Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme
                            Regolamento  sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme  (regolamento pompe funebri)  (del 1° aprile 2015)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  la  legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento  sanitario  del  18  aprile  1989  (Legge sanitaria) e segnatamente gli art. 23, 40, 40a e 102c;  d e c r e t a :  TITOLO I  Imprese di pompe funebri  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 1
                            1  A  norma  del  presente  regolamento  è  considerata  impresa  di  pompe  funebri  ogni  persona fisica o giuridica che s’incarica di organizzare direttamente o indirettamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  preparazione  della  salma  si  intende  la  toilette,  la  vestizione  del  defunto  e  tutti  gli  altri  atti  necessari per la presentazione della salma.  Capitolo secondo  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di autorizzazione
Art. 2
                            1  Per l’esercizio di un’impresa di pompe funebri è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio  di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  una  persona  fisica  o  giuridica  gestisce  più  di  un’impresa  di  pompe  funebri,  ogni  singola  impresa dovrà disporre di un’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  titolare  dell’impresa  è  tenuto  a  dare  seguito,  nel  termine  fissatogli,  alle  richieste  dell’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  titolare  dell’impresa  ha  l’obbligo  di  annunciare  ogni  cambiamento  rilevante  all’Ufficio  di  sanità;  dovrà  segnatamente  segnalare  ogni  cambiamento  del  titolare  dell’impresa,  della  sede  dei  locali,  dei recapiti, del carro funebre ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di dichiarazione
I. Prestatori di servizi transfrontalieri
Art. 3
                            1  Ai  prestatori  di  servizi  legalmente  stabiliti  in  uno  Stato  che  rientra  nel  campo  d’applicazione  dell’Accordo  sulla  libera  circolazione  delle  persone  stipulato  tra  la  Svizzera  e  l’Unione  europea  si  applica  la  legge  federale  sull’obbligo  di  dichiarazione  e  sulla  verifica  delle  qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Laddove  la  competenza  spetta  al  Cantone,  l’Ufficio  di  sanità  verifica  le  qualifiche  professionali  delle  persone  di  cui  al  cpv.  1.  Se  la  qualifica  professionale  attestata  presenta  una  differenza  sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione validi nel Cantone, al prestatore di  servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere  acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Prestatori di servizi residenti in altri Cantoni
Art. 4
                            1  I  prestatori  di  servizio  che  dispongono  di  un’autorizzazione  al  libero  esercizio  della  propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per  al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  sono  tenuti  a  informare  in  anticipo  le  autorità  competenti  mediante  dichiarazione  scritta  corredata  da  una  copia  autenticata  dell’autorizzazione  di  esercizio  rilasciata  dal  Cantone  di  residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
I. Diploma
Art. 5
                            È  considerato  diploma  riconosciuto  ai  sensi  della  legge  l’attestato  professionale  federale  o  un  diploma  equivalente  riconosciuto  dalla  Segreteria  di  Stato  per  la  formazione,  la  ricerca e l’innovazione (SEFRI) di Berna.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Sede
1. Principio
Art. 6
                            1  La sede professionale dell’impresa deve essere stabile e disporre di locali idonei e del  personale  necessario  per  accogliere  i  familiari  del  defunto,  come  definito  dal  Dipartimento  della  sanità e della socialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa deve rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dell’agibilità per spazi collettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Deposito cofani
Art. 7
                            Ogni  impresa  deve  disporre  di  un  deposito  di  cofani  adeguato  all’attività,  riservato  unicamente a tale scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Agibilità
Art. 8
                            1  Il  titolare  dell’impresa  deve  assicurarsi  preventivamente  che  sia  stata  rilasciata  dall’Ufficio di sanità l’agibilità dei locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ottenere l’agibilità dei locali è necessario un sopralluogo da parte dell’ispettore dell’Ufficio di  sanità.  Accertata  l’idoneità  dei  locali,  il  titolare  dell’impresa  deve  compilare  e  sottoscrivere  lo  specifico formulario.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Attrezzatura
1. Carro funebre
Art. 9
                            Il carro funebre deve disporre delle seguenti caratteristiche:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Trasporto delle salme durante
il servizio di picchetto
Art. 10
                            Durante  i  picchetti  e  in  caso  di  eventi  straordinari  che  lo  richiedono,  le  aziende  che  vi  partecipano  dovranno  essere  in  grado  di  provvedere  al  trasporto  di  almeno  quattro  corpi  contemporaneamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Altro
Art. 11
                            L’impresa deve inoltre disporre:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione da inoltrare con l’istanza
Art. 12
                            1  Al  fine  di  ottenere  l’autorizzazione  di  cui  all’art.  3  occorre  corredare  l’istanza  della  seguente documentazione:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  ulteriori  accertamenti  da  parte  dell’Ufficio  di  sanità,  che  può  chiedere  ulteriori  documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca dell’autorizzazione
Art. 13
                            1  Nei  casi  in  cui  le  condizioni  per  la  sua  apertura  vengono  meno,  l’autorizzazione  è  revocata dal Dipartimento della sanità e della socialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può  essere  revocata  a  tempo  determinato  o  indeterminato  se  il  titolare  o  i  suoi  collaboratori  violano  in  maniera  grave  o  ripetuta  le  disposizioni  della  Legge  sanitaria  o  del  presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Albo
I. Iscrizione
Art. 14
                            1  Le   aziende   di   pompe   funebri   autorizzate   sono   iscritte   d’ufficio   nell’albo   tenuto  dall’Ufficio di sanità e periodicamente aggiornato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’albo è pubblicato in extenso periodicamente sul sito web dell’Amministrazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Cancellazione di iscrizioni dal registro
Art. 15
                            1  Le  aziende  di  pompe  funebri  che  hanno  cessato  la  loro  attività  sono  cancellate  dall’albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le aziende di pompe funebri alle quali è stata revocata l’autorizzazione o che hanno subito una  revoca temporanea dell’autorizzazione vengono cancellate dall’albo per il periodo di revoca.  Capitolo terzo  Obblighi professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 16
                            1  Il  titolare  e  i  dipendenti  dell’impresa  sono  tenuti  all’obbligo  di  discrezione.  Essi  non  possono  quindi  rivelare  in  modo  illecito  dati  personali  segreti  e  degni  di  particolare  protezione  o  profili della personalità, dei quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione. In  caso  di  violazione,  saranno  passibili  della  multa  prevista  al  riguardo  dalla  legge  federale  sulla  protezione dei dati del 19 giugno 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impresa è tenuta a informare preventivamente e in maniera precisa e chiara i familiari sui costi  delle singole prestazioni e sul costo complessivo del servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preparazione della salma
Art. 17
                            1  Il  titolare  dell’impresa  assicura  che  il  lavoro  venga  eseguito  nel  rispetto  della  dignità  del defunto e delle volontà dei familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impresa  di  pompe  funebri  è  autorizzata  alla  rimozione  del  pacemaker  esclusivamente  se  la  rimozione è stata delegata per iscritto dal medico che ha constatato il decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La vestizione del defunto può essere eseguita dai familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  in  cui  la  preparazione  completa  della  salma  è  delegata  all’impresa  di  pompe  funebri,  quest’ultima deve eseguire il lavoro nel rispetto e nella dignità della persona deceduta e dei suoi  prossimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sepolture
Art. 18
                            1  Il  titolare  dell’impresa  assicura  che  la  sepoltura  o  la  cremazione  della  persona  deceduta sia eseguita al più presto dopo 24 ore ma non oltre le 96 ore dopo la morte. Il termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96 ore può essere prorogato a 120 ore nel caso in cui la salma è conservata in un’apposita cella  frigorifera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi motivati e se non vi si oppongono rischi per l’igiene e la salute pubblica, previo preavviso  del Medico cantonale, l’Ufficio di sanità può eccezionalmente prorogare il termine di cui sopra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano riservate le decisioni dell’autorità penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comparaggio
Art. 19
                            È  vietata  ogni  forma  di  contratto  o  accordo  tra  l’impresa  e  le  strutture  sanitarie  o  i  Comuni,  che  limiti  la  libertà  di  scelta  dei  familiari  del  defunto  o  che  li  esponga  a  uno  stato  di  dipendenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
Art. 20
                            1  Le  imprese  possono  divulgare  pubblicità  relativa  alla  loro  attività.  La  pubblicità  deve  essere fatta in modo corretto  e misurato e avere per scopo un’oggettiva informazione dell’utenza.  È vietato l’uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  fatto  divieto  al  personale  dell’impresa  e  ai  suoi  rappresentanti,  di  propagandare  l’attività  o  di  acquisire   la   clientela   sulle   vie   pubbliche,   nelle   strutture   sanitarie   o   presso   gli   uffici  dell’amministrazione pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le aziende non possono segnatamente:  a)  b)  c)  d)  TITOLO II  Esumazione e trasporto salme
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione per l’esumazione
Art. 21
                            1  L’autorizzazione  per  l’esumazione  di  una  salma  prima  che  siano  trascorsi  20  anni  dalla  sepoltura  dev’essere  chiesta  all’Ufficio  di  sanità  dai  parenti  o  dai  loro  rappresentanti  debitamente autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Resta riservata l’esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio, la cui autorizzazione è  rilasciata dal Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione per il trasporto di salme
Art. 22
                            1  Autorità competente per l’autorizzazione a trasportare un cadavere è il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Resta  riservato  il  trasporto  di  cadaveri  presentanti  pericolo  di  contagio,  che  deve  essere  autorizzato dal Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Municipio autorizza senza particolari formalità il trasporto di cadaveri dal luogo dove è avvenuto  il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il trasporto all’estero viene per contro autorizzato utilizzando il modulo ufficiale denominato «carta  di passo per cadavere», elaborato dall’Ufficio di sanità. Per il resto, le condizioni di trasporto sono  fissate dalla legislazione federale vigente e dalle convenzioni a cui la Svizzera ha aderito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei Municipi
Art. 23
                            1  Il  Municipio  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  tempestivamente  la  copia  di  ogni  autorizzazione rilasciata e ogni «carta di passo per cadavere» rilasciata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tasse incassate devono essere riversate dal Municipio alla Cassa cantonale.  TITOLO III  Disposizioni finali e transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 24
                            1  Le  infrazioni  al  presente  regolamento  sono  punite  in  virtù  dell’art.  95  della  Legge  sanitaria e secondo le competenze ivi stabilite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa e transitoria
Art. 25
                            1  Il  regolamento  sull’esercizio  delle  aziende  di  pompe  funebri  del  9  giugno  1961  e  il  decreto  esecutivo  concernente  l’autorizzazione  per  l’esumazione  e  il  trasporto  di  salme  del  16  gennaio 1961 sono abrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le imprese di pompe funebri già autorizzate, devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro un termine  di 6 mesi, riservato l’art. 102c della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 26
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2015  , 129.