Regolamento sulla polizia
                            Regolamento  sulla  polizia  (RPol)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del   6 marzo   1990)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   28  della  legge  sulla  polizia  del  12  dicembre   1989,  decreta:  Capitolo  I  Norme  generali   sulla  polizia  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Impiego  della  polizia  Art.  1  1  Il  corpo  di  polizia  è   subordinato  al  Consiglio  di  Stato  attraverso  il   Dipartimento  delle  istituzioni  (in seguito:  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   altre   autorità   e i  servizi  della  pubblica  amministrazione  che   ricorrono   abitualmente   alla   polizia  cantonale  per  accertamenti,    informazioni    o   esecuzioni  concordano  con  il   comando  le  modalità  di  collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  urgenti  la richiesta  è   fatta  ad  ogni   agente  di  polizia,  il   quale  nel  dubbio  sulla  legalità  od  opportunità  dell’intervento  sollecita  gli  ordini  dei  superiori;  il   comandante  o    chi  ne    fa  le  veci  è  responsabile  del   rispetto  delle  legittime  decisioni   delle   autorità   competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Particolarità  nell’uso   delle  armi  Art.  2  1  In  tutti   i  casi  di uso  delle  armi,  nel  valutare  le    circostanze,  va  particolarmente   tenuta  in  considerazione  la messa  in pericolo  di terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo    sparo  di  avvertimento  è    giustificato  di  regola  soltanto  quando    appare  dalle    circostanze  che  l’avvertimento  a   voce  non  è stato   o non  può  essere  compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  possibile,   l’agente  di    polizia  userà  le armi   in    modo  da  non   colpire   parti   vitali   ed  è   tenuto  a  prestare  soccorso  alla  persona  ferita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’agente  che    fa  uso  dell’arma  avverte  immediatamente  i  suoi  superiori  e    fa  rapporto  scritto    al  comando  sui  motivi   e le    circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Distruzione   di  misure  di  identificazione  Art.  3  1  La  domanda    di  distruggere  misure  di  indentificazione    prese  in  relazione  ad  un  procedimento  penale  può  essere  presentata   dopo  la crescita  in giudicato  del  decreto  di    abbandono  o  della  sentenza  di    assoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    respinta  la  domanda    delle    persone  la  cui  identità  non  può  essere  ritenuta  con  certezza,  segnatamente  non   domiciliate   in Svizzera  od  oggetto  di    misure  di polizia  degli   stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    domanda    va  presentata  in  forma  scritta  al  comando;    il   Dipartimento    accerta  su  richiesta  l’avvenuta  distruzione  o   pronuncia  se  del   caso  il formale  rigetto   della  domanda;  è riservato  il   ricorso  al  Consiglio  di    Stato   secondo  le    norme  della  procedura  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  generalità  Art.  4  1  Sono  riscosse  tasse  per  le seguenti   prestazioni  della  polizia  cantonale:  a)    di  cancelleria  per  il    rilascio  di  copie    di  rapporti  e  documentazione  allestiti  nello  di compiti  obbligatori  di polizia;  b)   predeterminate   per  prestazioni   speciali   dovute  a uso  accresciuto   del  suolo  pubblico  o   a  dell’utente,  segnatamente,  -  scorte  per  trasporti  speciali  -  assistenza  nelle  procedure  di    esecuzione  e   fallimenti  -  accertamento   del   tenore  alcolico  -  sequestro  targhe  -  intimazione  documenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    7.12.2017;  in vigore   dal  15.12.2017  -  BU   2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  prestazioni   per  inchieste   giudiziarie  o   per  contravvenzioni  -  interventi  per  falsi   allarmi  -  interventi  per  il   recupero,  il   trattamento   e   la    consegna  a   domicilio  di    minorenni  che   vengono  trovati  in    stato  alterato  in    luoghi  pubblici  o   che  hanno  turbato  l’ordine  o   la sicurezza  pubblica  -  interventi  per  l’esecuzione  di obblighi   e diritti   sanciti  da  autorità  giudiziarie  o   amministrative;  3  c)    predeterminate,  o  un  onorario    corrispondente    ai  costi,  per  le  prestazioni  dipendenti    da  impegno  contrattuale,  segnatamente,  -  allacciamenti  d’allarme  automatici  -  rilievi,  analisi  e   perizie  di polizia   scientifica   a   usi  privati  -  servizi  in    occasione  di    manifestazioni  sportive,  ricreative  e   simili  -  procedura  di    selezione  e   costi  di    formazione.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elenco  delle  prestazioni  soggette  a    tassa  con  relativa  tariffa    è    pubblicato    e    aggiornato    con  separato  decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  conteggio  e   ricorsi  Art.  5  1  Il  conteggio  delle  tasse  dovute  è    allestito  dagli  organi  della  polizia  cantonale  ed    è  impugnabile  mediante  reclamo  entro    il  termine  di  30  giorni  davanti  al  comando;    in  mancanza  di  reclamo,  il   conteggio  costituisce  decisione   esecutiva  per  l’incasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    tasse  e   spese  per    prestazioni  della    polizia  cantonale  nell’ambito  di  procedure  dirette  da    altri  servizi  dello  Stato  sono  di    regola  conteggiate  e riscosse   nelle  procedure  applicate  da   questi  servizi.  Art.  6  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Ricompense  Art.  7  A    chi  contribuisce  in  casi    determinati  alla  prevenzione  di  reati  e  alla  identificazione    o  all’arresto  dei  loro   autori:  a)  può  promettere  anticipatamente  una  ricompensa  fino   a   fr. 20’000.--;  b)  può  disporre  per  ricompense   e   indennizzi   per  gli  inconvenienti,  nei  limiti  autorizzati  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Informazioni  al pubblico  Art.  8  Il   comandante   autorizza  il   rilascio  di    notizie   sull’attività  del  corpo   di    polizia  agli   organi  di  informazione,  disciplinando  segnatamente:  a)  degli  interessi  superiori   e il rispetto  della   competenza  di    ciascuna  autorità,   in    particolare  del  magistrato  nella   procedura   penale;  b)  di una  fonte  unica  per  rispondere  alle   interpellazioni  degli  organi  di stampa;  c)   per  interviste  e servizi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Delega  ad  altri  organi  pubblici   con  compiti   di sicurezza  Art.  8a  8  1  Il  Consiglio    di  Stato  può  delegare  a  organi  pubblici    con    compiti    di  sicurezza,  segnatamente  al  corpo  delle  guardie  di  confine  e    alla  polizia  ferroviaria,    funzioni  di  controllo,    di  accertamento  e   di    polizia   giudiziaria  su oggetti  di competenza  dell’autorità  giudiziaria   penale  relativi  a  reati  minori;   il magistrato  può  servirsi  degli  organi  pubblici  con   compiti   di sicurezza   per  l’assunzione  di  informazioni  o   mezzi   di    prova  per   il tramite  della  polizia   cantonale  incaricata   del  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    prestazioni  fornite  dagli  organi  pubblici  di  sicurezza    avvengono  senza  controprestazione  da  parte  del  cantone,  salvo  particolari   accordi.  Capitolo   II  Organizzazione  della  polizia  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Struttura  organizzativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  organi   del   corpo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lett.  modificata   dal   R    7.6.2011;  in    vigore   dal  10.6.2011  -  BU  2011,  341;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                130.
                            4    Lett.   modificata  dal  R    1.7.2014;  in vigore  dal  4.7.2014  -  BU  2014,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    18.2.2014;  in vigore   dal  1.3.2014  - BU  2014,  115.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   abrogato   dal  R    22.12.2009;  in    vigore  dal  29.12.2009  - BU  2009,  582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  abrogato  dal  R    7.10.2015;   in    vigore   dal  9.10.2015  -  BU  2015,   471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    7.10.2015;  in    vigore  dal  9.10.2015  -  BU  2015,   471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  corpo  di    polizia  è composto  da  organi   operativi  e   di supporto;  il   comando  è l’organo  direttivo  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organizzazione  è determinata   in    particolare  dall’organigramma  della  polizia  cantonale  approvato  dal  Dipartimento,  dal  regolamento  concernente  le  funzioni  e   le  classificazioni  dei  dipendenti  dello  Stato  dell’11  luglio  2017  e  dal    regolamento  concernente  i  gradi  e   le  promozioni    presso  la  polizia  cantonale  del  12  dicembre   2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  composizione  e   coordinamento  Art.  10  10  1  Il  corpo   di    polizia  è   composto  da  funzionari  con  o   senza  statuto   di agente,  a   dipendenza  delle  responsabilità  attribuite   e   delle  esigenze   imposte  dalla  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   coordinamento  tra   gli  organi  operativi  e   di    supporto  va  promosso  per  quanto  possibile  anche  con  il  cumulo   di    funzioni,  segnatamente  nel  campo  della  formazione,  della  pianificazione  e   dello   sviluppo  di  progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  responsabilità   e   rango  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni   intervento  di    polizia  vi    è   sempre  un  capo   responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    parità  di  grado,  la  responsabilità  è  determinata  dall’anzianità    nel  grado,  subordinatamente  dall’età;  ciò  vale  in    particolare  per  determinare  le sostituzioni  dei  capi  in    mancanza  di    designazione  preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  particolari,  segnatamente  in    ambito  di formazione  e   d’intervento,  su  ordine  ufficiale  la  gerarchia  può   essere  definita  in base  alle   competenze  tecnico-professionali  o   di condotta  acquisite  con  l’esperienza,  in    particolare  quando  queste  sono  convalidate  da   formazioni  specifiche  conseguite  e/o  da   certificati  specialistici   riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  gradi  corrispondono  alle    subordinazioni    e  all’importanza  delle    funzioni  secondo    i   criteri  e  le  condizioni  di    cui  al    regolamento  concernente  i  gradi  e   le    promozioni  presso  la polizia  cantonale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  dicembre  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  sottufficiali  superiori   a   capo   di    un  posto,  di una  sezione,  di un   commissariato   o   di    un  servizio  o   i  loro  sostituti   costituiscono  i  quadri:  ad  essi  incombe  in    primo  luogo   di vigilare  sul  disbrigo  corretto  e  tempestivo  dei  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli  altri  sottufficiali  costituiscono  i  quadri  intermedi:  essi  conducono   i  singoli   interventi  o   assumono  compiti  speciali   permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Tutti  gli  agenti  sono  tenuti  a  mantenersi  in  grado    di  supplire  ai  compiti  di  prima  urgenza,  indipendentemente  dalla  propria  specializzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ufficiali
                            1)  comandante  Art.  12  1  Il  comandante  dirige   e   coordina  l’attività  del  corpo,   assicurando   la cooperazione   interna  ed  esterna,  la  distribuzione  dei  compiti  e  le  sostituzioni,  in  quanto  non  altrimenti  regolato;  segnatamente  provvede:  a)   e   consulenza  al    Consiglio  di    Stato  in materia  di    sicurezza  e   ordine  pubblico;  b)  collaborazione  intercantonale  ed  internazionale   di    polizia;  c)  proposta  all’autorità  di    nomina   in    materia  di    assunzioni  e   promozioni  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  avvale  per   questi  compiti  dei  diretti  collaboratori   secondo  i  principi  della   gestione   cooperativa,  ferma  restando  la sua  personale  responsabilità  di    fronte  al    Direttore  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  altri  ufficiali  Art.  13  1  Ogni  ufficiale  svolge  di regola  tutti  i  seguenti  compiti:  a)    e   sostituisce    il   comandante  nella    pianificazione  e  nella    condotta  in  una  determinata  di polizia   (compiti  di    stato  maggiore);  b)  in    permanenza  od  occasionalmente  alla  collaborazione  con   autorità  ed   uffici  esterni  di collegamento);  c)  degli  organi  del   corpo  a   lui  attribuiti,  quale  funzionario  dirigente  intermedio  tra   il  e i  capi  di derminati   posti,  commissariati   e   servizi   (compiti  di    capo  ufficio);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  modificato  dal  R    20.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,   480;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                509.
10
                            Art.  modificato  dal  R    19.8.2008;   in vigore  dal  22.8.2008  - BU  2008,  509.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal   R    20.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  480;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                286.
                            d)  sugli  atti   coercitivi   più  importanti,  controlla  il funzionamento   generale  e   assicura   il   rispetto  prescrizioni  e   della   disciplina  in    tutto   il   corpo   (compiti  ispettivi);  e)  e   coordina  operazioni  che  coinvolgono  organi   di  polizia  diversi  e assicura  la prontezza  le    decisioni  urgenti  straordinarie  (compiti  di capo   intervento  e di    picchetto);  f)  assicurano   l’unità  tecnica  e tattica.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sostituzione  reciproca  tra  gli ufficiali   è garantita  per  tutti  i  compiti.  La   rotazione  nelle   funzioni   è  da  favorire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  gradi  e   promozioni  Art.  14  13  1  La  polizia  cantonale  è   diretta  dal  comandante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gradi   e   funzioni  sono  definiti   dall’organigramma  della  polizia  cantonale   approvato  dal  Dipartimento,  dal  regolamento  concernente   le    funzioni  e   le    classificazioni   dei  dipendenti  dello   Stato  dell’11  luglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  e    dal  regolamento    concernente  i  gradi    e    le  promozioni  presso  la  polizia  cantonale  del  12  dicembre  2017.   Sono  attribuiti  dal  Consiglio  di  Stato   con  la  nomina  o la promozione,  in  modo  da  corrispondere  alle  subordinazioni  e   all’importanza  della  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Polizia   di sicurezza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Definizione,  compiti  e   organi  Art.  15  14  1  La  polizia  di    sicurezza  assicura  in ogni   tempo  e   luogo   gli  interventi  d’urgenza  necessari  alla  sicurezza  pubblica  e provvede  alla   protezione  di persone   e   di    beni.  Essa  opera  prevalentemente  tramite  il  contatto  locale  con  la  popolazione  e  garantisce  inoltre  un’azione  permanente  di  prevenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  della  polizia  di    sicurezza   sono  tenuti  al    lavoro   esterno,  di    regola,  in uniforme   e   per  turni.  Per  comprovate  ragioni  mediche  o  per  ragioni  organizzative  gli  agenti  possono     essere  temporaneamente  attribuiti  a    funzioni  di  servizio  interne,  riservate  le  conseguenze  previste  dal  regolamento  dei  dipendenti  dello  Stato   e dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Servizi  di    polizia  di sicurezza  specializzati  secondo  la natura  dei  reati  o il  metodo  di    intervento  sono  costituiti  nelle  sedi  più  opportune   ed  operano  in    tutto  il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ...  Art.  16  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Gendarmeria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  17  1  Ai  reparti  di    gendarmeria  è   attribuita  una  circoscrizione  territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quattro  reparti  permanenti  assicurano  il  primo  intervento  in  ogni  tempo  nelle  proprie  regioni  di  competenza  e   hanno  sede:  –   Distretto  di    Mendrisio;  –   Distretto  di    Lugano;  –   Distretto  di    Locarno,  anche   per  la    Valle  Maggia;  –   Distretto  di    Bellinzona,  anche  per  la    Riviera,  Blenio  e   Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Quinto  reparto  (gendarmeria   stradale)  assicura  in ogni  tempo  i  propri  compiti  specialistici   su  tutto  il  territorio  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  regioni  Art.  18  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  regioni  vi  sono  più  posti  di  gendarmeria  che  svolgono  per  la  rispettiva  circoscrizione  i   compiti    ad  esse  assegnati  dal  Comando  e  in  particolare  il   primo  intervento,  la  prevenzione  generale,  le  inchieste  di  polizia  giudiziaria  di  loro    competenza,  i  contatti  con    la  popolazione  e   le    autorità   locali  e   la    protezione   e custodia   di persone  e cose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   regioni   si    supportano  a vicenda  in    caso  di    necessità.  Art.  19-22  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  introdotta   dal   R    20.12.2017;   in vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    20.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R   20.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  480;   precedenti  modifiche:   BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73;  BU   1999,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  abrogato  dal  R    20.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art.  modificato  dal  R    20.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dal  R    20.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  abrogati  dal  R    20.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Polizia  giudiziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  In  generale  Art.  23  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  giudiziaria   delucida  le    infrazioni  che  in    ragione   della  loro   gravità  o   complessità  necessitano  di  un    lavoro  d’inchiesta  approfondito.    A    questo    scopo  la  polizia  giudiziaria  si  occupa  della  ricerca  e   dell’analisi  degli  elementi  probatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia  giudiziaria  opera  di    regola   in    abiti  civili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  organi  Art.  24  20  1  Quattro  commissariati  assicurano   le indagini  nell’ambito  locale  con  sede:  –   Distretto  di    Mendrisio  –   Distretto  di    Lugano  –   Distretto  di    Locarno,  anche   per  la    Valle  Maggia  –   Distretto  di    Bellinzona,  anche  per  la    Riviera,  Blenio  e   Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Servizi  di    polizia  giudiziaria  specializzati  secondo  la    natura  dei  reati  o   il metodo  di indagine  sono  costituiti  nelle  sedi  più  opportune   ed  operano  in    tutto  il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Commissariati  e   servizi  possono  essere  organizzati  in    gruppi  e nuclei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  ufficiali  assicurano  il   collegamento  con  la    magistratura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Collaborazione  tra  le    aree  della  polizia  cantonale  Art.  25  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  collaborazione   tra  le    differenti   aree  della   polizia  cantonale  è il   compito   principale   di  tutti  gli ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Operazioni    complesse  sono  dirette  da  un  ufficiale,  il  quale    determina  gli  organi  che  vi    prendono  parte  e   affida  i  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  assenza  dell’ufficiale   e di disposizioni  deroganti  ai    sensi  dell’art.  11  cpv.  3, le    responsabilità  sono,  di  principio,  così   ripartite:  –  di    rango   più  elevato   della  centrale   operativa  è responsabile  dello  sgancio  delle  misure  e   del  supporto;  –  di  polizia  di  sicurezza  di  rango    più  elevato  sul  posto  è  responsabile    del  primo  della  sicurezza   delle   persone  e   dei  luoghi  e   della   collaborazione  con  enti   di    soccorso  e   privati;  –  di    polizia  giudiziaria  di    rango   più  elevato  sul  posto  è   responsabile  degli   accertamenti,  misure  d’inchiesta  e   della  collaborazione  con  i  magistrati   e   altri  servizi  inquirenti  .  Capitolo  III  Norme  per  i  dipendenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Diritti  e   doveri  degli  agenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  doveri  generali  Art.  26  Oltre  ai    doveri  generali   per  i  dipendenti  dello  Stato  previsti  dalle  normative  cantonali,   gli  agenti  di    polizia  sono   tenuti  in    particolare:  a)  la    tessera  di    legittimazione  e   ad  intervenire  quando  le circostanze  lo    richiedono,  anche  dai  turni  di lavoro;  b)  gli  ordini  legittimi  dei  propri  superiori,  anche  quando  ciò    comporti  pericolo  per  la  incolumità;  c)  costantemente  la  conoscenza  di  luoghi  e  persone  e  ad  interessarsi  agli  e   alle   situazioni   di sospetta  illegalità,   indipendentemente   dai  compiti  ricevuti;  d)  la  condizioni  fisica  e    la  collegialità,    come    pure    la  tenuta  ed    il    comportamento,  quando  portano   l’uniforme;  e)  la  discrezione    sulla  propria  attività  e    sulle  proprie    conoscenze    professionali,  per  quanto  concerne   funzionamento,   mezzi,  indagini  e   operazioni  della  polizia   e  sulle  persone;  f)  i  propri  recapiti    privati,  annunciando  immediatamente  eventuali    modifiche,  al  fine    di  essere  allarmati   in situazioni  particolari.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a)  accertamento  dell’idoneità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  introdotta   dal   R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  agenti  di    polizia  ed  i  collaboratori   della   polizia  cantonale  possono   essere   sottoposti  ad  adeguati  esami    onde  verificare    l’influsso,    l’uso  o    l’abuso  di  bevande  alcoliche  o    di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope  a  garanzia  della  sicurezza    dell’esercizio  della  propria  funzione  e   per    la  salvaguardia  di    terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    risultato  positivo  i  costi  degli  esami  medici  dovranno  essere  assunti  dall’agente  di polizia,  rispettivamente  dal  collaboratore  della  polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  saranno    tenuti  a  sottoscrivere  una  liberatoria  in  modo  tale  da    autorizzare    il   Comando    della  polizia  cantonale  ad  eseguire  gli esami  che  più  ritiene   opportuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  via  di  servizio  Art.  27  La  via  di    servizio  tra  superiori   e   subordinati  di    ogni  rango  va rispettata,  in particolare  per  trasmettere  rapporti,  segnalazioni,  ordini  e   proposte  scritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  promozioni  e   avanzamenti  Art.  28  1  Gli  organigrammi  della  polizia  cantonale,  il   regolamento    concernente  le  funzioni  e  le  classificazioni  dei  dipendenti  dello  Stato  dell’11   luglio  2017   e   il   regolamento  concernente  i gradi   e   le  promozioni  presso  la  polizia  cantonale  del  12  dicembre    2017  definiscono  le  funzioni    e    il   grado  massimo  raggiungibile   per  ciascuna  di    esse.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   condizioni   di promozione  ed  avanzamento  sono  fissate   con   risoluzione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  trasferimenti  Art.  29  1  La  nomina   nel  corpo  di    polizia  non  conferisce  diritto  ad   una  determinata  sede  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attribuzione  ai  servizi  e   reparti  in  una  medesima  sede  compete  ai  superiori  e  non  costituisce  trasferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    comando  dispone  i  trasferimenti  secondo  le  necessità  di  servizio    e  quelle  di  formazione    del  personale,  tenendo  conto  della  situazione  familiare  e   delle   richieste  degli  agenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  controversi  decide  il   Consiglio  di    Stato,   ritenuto   il   diritto  di    essere   sentito  e assistito   nella  procedura.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  obblighi   di  residenza  Art.  30  1  Gli  agenti  risiedono  nel  Cantone  o   in    Mesolcina.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  circostanze   eccezionali  e per   ordine   di    un  ufficiale,  gli  agenti   possono   essere  tenuti  a   restare  di  picchetto  in    sede  o   sui   luoghi  d’intervento   durante  il riposo  tra   due  turni  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  colloqui  e   reclami  Art.  31  1  Ogni  agente    può  chiedere  ai  propri  superiori    un  colloquio  personale,  che  dev’essere  tempestivamente  concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  stima  che  un  superiore  abbia  leso  i  suoi  diritti  o   gli  abbia  impartito  un   ordine  illecito,  senza  che  un  colloquio    abbia  servito  o   possa  servire    a   rimediare,  ogni  agente  può  presentare    reclamo  scritto  per  via  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   comandante  provvede  affinché  ogni  reclamo   sia  evaso   correttamente,  e   trasmette   al Dipartimento  i  reclami  contro   il   proprio   operato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   sempre  data  la    facoltà   di    interporre  reclamo   direttamente  all’autorità   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  protezione   giuridica   e   morale  Art.  32  1  Nel  legittimo  esercizio  delle  sue  funzioni,  l’agente  di  polizia  è    protetto  dalla  legge    e  dall’autorità,  e   ha  diritto   al rispetto  di    tutti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    offese  agli  agenti  nell’esercizio  delle  loro  funzioni    possono  fare  oggetto    di  querela  penale    o  azione   soltanto  previo  esame   del  comandante,  che  può  prescrivere   la forma  o le    condizioni,  per  prevalenti   interessi   di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli    agenti  coinvolti    in  una  procedura    giudiziaria  civile  o    penale    per    un’azione  od  omissione  attinente  alle  loro  funzioni,  il Dipartimento  concede  l’assistenza  e   il patrocinio  legale  a spese  dello  Stato,  riservato  il   regresso  in caso  di    colpa  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Agli   agenti  deceduti  per  lesioni  riportate  durante  il servizio,  i  funerali  sono  fatti  a   spese  dello  Stato;  il  Dipartimento  stabilisce  gli  onori  funebri,   d’intesa  con  la    famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  introdotto  dal  R    7.6.2011;  in vigore  dal  10.6.2011  -  BU  2011,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cpv.  modificato  dal   R    20.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    22.12.2009;  in    vigore   dal  29.12.2009  -  BU  2009,   582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    29.9.2016;  in    vigore  dal   1.10.2016  - BU  2016,  409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  commissione  del  personale  Art.  33  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  attribuzioni  delle    normative  cantonali  ai  sensi    della  LORD    sono  esercitate  da  commissione  del  personale  unica  per  tutto  il corpo  di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ufficiali  e   i  funzionari   dirigenti  non   possono  farne  parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Formazione
                            1)  Scuola  aspiranti  agenti  di polizia  28  Art.  34  29  1  La  formazione  di    base  per  l’ottenimento  dell’attestato   professionale  federale  di    agente  di  polizia  ha  la    durata   di    due  anni.  Il   primo   presso  la Scuola  di    polizia  del  V circondario   (di seguito  SCP)  e   il   secondo,  di    formazione  pratica,   sotto   la    responsabilità  del  corpo  di    appartenenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  la  scuola  gli  aspiranti  possono  essere  tenuti  alla  presenza  continua,  nel  rispetto  del  numero  dei   giorni  di    congedo  totali;  non  è dato  diritto  a   recupero  in    relazione  all’orario  delle  lezioni,  degli  esercizi   e   degli  esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    programma  generale,  sancito    a    livello  nazionale,  previa  coordinazione  da    parte  dell’Istituto  svizzero  di    polizia,  comprende  segnatamente:  –  generale;  –  giuridiche  ed  etiche;  –   tattica  e   conoscenze  professionali;  –   di polizia;  –   di    prossimità;  –   delle   armi,   sicurezza   personale  e   sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’insegnamento  è  impartito  in  particolare  da    magistrati,  funzionari  del  corpo    di  polizia  e    di  altri  servizi  dell’amministrazione,  da  docenti  e   specialisti    esterni    all’Amministrazione  cantonale;  questi  ultimi  sono  incaricati  dal  Dipartimento  e retribuiti   secondo  risoluzione  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  aspiranti  e   gli  agenti  in  formazione  della    polizia  cantonale  sono  assimilati  a   dipendenti  dello  Stato  con  incarico  revocabile  in    ogni  tempo  in    caso   di    inidoneità  o per  motivi  gravi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  dichiarazione  di  fedeltà  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Gli  agenti  di  polizia  vengono    nominati  dopo  aver  dichiarato    la  propria    fedeltà    alla  Costituzione  e alle  leggi  ed  aver  confermato  di    adempiere  coscienziosamente   tutti  i doveri  imposti  dal  loro   ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  formazione  permanente  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione  permanente  è   assicurata  segnatamente:  –   corsi  di    aggiornamento  generale  o   per  specialisti  organizzati  dal  comando,  nell’ambito  della  intercantonale   e   internazionale  di    polizia,  o   da  altri  enti;  –   formazioni   periodiche  organizzate  nelle   singole   aree;  –   periodi  di    pratica  presso   il   corpo  altri  servizi  o corpi  di    polizia;  –   promozione  dell’attività  sportiva  attinente  al    servizio   di    polizia  nel   tempo  libero  e,    in    misura  a   quella  prevista  dalla  LORD  per  gli altri  dipendenti  cantonali,  durante  il  servizio;  –   periodici  tiri di allenamento  e   altre  formazioni   di    mantenimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   perfezionamento  e la specializzazione  secondo  le    necessità  del  corpo   costituiscono  un  obbligo  per  ogni  agente;  il   comando  regola  la  partecipazione    ai  corsi  di  formazione    e  le  conseguenze  in  caso  di mancata  partecipazione  e/o  di    non  raggiungimento  degli  obiettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   comandante  può  sottoscrivere  convenzioni  concernenti  lo    scambio   temporaneo  di    agenti  con  altri  Cantoni,  a   fini  di    istruzione  e apprendimento  delle  lingue,  su  basi  di    reciprocità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Nomina   in  polizia  giudiziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  concorso  Art.  37  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    nomina   in    polizia  giudiziaria  è   indetto  un  concorso  interno  alla   polizia  cantonale  e/o  un   concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata  dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  15.12.2017   -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    28.10.2020;  in vigore  dal  30.10.2020  -  BU  2020,  318;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   dal  4.7.2014  -  BU  2014,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   numero   di    ispettori   assunti  tramite   concorso  esterno  non   deve  essere  preponderante  rispetto  al  numero  di ispettori  provenienti  dall’interno  del   corpo  al    fine  di    garantire  un   sano  equilibrio  fra   le due  categorie,  privilegiando  comunque   l’assunzione   per   concorso  interno  alla  polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   polizia  cantonale  emana   le direttive  in    materia  di    esami  di    ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  selezione   candidati  tramite  concorso  interno  Art.  37a  33  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  una  commissione  d’esame,  presieduta  da    un    magistrato  dell’ordine  giudiziario,  e    ammette  all’esame    i  concorrenti    con  almeno    tre    anni  di  servizio,  visti    i  preavvisi  sull’idoneità   fatti  dai  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame  verte  principalmente  sulle  di  diritto    e    procedura  penali,  sulle  cognizioni  tecniche  e  tattiche  del  servizio  investigativo  e  sulla    conoscenza  delle  lingue;  la  conoscenza  sufficiente  di    una  seconda   lingua  è   requisito  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   candidato  può  prendere  visione  dei  propri  esami  e   relativi  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  selezione   candidati  tramite  concorso  pubblico  Art.  37b  34  1  I  candidati  esterni  ad    aspirante  ispettore  di  polizia  giudiziaria  devono    disporre    dei  requisiti  definiti  nel    bando  di  concorso    per  gli  aspiranti    gendarmi  riservati  quelli  specifici    per  la  funzione,  di    seguito  elencati:  a)  un’età  compresa   fra  i  25  e   i  35  anni  compiuti   alla  scadenza   del  concorso  per  l’ammissione  Scuola  di    polizia   del  V   circondario;  b)  in    possesso   di un   titolo  di    grado  terziario  universitario  (bachelor  o   master)  oppure  di    un  di una  Scuola  specializzata   superiore  (SSS);  c)  di    conoscenze   almeno  buone  della  lingua  italiana  parlata  e scritta;  d)  un  livello  B1  (secondo   il Portfolio  Europeo  delle  Lingue)  nella  comprensione   e   nella  orale  in francese,  tedesco  e   inglese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    polizia  si    riserva   il diritto  di    integrare  ulteriori  criteri  nel   caso  si rivelasse  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  formazione  aspiranti  ispettori  assunti  tramite  concorso  pubblico  Art.  37c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  candidati  selezionati    con  concorso  esterno  sono  assunti  come  aspiranti  ispettori  e  frequentano  la Scuola   di polizia  del  V   circondario  (in  seguito  SCP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con    il  superamento  dell’esame    preliminare  posto  al  termine  della  SCP,    l’aspirante  assume    la  funzione  di    ispettore  in    formazione  e   accede  al periodo  di introduzione  alla  professione  (di  seguito  IP)  della  durata  di due  anni.  Al  termine   del  primo  due  anni  di IP  consegue,  dopo  il superamento  dell’esame  principale,  l’APF  di    agente  di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   mancato  ottenimento   dell’APF  può  implicare,  con  il   consenso  dell’autorità  di    nomina,  il   prolungo  dello  statuto   di    aspirante  ispettore,  in    attesa  della  successiva  sessione   d’esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’introduzione  alla    professione  è  finalizzata  all’acquisizione  delle  necessarie  conoscenze  e  competenze  professionali,  per  il  tramite   di    periodi  di    pratica  in    diversi  ambiti  di    polizia,  nonché   presso  le  autorità  giudiziarie.  Durante  questo  periodo  l’ispettore   in formazione   è   tenuto  a portare  a   termine  con  successo  la formazione   interna  della  Scuola  di polizia  giudiziaria  (SPG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    non  superamento  dell’esame  finale  della  SPG  può  implicare,  con    il   consenso    dell’autorità  di  nomina,  il   prolungo  dello  statuto  di  ispettore  in  formazione,  in  attesa  della  successiva  sessione  d’esami.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  le ulteriori  disposizioni  si    applicano  le    normative  in vigore  per  la SCP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  nomina   aspiranti  ispettori  selezionati   tramite  concorso  interno  Art.  38  37  1  Il  Consiglio  di    Stato  nomina   gli ispettori  di    polizia  giudiziaria.  Per   i  candidati  provenienti  dall’interno  della  polizia  cantonale,  procede  alla  nomina  sentito    il  preavviso    della    commissione  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  nuovi  ispettori  sono  assegnati   secondo  le    necessità  di    servizio  e   possono   essere   tenuti  a periodi  di  pratica  presso  il Ministero  pubblico,  presso  più  servizi   di    polizia  giudiziaria  e   fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  nomina   aspiranti  ispettori  selezionati   tramite  concorso  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dal  R    28.10.2020;  in vigore  dal  30.10.2020  -  BU  2020,  318;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    12.2.2020;  in    vigore  dal   14.2.2020  - BU  2020,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  completamento  del  ciclo  di  formazione  indicato  nei  capoversi  2,  3   e   5   dell’art.    37c  permette  di  proporre  la  nomina  quale    ispettore  al  Consiglio  di  Stato.  In  caso  contrario  verrà  esaminato  il   prolungo  del  periodo  di    IP  o l’interruzione  del  contratto  di  lavoro  o  in  casi  eccezionali    l’esame  del  proseguo  del  rapporto    d’impiego  quale  gendarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   in  cui   non   dovesse  essere  organizzata  una   SPG   durante   il   periodo  dei  due   anni   di IP,  l’autorità  di  nomina  potrà  incaricare  per    un  periodo    determinato    gli  ispettori  in  formazione,  quali  ispettori  in    attesa  della  nomina  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  la  nomina  a   ispettore   essi   possono  essere  tenuti  ad  assolvere  un  periodo  di stage   presso  una  polizia  confederata,  nonché  a   seguire  tutta  la    formazione  continua   e   specialistica  prevista  per  la  polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  attribuzione  senza  nomina  Art.  39  39  1  Per    il  rinforzo  temporaneo  della    polizia    giudiziaria,  il  comandante  può  disporre  l’attribuzione  di    agenti   a rotazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agenti  con  adeguate  competenze  possono  essere  attribuiti  stabilmente  in  polizia    giudiziaria  per  compiti  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Materiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  equipaggiamento   personale  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato   mette  a disposizione  personale   di    ogni  agente   le    uniformi,  l’arma  d’ordinanza  e  gli accessori  di    uso  corrente  nella  sua  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questo    equipaggiamento    personale  resta  di  proprietà  dello  Stato    e  deve  essere  restituito  dagli  agenti  che  lasciano  il  Corpo  o   cambiano   funzione;  chi  è   pensionato  come  agente  dopo  almeno  venti  anni  di    servizio  conserva   gratuitamente  in    proprietà  la pistola  d’ordinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rinnovo  dell’equipaggiamento  personale   viene   effettuato  sulla  base  di    tabelle   di    sostituzione   e di  ispezioni  periodiche,  in    modo   da  favorire  l’accurata   manutenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   tabelle  di    fornitura  e   sostituzione  dell’equipaggiamento  personale  sono  approvate  dal  Consiglio  di  Stato;  il   comando   regola   le    tenute   e   le    particolarità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  materiale  del  corpo  Art.  41  1  Il  materiale    non    costituito  in  equipaggiamento  personale    è    affidato    ai  singoli  organi,  oppure  gestito   nei  depositi  centrali  o regionali   dai  servizi  logistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   comando  regola  l’attribuzione  e   le    responsabilità  per  gli  inventari,   la manutenzione  ed  i  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  disposizioni  comuni  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  agente  è   responsabile  della  manutenzione  e custodia  del  proprio  equipaggiamento  personale  e   del  materiale  di    corpo  che  gli  è   temporaneamente  affidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  danni  per  sostituzioni  e riparazioni  si    applicano  le disposizioni   generali  sulla  responsabilità  dei  funzionari  verso  lo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Mancanze   ai    doveri  di servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  inchiesta   disciplinare  Art.  43  1  Il  comandante,   o   un  ufficiale  da  lui  incaricato,  provvede  all’assunzione  di  informazioni  preliminari  se  viene  a   conoscenza  di    possibili  infrazioni   ai    doveri  di    servizio  da   parte  degli  agenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    comandante  promuove    e  conduce,  o  fa  condurre  da    un    ufficiale    da    lui  incaricato,  la  formale  inchiesta  disciplinare,    riservati  i   casi  nei  quali,  d’intesa  con    la  Cancelleria    dello  Stato  e  il  Dipartimento,  il procedimento  sia  subito  trasmesso  al    Consiglio   di    Stato,  da  esso  avocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  per  il   resto  applicabili  le    disposizioni  della  LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  competenze  per   le sanzioni  disciplinari  Art.  44  41  1  Possono  infliggere  le    sanzioni  disciplinari  previste   dalla  LORD:  –    sentita  la  commissione  disciplinare:    l’ammonimento  e    la  multa  sino  a    500  –  l’ammonimento,  la    multa   e il   trasferimento  all’interno  del  corpo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore  dal   15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato    dal    R    7.12.2017;  in  vigore    dal    15.12.2017  -   BU  2017,  436;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993,  73;  BU  1999,  87;   BU  2009,  582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  di    Stato:   tutte  le sanzioni  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sanzioni   a   carico  di    ufficiali  sono  di    esclusiva   competenza  del  Dipartimento  o del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    commissione  disciplinare    è  composta  almeno  dal  comandante,    dagli    ufficiali    capi  area,  dal  responsabile  delle  risorse  umane  e da  un  giurista   della  polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  rapporti   con  l’autorità  giudiziaria  Art.  45  Il   comandante   scambia   direttamente  le    informazioni  con  le    autorità   giudiziarie  per  quanto  concerne  il   comportamento    di  rilevanza  penale  o   disciplinare  del  personale  del  corpo  di  polizia,  quando  sia  di    qualche   rilievo  per  la funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Prestazione  lavorativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  orari  Art.  46  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  turno   di lavoro  giornaliero  è,  di  regola  e   riservate  diverse  necessità  di  servizio,   di  8  ore.  Tra   due  turni  di    lavoro  deve  intercorrere,   di principio,   un  turno  di    riposo  di    almeno   10  ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto   dei  congedi  mensili  e   delle   vacanze  annuali,  il   totale   delle  ore  di  lavoro  in  un   anno  deve  corrispondere  a   quello   per  i  funzionari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  collaboratori  del  corpo  di polizia  sono  tenuti,  secondo  le  funzioni,  alle  disposizioni  valide  per  gli  agenti  oppure    a  quelle  valide    per  gli  altri    dipendenti    dello  Stato;  la  situazione    è  regolata  all’assunzione  o   ad  ogni  cambio  di    funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  congedi   e   vacanze  Art.  47  1  I  giorni  di    congedo  mensile   sono  almeno  8,  di    regola  raggruppati  a gruppi  di due  o   tre  giorni  consecutivi   ad  intervalli  regolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  congedi  mensili  sono  ridotti  in    proporzione  di    un  giorno  ogni  quattro  di    assenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  giorni  di  congedo    sono    prefissati  mensilmente    dai  responsabili  di  ciascun  posto    e    servizio;  modifiche  successive   per   esigenze   di servizio   sono  di    competenza  di un   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    durata    delle  vacanze    annuali  è   di  sei  giorni    per  ogni  settimana  di  diritto;    la  sospensione    ed  interruzione  delle  vacanze  per  esigenze  di    servizio  compete  al    comandante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  ...  Art.  48  ...  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  Rapporti   con  la    Sezione  del  personale  Art.  49  Il   Consiglio  di  Stato    determina  per    il   resto  con  speciale  risoluzione    le  attribuzioni  del  Comando  a   quelle    della  Sezione  del  personale    dello  Stato  per  quanto  concerne  la  gestione    del  personale  del   corpo  di polizia.  Capitolo   IV  Polizie  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  statuto  degli  agenti  di  polizia  comunali  44  Art.  50  45  1  Sono  agenti  di  polizia  comunale    coloro  che  dispongono  dell’attestato  professionale  federale  di    agente  di    polizia  o   di    un  titolo  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezioni  al  requisito  dell’attestato  professionale    federale  sono  in  particolare  ammesse  per  i  comandanti  e   gli  ufficiali  che,  per  lo  svolgimento  della  loro  funzione,  devono  poter  disporre  dello  statuto  di  agente  di  polizia  sebbene  privi  del  citato  attestato  professionale    federale.  In  tal  caso  è  comunque  richiesto  il   conseguimento   di    certificazioni  professionali   in ambito  di    polizia  che  attestano  l’acquisizione  delle  necessarie  competenze  professionali  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti  di    polizia  comunale,  di regola,   prestano  servizio  esterno  con  l’uniforme   prescritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’esercizio  delle  sue  funzioni  la polizia  comunale   si    avvale  dei  poteri  di cui  all’art.  25   cpv.  1   della  legge  sulla    polizia  del  12  dicembre  1989  e   all’art.  54a  lett.  b)  del  regolamento  sulla    polizia  del  6  marzo  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   denominazioni  gendarmeria,  polizia  giudiziaria,  pubblica  sicurezza  e   termini  analoghi  nonché   i  gradi  di    polizia   giudiziaria   sono  riservati  alla  sola  polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  abrogato  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore  dal   4.7.2014  -  BU  2014,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  compiti   assistenti  di  polizia  Art.  51  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Agli   assistenti   di    polizia  possono  essere  attribuiti,  oltre   a   quelli  previsti   dall’art.   27c   lett.  a)  della  legge,  i  compiti  di  prossimità,  centrale  operativa,  sportello  e  amministrazione    come  pure  supporto  logistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assistenti  di    polizia  in servizio  presso  il Centro  di    controllo  veicoli  pesanti  (CCVP)   sono  inoltre  autorizzati  a   effettuare  l’accertamento  etilometrico   preliminare   con  etilometro  precursore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  52-53  ...  48  Art.  54  ...  49  Capitolo  IV  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Competenze  della  polizia  nella  procedura  penale
                        
                        
                    
                    
                    
                Interrogatori
                            (art.  142   cpv.  2   CPP)  Art.  54a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Sono  abilitati  a interrogare  imputati,  persone  informate  sui  fatti  e   testimoni:  a)  gli  agenti  della  polizia  cantonale;  b)  gli  agenti  dei    corpi  di  polizia  comunale  strutturati  nell’ambito    delle    competenze  loro  in particolare  in    virtù  dell’Allegato  2   del  regolamento   della   legge  sulla   collaborazione  la polizia   cantonale   e le polizie  comunali   del  27  giugno   2012;  52  c)  degli   altri  organi  pubblici   con  compiti  di sicurezza,   limitatamente  alle   competenze  assegnate  tramite  le    rispettive  convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arresto  provvisorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  219   cpv.  5   CPP  e   art.   7   cpv.  2   LPol)  Art.  54b  54  Sono  autorizzati    a    ordinare  l’arresto    oltre  le  tre  ore  i   quadri  superiori  della    polizia  cantonale,  segnatamente,   gli ufficiali,  i  commissari-capo,  gli aiutanti-capo,  i  commissari  e gli  aiutanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  con  il   Ministero  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  307   CPP  e   art.   2   cpv.   2   e   3   LPol)  Art.  54c  55  La  polizia   cantonale  si    organizza  in    modo  autonomo  per  garantire  l’esecuzione  efficace  delle  istruzioni  del  Ministero  pubblico  e   degli  atti  di    cui   all’articolo  2   capoverso  3   LPol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scambio  di  informazioni  essenziali  per  casi  di violenza  domestica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  55a   CP   e   46b  CPM)  Art.  54d  56  La  polizia  cantonale  e  l’ufficio    riabilitativa  sono  abilitati  a    ricevere  e    a  fornire  informazioni  dall’autorità  penale  ai    sensi  degli  art.  55a   cpv.  2 CP  e   46b  cpv.  2 CPM.  Capitolo  V  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Disposizioni  abrogative  Art.  55  È  abrogato  il   regolamento  di  applicazione    della  legge  22    gennaio  1963    sulla    polizia  cantonale  del  7   maggio   1965.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Entrata   in vigore  Art.  56  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  con  effetto  retroattivo  al    1° gennaio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   dal  4.7.2014  -  BU  2014,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  introdotto  dal  R    13.4.2022;  in vigore   dal  15.4.2022  -  BU  2022,   94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  abrogati  dal  R    7.10.2015;  in    vigore   dal  9.10.2015  -  BU  2015,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.  abrogato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore  dal  4.7.2014  -  BU  2014,   337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Capitolo   introdotto  dal  R    9.11.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dal  R    9.11.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Lett.  modificata  dal  R    7.10.2015;   in vigore  dal  9.10.2015  - BU  2015,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Lett.  modificata  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017   -  BU  2017,   436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;  in  vigore    dal  15.12.2017  -  BU  2017,  436;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  introdotto  dal  R    9.11.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  introdotto  dal  R    24.6.2020;  in    vigore   dal  1.7.2020  -  BU  2020,  213.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  1990  ,  63.