Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio --> 4.1.3.1.3 / 216.120
                            Regolamento  per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni  con il regime del registro fondiario provvisorio  (del 13 maggio 1958)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati  la  legge  12  maggio  1865  e  il  decreto  esecutivo  5  marzo  1866  concernenti  l’allestimento  delle  mappe comunali e dei relativi registri catastali comunali, nonché la legge cantonale sul registro fondiario del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 febbraio 1933 e il relativo regolamento del 9 luglio 1935;
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza per la tenuta dei registri censuari:
1) nel periodo precedente i lavori per l’introduzione
del registro fondiario definitivo
Art. 1
                            Il  municipio  è  competente  e  responsabile  per  la  tenuta  dei  catastrini  censuari  comunali.  Le  operazioni  di  aggiornamento  sono  eseguite  dal  segretario  comunale  o  da  un  impiegato  designato  dal  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                2) durante il raggruppamento terreni e
la misurazione catastale
Art. 2
                            dell’incaricato  comunale  fino  all’inizio  del  II.  periodo  del  raggruppamento  dei  terreni  (art.  61/3  cpv.  LRF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1933)  e  cioè  fino  alla  pubblicazione  della  risoluzione  governativa  di  approvazione  del  progetto  di  nuovo  riparto  dei  fondi  in  prima  istanza.  Da  questo  momento  e  fino  all’approvazione  della  nuova  misurazione  catastale,  la  tenuta  dei  registri  è  di  competenza  del  geometra  assuntore  del  RT:  in  seguito,  fino  all’introduzione del registro fondiario definitivo, del geometra revisore di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                3) durante l’allestimento di mappe fotogrammetriche
                            Nei comuni in cui il raggruppamento dei terreni è preceduto dall’esecuzione di una mappa fotogrammetrica,  l’aggiornamento   della   mappa   è   affidato   al   geometra   revisore   di   circondario   (o   assuntore   del  raggruppamento  terreni)  per  quanto  concerne  le  mutazioni  che  richiedono  operazioni  sul  terreno,  modificazione dei piani e calcolo delle superfici.  Le  mutazioni  nel  catastrino  per  semplici  trapassi  di  particelle  intere  o  di  partite  (volture  catastali)  sono  eseguite  dall’incaricato  comunale  in  base  alle  comunicazioni  mensili  dell’ufficio  dei  registri.  A  mutazione  inscritta  la  comunicazione  dell’ufficio  dei  registri  va  immediatamente  trasmessa  al  geometra  revisore,  per  l’aggiornamento dei documenti in suo possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
Art. 3
                            Autorità di vigilanza in materia di catastrini censuari comunali sono:  a)  l’Ufficio cantonale di stima per quanto concerne la descrizione dei fondi e il valore di stima ufficiale;  b)  la Divisione della giustizia, per quanto concerne l’intestazione delle partite e dei singoli fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi dell’incaricato comunale
Art. 4
                            L’incaricato comunale deve:  a)  iscrivere nel catastrino censuario al più tardi entro 15 giorni (LRF 1933, art. 25) tutte le mutazioni che  gli vengono comunicate mensilmente dall’ufficio dei registri;  b)  conservare  in  fascicoli  annuali,  in  ordine  cronologico,  le  comunicazioni  trasmesse  dall’ufficio  dei  registri, a giustificazione delle iscrizioni fatte nei catastrini comunali, dal 1912 innanzi. Su ogni estratto  ricevuto  dall’ufficio  dei  registri,  l’incaricato  comunale  indica  la  data  di  ricevuta  e  la  data  dell’avvenuto  aggiornamento del catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieti
Art. 5
                            Né il municipio, né l’incaricato comunale possono fare rettificazioni nei catastrini comunali.  Non  è  ammessa  l’iscrizione  alla  partita  del  capo-famiglia  dei  beni  acquistati  dalla  moglie  o  dai  figli  minorenni.  È vietata in particolare la automatica voltura agli eredi dei beni di una eredità loro devoluta. Il cambiamento  dell’intestazione di beni da una persona defunta alla comunione ereditaria può essere iscritto nel catastrino  comunale solo dopo la relativa iscrizione a RF (art. 656, 2 cpv. CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fanno eccezione unicamente le volture catastali per le successioni aperte prima del 1° gennaio 1912, per le  quali la competenza spetta al municipio.  Le successioni aperte prima del 1° gennaio 1912 vanno intestate agli eredi in comproprietà.  Una  copia  delle  risoluzioni  municipali  concernenti  le  successioni  precedenti  il  1912  deve  essere  allegata  alla raccolta delle comunicazioni mensili dell’ufficio dei registri, a giustificazione dell’operazione eseguita nel  catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allestimento di nuovi registri censuari comunali
Art. 6
                            Durante le operazioni di allestimento di nuovi catastrini non è ammesso modificare le intestazioni  di proprietà senza il preventivo trapasso a registro fondiario e l’autorizzazione della Divisione della giustizia.  Per la esatta iscrizione le intestazioni di proprietà devono essere iscritte nella forma prevista dall’art. 15 del  Regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rettifica di errori
Art. 7
                            competente  autorità  di  vigilanza  di  cui  all’art.  3  del  presente  regolamento  per  richiedere  il  necessario  accertamento e l’autorizzazione a procedere alla correzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme generali per la tenuta del catastrino
Art. 8
                            Per la tenuta del catastrino censuario comunale valgono le seguenti norme:
                        
                        
                    
                    
                    
                1) verifica
                            Ricevuta  una  comunicazione  di  trapasso  dall’ufficio  dei  registri,  il  tenitore  del  catastrino  comunale  deve  immediatamente   controllarne   la   esatta   corrispondenza   con   la   partita   del   catasto   e   segnalare  immediatamente  all’ufficiale  dei  registri  eventuali  errori  di  nomi,  numeri  di  mappa.,  subalterni,  superficie,  quote di comproprietà o discordanze di altra natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                2) iscrizione
                            Accertata l’esattezza della comunicazione, il tenitore del catastrino procede immediatamente alle volture.
                        
                        
                    
                    
                    
                3) riporti
                            L’intestazione  nuova  deve  essere  riportata  integralmente.  Quote  di  proprietà  devono  essere  indicate  soltanto  nel  caso  di  comproprietà  (CCS  art.  646),  la  indicazione  è  invece  esclusa  quando  trattasi  di  comunioni ereditarie o convenzionali (proprietà comune CCS art. 652).
                        
                        
                    
                    
                    
                4) cancellazioni e nuove iscrizioni
                            Le cancellazioni devono essere eseguite con una riga in inchiostro rosso; le nuove iscrizioni devono essere  fatte in inchiostro nero, in scrittura chiara, con l’indicazione del numero e dell’anno della mutazione nel RF  corrispondente all’estratto dell’ufficio dei registri.  Non  è  ammesso  scrivere  gli  aggiornamenti  fra  le  righe:  la  vecchia  descrizione  va  cancellata  e  l’aggiornamento iscritto in calce.
                        
                        
                    
                    
                    
                5) comproprietà
                            I beni posseduti in comproprietà (art. 646 segg. CCS) devono essere inscritti in una partita unica intestata  alla “comproprietà” seguita dal nome dei comproprietari e dalle loro quote (1/3, 1/4, 3/8 ...).  In caso di vendita o di cessione di una quota a terzi, il nome del nuovo proprietario della quota va iscritto  nella intestazione al posto del precedente comproprietario.  Se  un  comproprietario  di  diversi  mappali  vende  la  quota  relativa  a  uno  solo  dei  beni,  questo  mappale  va  radiato completamente dalla partita e intavolato in una nuova partita a sé stante, intestata ai membri della  nuova comproprietà venutasi a creare mediante il trapasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                6) rubriche - elenco proprietari
                            Con i catastrini ufficiali devono essere aggiornate anche le annesse rubriche (elenco proprietari), nelle quali  sotto  il  nome  di  ogni  singolo  proprietario,  sono  indicati  i  numeri  delle  partite  -  pagine  nelle  quali  fosse  partecipe.
                        
                        
                    
                    
                    
                7) variazioni di coltura
                            Prima di riportare nel catastrino le variazioni notificate periodicamente dall’ufficio cantonale di stima, devono  essere accertate l’identità della nuova intestazione con la precedente e l’identità della superficie totale del  fondo.  Qualora  dovessero  risultare  divergenze  nei  prospetti  di  stima,  il  tenitore  del  catastrino  deve  richiedere  la  verifica  all’ufficio  cantonale  di  stima.  La  copiatura  delle  nuove  indicazioni  portate  dal  formulario  d’estimo,  senza preventivo controllo, non libera il tenitore dalle sue responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                8) costruzione su più mappali di un proprietario
                            Quando un proprietario di diversi piccoli mappali erige sugli stessi una costruzione, nella nuova descrizione  i numeri dei mappali vecchi devono essere mantenuti, ma raggruppati nella medesima finca.
                        
                        
                    
                    
                    
                9) frazionamenti
                            Nelle variazioni di coltura dei fondi, gli eventuali subalterni creati per costruzioni, vanno indicati con lettere  dell’alfabeto, maiuscole per i fabbricati e minuscole per i terreni. Non sono ammessi gli esponenti numerici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nella descrizione nuova, il mappale deve essere indicato una volta sola nella prima riga. Per i susseguenti  subalterni è fatto divieto di ripetere il numero.  Nelle  lottizzazioni  di  terreni  (Reg.  RF  1935,  art.  28,  §  1),  alle  parcelle  nuove  non  devono  essere  dati  dei  subalterni,  ma  dei  nuovi  numeri  in  continuazione  della  serie  figurante  nel  sommarione  vecchio  o  nel  prospetto  d’estimo  dei  terreni  e  dei  fabbricati  nel  quale  vanno  iscritti  i  nuovi  numeri  assegnati  con  la  rispettiva intestazione e descrizione.  L’esecutore  del  tipo  planimetrico  deve  assumere  le  necessarie  informazioni  presso  la  cancelleria  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                10) costruzione sul fondo altrui
a) con diritto di superficie
                            Nel  caso  di  costruzione  di  un  diritto  di  superficie  iscritto  a  RF  (come  diritto  di  costruzione  per  se  stante  o  servitù),  la  superficie  occupata  dalla  costruzione  non  deve  essere  dedotta  dalla  superficie  del  mappale  gravato dal diritto, ma deve essere iscritta in una annotazione nella colonna delle osservazioni della partita  del proprietario del fondo con menzione “gravato da diritto di superficie (Mut. N. .../ 19...)”. La costruzione  deve  essere  intavolata  nella  partita  intestata  al  proprietario  del  fabbricato,  con  il  medesimo  numero  di  mappa  originario,  seguito  da  un  subalterno  numerico  (I,  II.  III.  ...)  e  l’indicazione  nella  colonna  della  descrizione  “  Diritto  di  superficie  risultasse  dagli  atti).  Nella  colonna  delle  osservazioni  deve  essere  indicato  il  numero  della  mutazione  e  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) concessione precaria
                            Qualora sul fondo altrui risultasse inscritta a RF la menzione di una concessione precaria, quest’ultima sarà  iscritta nello stesso modo come il diritto di superficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) senza costituzione di rapporti giuridici iscritti a R. F
                            Nel  caso  di  costruzioni  sul  fondo  altrui,  senza  costituzione  di  un  diritto  di  superficie  o  di  una  concessione  precaria  iscritti  a  RF  il  fabbricato  non  può  essere  intestato  al  costruttore,  ma  deve  essere  intestato  al  proprietario del fondo, sin tanto che le parti non regolano i reciproci rapporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipi planimetrici
Art. 9
                            Possono allestire piani di mutazione (tipi planimetrici) soltanto i tecnici diplomati. Dove esiste la  misurazione  catastale  ufficiale,  soltanto  il  geometra  revisore  di  circondario  è  autorizzato  ad  allestire  tali  piani.  Il piano di mutazione deve essere allestito in tante copie quante sono le parti, più due: una per l’ufficio dei  registri e l’altra per l’incaricato della tenuta del catastrino censuario che deve essere aggiunto alla raccolta  degli estratti mensili delle mutazioni.  Il  tipo  planimetrico  oltre  a  dare  il  piano  in  scala,  deve  indicare  la  vecchia  e  la  nuova  situazione,  con  la  descrizione  completa  dei  terreni  oggetto  della  mutazione,  con  la  relativa  superficie  vecchia  e  nuova  e  le  relative intestazioni. Tutte le copie del tipo planimetrico devono portare la data e la firma di chi lo ha allestito  e delle parti interessate.  Prima di allestire un tipo planimetrico, il tecnico deve chiedere i dati risultanti dalla mappa comunale (ove  esiste) e dal catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vecchi registri censuari
                            Art.  10  I  municipi  devono  conservare  nelle  cancellerie  municipali  o  in  archivio  idoneo  e  facilmente  accessibile,  i  vecchi  registri  catastali  (sommarioni,  catastrini,  registri  dei  fabbricati,  registri  delle  volture  e  relative rubriche) affinché gli stessi possano essere consultati in ogni tempo per l’accertamento dei diritti di  proprietà e relativi trapassi, sia nel corso della normale tenuta, sia in sede di raggruppamenti dei terreni e  della misurazione catastale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio estratti censuari
Art. 11
                            Gli  estratti  censuari  devono  essere  la  copia  conforme  del  catastrino  censuario  e  riprodurre  esattamente l’intestazione e i dati dei singoli beni.  Nel caso in cui una partita fosse intestata agli eredi di un proprietario morto dopo il 1° gennaio 1912, senza  che sia stata inscritta a RF la successione, l’estratto censuario deve essere intestato al defunto.  Ove  fosse  richiesto  l’estratto  censuario  di  tutti  i  beni  appartenenti  a  una  medesima  persona,  sarà  fatto  l’estratto  della  partita  personale  e  separatamente  quello  dei  beni  posseduti  in  comunione  oppure  in  comproprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estratti volture dal 1897 innanzi
Art. 12
                            Gli estratti delle mutazioni di proprietà dal 1897 innanzi devono essere rilasciati dall’incaricato  comunale per la tenuta del catastrino censuario.  Nei  comuni  dove  è  in  corso  il  raggruppamento  terreni  o  la  misurazione  catastale  e  la  competenza  del  rilascio dell’estratto censuario è del geometra, il tenitore del catastrino deve sempre esigere che il geometra  indichi nell’apposita finca anche i vecchi numeri di mappa che hanno formato l’interessenza o la proprietà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mappali assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa per la tenuta dei catastrini e relativi estratti
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Per  le  operazioni  eseguite  dall’incaricato  comunale  sono  stabilite  le  seguenti  tasse  per  l’apertura di nuove partite nel catastrino e trapasso di singole particelle:  a)  nuova partita o la  fr. 10.--  b)  particella  fr.  2.--  c)  subalterno  fr.  1.--  d)  soli valori di stima totali o  frazionamento  modificato  fr.  2.--  In queste indennità è  intestazione delle singole particelle  e l’aggiornamento dell’elenco dei  proprietari (rubricati)  e)  rilasciati dalla cancelleria  subalterno in più  fr. 15.--  fr.  2.--  f)  fr. 100.--  fr.  75.--  Se  il  lavoro  per  la  compilazione  della  voltura  richiede  più  di  un’ora  per  pagina,  viene  prelevato  un  supplemento di fr. 60.-- per ogni ora in più.  Sulle bollette e sugli estratti devono essere applicate le marche di bollo comunali corrispondenti all’importo  delle  tasse  richieste.  Tutti  gli  interessati  sono  solidalmente  responsabili,  nei  confronti  del  Municipio,  per  il  pagamento delle tasse per le operazioni che li riguardano, tanto se fatte a loro richiesta, quanto se ordinate  d’ufficio.  Per le eventuali contestazioni concernenti la tariffa si rinvia agli articoli 208 segg Loc.  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Le contravvenzioni da parte dei Municipi e loro incaricati alle norme del presente regolamento  sono punite, giusta le disposizioni della legge organica comunale.  Sono  riservate  in  ogni  caso  l’azione  civile  e  penale.  Gli  ufficiali  dei  registri  e  tutte  le  altre  autorità  che  venissero a conoscenza di abusi o di iscrizioni in urto alle norme del presente regolamento, sono tenuti a  denunciarli al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            Il presente regolamento entra in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e  degli atti esecutivi e abroga:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il  DE  sulle  tasse  per  le  volture  catastali  del  7  giugno  1918;  le  lettere  g)-h)  dell’art.  57  del  DE  3  novembre 1950 di applicazione della LOC sono abrogate e sostituite dai numeri 2 e 3 dell’art. 13.  Pubblicato nel BU  1958  , 48.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica:  BU 1994, 506.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica:  BU 1994, 506.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506; precedente modifica:  BU 1982, 268 e 288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506.