilità personale.
3 Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
4 Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre: a) autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura o titoli equivalenti); b) documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di dello Stato di residenza; c) comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).
Titolare o membro dirigente effettivo Art. 4 Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 della legge.
Iscrizione
Art. 5
1 Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.
2 In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.
3 Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.
Modifiche
Art. 6 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell’impresa o dell’operatore devono essere notificati al segretariato entro un mese.
Verifica dei requisiti Art. 7 1 La commissione verifica annualmente l’ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese e degli operatori iscritti.
2 A tal fine, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, ogni iscritto all’albo è tenuto a presentare al segretariato il formulario della conferma annuale compilato, firmato e con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all’anno precedente: a) b) (Suva o altra assicurazione infortuni) c) malati d) pensioni (LPP) e) professionali (CPC) f) alla fonte g) fondazione pensionamento anticipato (PEAN)
3 Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.
4 Le dichiarazioni inerenti Cassa malati e Cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.
5 La mancata presentazione della conferma annuale costituisce un motivo di radiazione dall’albo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. c) della legge.
Assoggettamento
Art. 8
1 La commissione accerta il valore delle commesse e l’obbligo di assoggettamento di imprese o operatori alla legge considerando come base di valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di categoria.
2 L’esecuzione dei lavori non può in ogni caso essere suddivisa in lotti allo scopo di sottrarli all’assoggettamento.
3 In caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la commissione interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 16 della legge.
Imprese con sede o domicilio in un altro Cantone Art. 8a
1
1 Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all’albo.
2 Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.
3 L’annuncio deve contenere i seguenti dati: a) sociale e sede dell’impresa; b) e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell’art. 4; c) copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine; d) del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista; e) esatto del luogo di esecuzione dei lavori. Capitolo terzo Disposizioni varie e finali
Tasse e emolumenti Art. 9 1 Per le operazioni riguardanti l’albo e per le decisioni della commissione sono percepite le seguenti tasse: a) fr. 1’000.–; b) tecniche delle conoscenze e competenze professionali, fr. 300. –; c) a giorno, fr. 250.– all’anno. 2
2 Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati conto dell’effettivo onere amministrativo.
3 Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 della legge sono incassati dalla commissione tramite il segretariato.
Finanziamento
Art. 10 1 Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
2 Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.
3 Il segretariato tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità. L’ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.
4 Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e la SSIC-TI e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico della SSIC-TI sino a concorrenza di fr. 40’000. – e del Cantone per la parte rimanente.
Abrogazione ed entrata in vigore Art. 11
1 Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 26 maggio 1998 è abrogato.
2 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 501.
1
Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.
2 Lett. modificata dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.