Regolamento sulla protezione dei beni culturali
                            Regolamento  sulla protezione dei beni culturali  (del 6 aprile 2004)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sulla protezione dei beni culturali  TITOLO I  Disposizioni generali  Capitolo 1  Definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
a) bene culturale
Art. 1
                            (art. 2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  beni  culturali  immobili  ai  sensi  della  legge  sulla  protezione  dei  beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici,  gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i  libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d’arte o d’arredo.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) bene d’interesse cantonale
Art. 2
                            (art. 3)  1  Appartengono  alla  categoria  dei  beni  immobili  d’interesse  cantonale  quelli  che  rivestono interesse per l’intera collettività cantonale e che sono protetti per decisione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) bene d’interesse locale
                            2  Appartengono  alla  categoria  degli  immobili  d’interesse  locale  quelli  che  rivestono  interesse  per  una collettività locale e che sono protetti per decisione dell’autorità locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) bene degno di protezione
Art. 3
                            (art. 15)  Sono  considerati  degni  di  protezione  quei  beni  culturali  non  ancora  protetti,  nei  quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento di istituzioni culturali
Art. 4
                            (art. 4)  1  Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente  le seguenti condizioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata  dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  decide  definitivamente  riguardo  al  riconoscimento  su  proposta  dell’UBC,  sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).  TITOLO II  Misure di promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione e consulenza
Art. 5
                            (art. 6/7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali,  collabora  con  i  Municipi  e  altri  enti  pubblici,  segnatamente  i  patriziati,  le  parrocchie  e  le  associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UBC  elabora  direttive  concernenti  la  corretta  modalità  di  conservazione  e  protezione  dei  beni  culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne  faccia richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito  della  protezione  dei  beni  culturali  destinati  al  culto,  l’UBC  prende  contatto,  in  particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo finanziario alla conservazione
a) definizioni
Art. 6
                            (art. 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e  di  risanamento  programmati  con  regolarità  e  costanza  ed  eseguiti  da  operatori  specializzati,  di  regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  costi  di  conservazione  si  intendono  i  costi  effettivi  dei  lavori  necessari  alla  protezione  e  al  mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  costi  di  restauro  si  intendono  i  costi  effettivi  dei  lavori  necessari  al  ripristino  e  alla  valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riconosciute,  di  regola,  anche  le  spese  per  i  lavori  preliminari  necessari  alla  definizione  e  alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie,  sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) domanda
Art. 7
                            (art. 8)  1  La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d’interesse  cantonale,  ed  eccezionalmente  per  interventi  ai  sensi  dell’art.  8  cpv.  3  della  Legge,  deve  essere  presentata all’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda deve essere corredata del progetto d’intervento, della documentazione tecnica, del  preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta  dell’UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all’istruzione della pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o  di altri enti locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il  Consiglio di Stato può stabilire d’ufficio la sua quota di partecipazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) competenze
Art. 8
                            (art. 9)  Il  Consiglio  di  Stato  decide  sui  contributi  nella  forma  di  garanzia  statale  al  finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) condizioni e oneri
Art. 9
                            (art. 10)  L’erogazione  del  contributo  può  essere  subordinata  segnatamente  alle  seguenti  condizioni:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                e) erogazione
Art. 10
                            (art. 10)  1  Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla  base  delle  liquidazioni  finali,  approvate  dall’UBC;  queste  devono  essere  corredate  delle  fatture  saldate,  dei  giustificativi  di  pagamento,  della  documentazione  tecnica  sui  lavori  eseguiti,  allestita  conformemente alle direttive dell’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) restituzione
Art. 11
                            (art. 11 e 12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  menzione  di  obbligo  di  restituzione  dei  contributi  e  l’ipoteca  legale  a  garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l’UBC ne dà immediato avviso al proprietario  e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  decide  sull’obbligo,  sull’importo  e  sul  termine  di  restituzione;  per  giustificati  motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.  TITOLO III  Misure di protezione  Capitolo 1  Protezione preventiva
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi di informazione
Art. 12
                            (art. 15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UBC  trasmette  ai  Municipi  i  dati  del  censimento  di  cui  all’art.  34  del  presente  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  scoperta  di  un  bene  culturale  o  l’esistenza  di  un  pericolo  che  lo  minaccia  devono  essere  comunicazione al Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezione
Art. 13
                            (art. 16) Autorità  competenti  ai  sensi  dell’art.  16  della  legge  sono  l’UBC  e  il  Municipio  del  luogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvisionali
Art. 14
                            (art. 17)  1  Il  Dipartimento  è  competente  a  ordinare  misure  provvisionali  in  caso  di  beni  culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato,  su  proposta  dell’UBC  e  sentito  il  preavviso  della  CBC  emana  le  misure  provvisionali in caso di beni degni di protezione.  Capitolo 2  Istituzione della protezione  Sezione I  Beni immobili
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 15
                            (art. 20)  1  Il Municipio, nell’ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la  sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento,  su  proposta  dell’UBC  e  sentito  il  preavviso  della  CBC,  indica  -  di  regola  nell’esame preliminare - quali sono gli immobili d’interesse cantonale da proteggere e si esprime  sulle proposte relative ai beni d’interesse locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri  casi  la  Sezione  dello  sviluppo  territoriale  (SST),  su  proposta  dell’UBC  e  sentito  il  preavviso  della  CBC,  invita  il  Municipio  ad  avviare  la  procedura  di  variante  per  l’istituzione  della  protezione dei beni d’interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia  della  pianificazione  giusta  gli  art.  56  ss.  della  legge  sullo  sviluppo  territoriale  del  21  giugno  2011  (Lst), in particolare la zona di pianificazione.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  Comune  si  oppone  o  resta  inattivo,  il  Consiglio  di  Stato  modifica  d’ufficio  il  piano  sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio di Stato, in sede d’approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni  immobili d’interesse cantonale e approva la protezione di quelli d’interesse locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità e contenuti
Art. 16
                            (art. 22)  1  Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono:  a)  stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori all’UBC,  che decide sui provvedimenti del caso, informando l’istante e il Municipio;  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le norme d’attuazione:  -  -  Sezione II  Beni mobili
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
a) su proposta del Dipartimento o a richiesta
del proprietario
Art. 17
                            (art. 21)  1  L’UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l’istituzione della  protezione dei beni mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Cpv.  modificato  dal  R  20.12.2011;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2011,  647;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2006, 180.
                            2    Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  proprietario  di  un  bene  mobile  può  chiedere  per  iscritto  all’UBC  che  il  suo  bene  venga  posto  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 18
                            (art. 21)  1  I  beni  mobili  sono  protetti  mediante  decisione  amministrativa.  Se  l’interesse  alla  protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione  della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  protezione  del  bene  lo  richiede,  la  decisione  o  il  contratto  di  istituzione  della  protezione  debbono essere modificati.  Capitolo 3  Effetti della protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi su beni protetti
a) di interesse cantonale
Art. 19
                            (art. 24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  autorizzazione  all’intervento  dovrà  di  regola  essere  corredata  della  necessaria  documentazione  tecnica  e  finanziaria,  allestita  conformemente  alle  direttive  dell’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a  chiedere  per  iscritto  all’UBC  la  consultazione  preliminare  da  parte  della  CBC  prima  di  procedere  all’elaborazione di studi e progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all’autorizzazione di intervento. I lavori non  potranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte dell’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) immobili di interesse locale
Art. 20
                            (art. 25) Il  proprietario  di  un  immobile  protetto  d’interesse  locale  deve  notificare  all’UBC  il  progetto  di  intervento  al  piú  tardi  con  la  domanda  o  la  notifica  di  costruzione;  l’UBC  si  pronuncia  nei termini di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alienazioni
Art. 21
                            (art. 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La notifica di cui all’art. 26 della legge va inoltrata all’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all’UBC ed al Municipio del  domicilio dell’alienante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Devono  essere  indicati  la  causa,  il  prezzo  dell’alienazione  e  le  generalità  complete  del  nuovo  proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beni mobili di proprietà di enti pubblici
Art. 22
                            (art. 27)  1  L’ente  pubblico  alienante  deve  presentare  per  iscritto  all’UBC  la  richiesta  di  vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell’acquirente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  di  vendita  può  essere  abbinata  a  condizioni  e  oneri  volti  ad  assicurare  la  conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UBC rilascia l’autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cambiamenti di ubicazione di beni mobili
Art. 23
                            (art. 29)  1  Il  proprietario  di  un  bene  protetto  è  tenuto  a  notificarne  immediatamente  e  per  iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  proprietario  di  un  bene  protetto  deve  presentare  all’UBC  la  domanda  scritta  di  esportazione  fuori dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.  Capitolo 4  Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di prelazione su beni mobili protetti
Art. 24
                            (art. 31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  la  notifica  dell’alienazione  decorre  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  prelazione  sul  bene  mobile  protetto  da  parte  del  Comune  e  del  Cantone.  Il  venditore  deve  comunicare  immediatamente  all’UBC  il  prezzo  e  la  modalità  della  vendita  e  presentare  i  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della  CBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  richiesta  dell’UBC  il  Comune  deve  determinarsi  sull’eventuale  esercizio  del  suo  diritto  di  l’UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all’acquisto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito legale
a) di stampati
Art. 25
                            (art. 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istituto competente per il deposito degli stampati è l’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) di riproduzioni di immagini e suoni
                            2  L’obbligo  del  deposito  si  estende  alla  grafica  d’arte,  alla  riproduzione  di  immagini  o  suoni  su  nastro magnetico o su altro supporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non  sussiste  obbligo  del  deposito  di  un  secondo  esemplare  quando  si  tratti  di  opere  a  tiratura  complessiva inferiore a cinquanta esemplari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il  deposito  di  opere  il  cui  costo  di  produzione  supera  fr.  250.--  è  dovuto  un  indennizzo  pari  all’eccedenza di costo.  Capitolo 5  Protezione speciale di beni archeologici
                        
                        
                    
                    
                    
                Scavi archeologici
Art. 26
                            (art. 34 cpv. 3, 35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  scavo  archeologico  si  intendono  in  particolare:  prospezioni,  sondaggi  manuali  e  meccanici,  ricerche  con  apparecchi  di  rilevamento,  scavi  preventivi,  scavi  di  emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione e l’esecuzione di scavi archeologici preventivi o d’emergenza competono all’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessione di scavo
Art. 27
                            (art. 36 e 37)  1  La  domanda  scritta  e  motivata  di  concessione  di  scavo  deve  essere  presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC,  sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei reperti
Art. 28
                            (art. 38)  1  I  reperti  archeologici  costituenti  beni  immobili  appartengono  al  proprietario  del  fondo  nel  quale  sono  stati  ritrovati,  salvo  il  caso  in  cui  debbano  essere  rimossi  per  la  loro  protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide sull’eventuale trasferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 29
                            (art. 39)  1  L’importo dell’indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri  danni  da  indennizzare  è  stabilito  d’intesa  tra  il  proprietario  e  la  SST  sino  a  concorrenza  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10'000.--.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre questo importo l’indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC, sentito il  preavviso della CBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei  danni e i relativi documenti giustificativi.  Capitolo 6  Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze e organizzazione
Art. 30
                            (art. 41)  1  La  competenza  ad  adottare  provvedimenti  è  del  Dipartimento  delle  istituzioni,  il  quale si avvale della consulenza dell’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  della  Protezione  civile  e  della  difesa  integrata  (UPCiDI),  in  collaborazione  con  l’UBC,  collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le  Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  fine  di  facilitare  la  collaborazione  tra  i  servizi  e  gli  enti  impegnati  in  questo  settore,  il  Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.  TITOLO IV  Disposizioni organizzative  Capitolo 1  Inventario
                        
                        
                    
                    
                    
                Censimento
Art. 31
                            L’UBC  raccoglie  e  coordina,  in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  cantonali,  tutte  le  informazioni   relative   ai   beni   culturali   mobili   e   immobili   esistenti   sul   territorio   cantonale;   il  censimento è costantemente aggiornato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventario
Art. 32
                            (art. 42 e 43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UBC elabora e tiene a giorno l’inventario dei beni culturali protetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scheda informativa
                            2  La scheda informativa deve indicare almeno:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso ai dati
Art. 33
                            Per l’accesso ai dati del censimento si applica per analogia l’art. 43 cpv. 2 della legge.  Capitolo 2  Competenze e organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 34
                            (art. 44 e 47)  La protezione dei beni culturali spetta:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi e organismi con compiti di tutela
Art. 35
                            I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono:  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione tra servizi e organismi
Art. 36
                            1  L’AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l’UPCiDI collaborano con l’UBC, segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l’UBC nella protezione dei  beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  favorire  il  coordinamento  tra  gli  organi  e  i  servizi  cantonali,  è  istituito  un  gruppo  di  lavoro;  Sezione dello sviluppo territoriale.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione dei beni culturali; competenze
Art. 37
                            (art. 45)  1  Rientrano  nelle  competenze  della  Commissione,  oltre  a  quelle  stabilite  dalla  legge:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in  sua assenza, del vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La segreteria è attribuita all’UBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio beni culturali
Art. 38
                            1  L’applicazione della Legge spetta all’Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le  competenze che gli sono assegnate dalla Legge e dal Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio si compone di tre servizi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 39
                            Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore  5   con la sua pubblicazione.  Pubblicato nel BU  2004  , 174.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 9 aprile 2004 - BU 2004, 171.