Regolamento sulle supplenze dei docenti (406.160)
Regolamento sulle supplenze dei docenti (406.160)
Regolamento sulle supplenze dei docenti
Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 (stato 17 febbraio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995, decreta:
Campo d’applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.
2 Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
Supplenza interna Art. 2 1 Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.
2 Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.
Criteri di scelta Art. 3 1 Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.
2 A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita. 1
3 La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.
4 Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. 2
Competenza
Art. 4 1 L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.
2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art.
3. 3
Retribuzione
Art. 5 1 I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito: a) franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione; b) franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli (scuola media); c) franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali); 4 d) franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di strumentale (scuole medie superiori);
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1 Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
2 Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
3 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
4 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
5 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
e) franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor master.
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2 La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.
Diritto suppletorio e incarico Art. 6 7
1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.
2 Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d’impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall’autorità di nomina in rapporto di incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti. 8
3 Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.
Norme finali Art. 7 1 Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.
2 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996. Pubblicato nel BU 1996 , 59.
6 Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005,
273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.
7 Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.
8 Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.