Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti
                            Regolamento  sull’organizzazione  ed  il   funzionamento  delle  Commissioni regionali dei  trasporti  del  10  luglio   2001  (3  febbraio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.  2   della  legge  sul   coordinamento   pianificatorio   e   finanziario  in    materia  di infrastrutture  e   di  servizi  di    trasporto  del  12  marzo  1997,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  e   settori  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  territorio  del  Cantone   è   organizzato  secondo  i seguenti  5 comprensori   in    cui  operano  altrettante  Commissioni   regionali  dei  trasporti  (CRT):  a)  distretto   di    Mendrisio  e   Comuni  del  distretto  di    Lugano   sino  al    ponte   diga   di    Melide;  b)  distretto  di  Lugano,  esclusi    i  Comuni    a   sud  del  ponte  diga  di  Melide  e   compreso  di    Isone;  c)  distretti  di Locarno  e   Vallemaggia;  d)  distretto  di    Bellinzona,  senza  il Comune  di    Isone;  e)  Valli:  distretti  di    Leventina,  Blenio  e   Riviera.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  comprensori  dove    i  Comuni  sono    troppo  numerosi    per  essere  rappresentati  tutti  nella    CRT,  vengono  costituiti  i  Settori   di    trasporto  (Settore),  formati  dai  rispettivi  Comuni,  dalle  Associazioni  dei  Comuni  (Associazione)  e   dagli  Enti  regionali   per  lo    sviluppo   (ERS).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    Settore  costituisce    di  regola  una  propria    Assemblea    ed  è   rappresentato    nella  CRT  con  un  numero  proporzionale  di membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   data  facoltà  ai diversi  Settori  di    costituire  un’unica   Assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  del  settore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  e   funzionamento  Art.  2  1  L’Assemblea  è  costituita  da  un  rappresentante  di  ciascun  Comune  del  Settore,  designato  dal  Municipio  e   scelto  tra  i  propri   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dove   il   Settore   coincide   con  un  solo  Comune,  le    funzioni  ed  i  compiti   dell’Assemblea   sono  assunti  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dove   il   Settore  coincide   con   due  Comuni,  le    funzioni  ed  i  compiti   dell’Assemblea   sono  assunti  dai  rispettivi  Municipi,   rappresentati  entrambi  da  due  Municipali.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Assemblea  si    costituisce   di  regola  entro  due  mesi   dal  rinnovo  dei  poteri   comunali   e delibera   a  maggioranza  semplice.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  3  L’Assemblea   ha  il compito  di:  a)  il   proprio  Presidente;  b)  i  suoi  rappresentanti  nella   CRT;  c)   i  problemi  connessi  alla  mobilità  del  Settore  e   proporre   la    priorità   degli  interventi;  d)  i  rapporti  sottoposti   dalla   CRT;  e)   al    consolidamento  delle  proposte  della   CRT  presso   i  Municipi  dei  Comuni  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Associazione  dei  Comuni  come  Settore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  funzionamento  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il    comprensorio  dell’Associazione  dei  Comuni  coincide  con  quello  del  Settore,  l’Associazione  può  assumere  i  compiti   e   le    funzioni  dell’Assemblea  del  Settore  per  i Comuni  che  la  costituiscono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  dell’Associazione  deliberano   secondo  i  propri  statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.  modificato  dal   R   24.5.2017;   in vigore  dal  30.5.2017  -  BU  2017,   137;  precedente  modifica:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                421.
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    9.4.2014;  in    vigore  dal  11.4.2014  -  BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dal  R    11.5.2004;  in vigore   dal  14.5.2004   -  BU  2004,   217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   introdotto  dal  R    11.5.2004;  in    vigore  dal  14.5.2004  -  BU   2004,  217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    9.4.2014;  in vigore  dal  11.4.2014  -  BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  5  L’Associazione  ha  il compito  di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  a)  i  suoi  rappresentanti  nella   CRT  entro  due   mesi  dal  rinnovo   dei  propri  organi;  7  b)   i  problemi  connessi  alla  mobilità  del  Settore  e   proporre   le    priorità   degli  interventi;  c)  i  rapporti  sottoposti   dalla   CRT;  d)   al    consolidamento  delle  proposte  della   CRT  presso   i  Municipi  dei  Comuni  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  regionali  dei   trasporti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  6  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  CRT  del  Mendrisiotto  composta  da  17  membri,  in  rappresentanza  dei  15  Comuni  e  dell’Ente  regionale  per  lo    sviluppo  del  Mendrisiotto  e   Basso  Ceresio  (ERS-MB):  a)  2   membri  b)  Bissone,  Brusino   Arsizio,  Coldrerio,  Riva   San   Vitale,  Stabio,  Balerna,  Breggia,  Castel  Pietro,  Chiasso,   Morbio  Inferiore,  Novazzano,  Vacallo,   Val   Mara:  un   membro  ciascuno,  per  totale   di    14  membri  c)  regionale  per   lo sviluppo  del  Mendrisiotto  e   Basso   Ceresio  (ERS-MB):  1   membro  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  CRT  del  Luganese  composta  da  15  membri,   in rappresentanza   di    5   Settori  di trasporto:  a)  3   membri  b)  Centrale:  Muzzano,  Collina  d’Oro,  Grancia,   Melide,  Morcote,  Paradiso,  Sorengo   e Vico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   membri  c)  Nord:  Cadempino,  Canobbio,   Comano,   Cureglia,  Lamone,  Massagno,   Savosa,  Porza  Vezia:  3 membri  d)  Agno,  Aranno,  Alto  Malcantone,  Astano,  Bedigliora,  Bioggio,  Cademario,  Caslano,  Magliaso,  Manno,  Miglieglia,   Neggio,  Novaggio,   Pura,  Tresa  e   Vernate:  3   membri  10  e)  di Lugano:   Bedano,  Capriasca,  Gravesano,  Isone,  Mezzovico-Vira,  Monteceneri,   Origlio,  Capriasca  e Torricella-Taverne:  3   membri  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  CRT  del  Locarnese  composta  da  17   membri,  in rappresentanza  di    9   Settori  di trasporto   e dell’Ente  regionale  per  lo    sviluppo   del  Locarnese  e   Vallemaggia   (ERS-LVM):  a)  3   membri  b)  Est:  Cugnasco-Gerra,   Gordola,   Lavertezzo,  Mergoscia  e Tenero-Contra:   2 membri  12  c)  Centro:   Brione  s/Minusio,  Minusio,  Muralto   e   Orselina:  3 membri  d)  di    Verzasca:  1   membro  13  e)  di    Onsernone:  1   membro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  f)  dei  Comuni  della     Vallemaggia:     Avegno  Gordevio,  Bosco  Gurin,     Campo  Cerentino,   Cevio,  Lavizzara,  Linescio  e   Maggia:   1 membro  g)  della  Melezza:  Centovalli  e Terre  di Pedemonte:  1   membro  h)  Ovest:  Ascona,  Brissago,  Losone  e   Ronco  s/Ascona:  3   membri  i)  1   membro  l)  regionale  per   lo sviluppo  del  Locarnese   e Vallemaggia  (ERS-LVM):  1   membro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  CRT  del  Bellinzonese  composta  da  9   membri,  in    rappresentanza  dei  Comuni  sottoelencati:  –  5   membri  –  1   membro  –  1   membro  –  Antonino:  1 membro  –  1   membro.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  CRT  delle  Tre    Valli    composta  da  quattro  membri,    di  cui  almeno  tre    dell’Ente  regionale  per  lo  sviluppo  Bellinzona   e   Valli   (ERS-BV),  in    rappresentanza  dei   distretti   di    Leventina,  Blenio  e Riviera.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Frase  modificata  dal  R    9.4.2014;  in    vigore  dal  11.4.2014  - BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    9.4.2014;  in vigore  dal  11.4.2014  -  BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal   R    12.10.2016;  in vigore  dal  14.10.2016  -  BU  2016,   421;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  217;  BU   2010,  181;  BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    1.2.2023;  in    vigore  dal  3.2.2023  -  BU   2023,  26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    5.5.2021;  in    vigore   dal   7.5.2021   -  BU  2021,   153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    8.5.2018;  in    vigore  dal  11.5.2018  -  BU  2018,   175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  modificata  dal  R    5.5.2021;  in    vigore   dal   7.5.2021   -  BU  2021,   153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dal  R    5.5.2021;  in    vigore   dal   7.5.2021   -  BU  2021,   153.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Lett.  modificata  dal  R    5.5.2021;  in    vigore   dal   7.5.2021   -  BU  2021,   153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    24.5.2017;  in    vigore  dal   30.5.2017  - BU  2017,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    24.5.2017;  in    vigore  dal   30.5.2017  - BU  2017,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  designazione   dei   rappresentanti  nella  CRT  Art.  7  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi  dei   Comuni  con  più  rappresentanti  nella  CRT  designano  almeno   uno   di essi  tra  i  propri  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  delegati  dei  Settori  di trasporto   formati  da  due  Comuni  sono  scelti   di  regola  tra   i Municipali  dei  Comuni  che  ne  fanno   parte   e   rappresentano   l’intero  Settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  delegati  dei  Settori  di    trasporto  formati  da  più  Comuni  sono   scelti  tra   i  Municipali  dei  che  ne  fanno  parte  e   rappresentano   l’intero   Settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  delegati  delle  Associazioni  dei  Comuni   devono  di regola   far  parte  di    un  esecutivo   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  Consigli  direttivi  degli  Enti  regionali    per  lo  sviluppo  designano  i  loro    rappresentanti,  delegando  almeno  un  membro  che,  di    regola,  deve  far  parte  di    un  esecutivo  comunale.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  funzionamento  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CRT  si    costituisce   entro  tre  mesi   dal  rinnovo  dei  poteri  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  delibera  a   maggioranza  semplice   dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   CRT  può   nominare  al    suo   interno   un  Comitato  organizzativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  compiti  Art.  9  1  I  compiti   della  CRT  sono:  a)  il   proprio  Presidente   e   vice-presidente;  b)  il    progetto  di  Piano    cantonale  dei  trasporti  (PCT)  relativo  agli    aspetti  regionali  la    valutazione  dei  costi,  le    priorità  e   la    chiave   di riparto  intercomunale);  c)  se  incaricata  dal  Dipartimento    del  territorio,  il   progetto  di  PCT  relativo    agli  aspetti  d)  al  Consiglio  di  Stato  l’offerta  di  trasporto,  conformemente  all’art.    10  della    legge  sui  pubblici;  e)  i  preavvisi  per  i  contributi  ai    servizi   integrativi  d’importanza  cantonale   (art.  37   cpv.  1  sui  trasporti  pubblici);  f)   una  valutazione  dei  costi  necessari  all’attuazione  delle  opere  previste  dal  PCT  e  cronologia   temporale  degli  interventi;  g)  l’organizzazione  interna  e   le    modalità   d’informazione;  h)  il   coordinamento  e   l’integrazione   delle   procedure  speciali  rese  necessarie   dal  PCT;  i)   con  il   Cantone  nel  coordinamento   delle   procedure  attuative;  l)  tutti  i  Comuni  della   CRT   verso  l’esterno  per  tutti  i  temi  concernenti   il   suo  campo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tal  fine  la    CRT  deve  preventivamente:  a)    i   problemi,    stabilire  le  priorità  ed  allestire  un  programma  di  lavoro    e    relativo  secondo  modalità  e   procedure   proprie;  b)  sentita  l’Autorità   cantonale,  l’opportunità  di formare  uno  o   più  gruppi   tecnici  composti  operatori  incaricati  di    elaborare   gli studi  pianificatori   necessari;  rappresentanti  dei  Servizi  competenti  dell’Amministrazione  cantonale,  della  Confederazione,  dei  Comuni,  degli    Enti    regionali  per  lo  sviluppo    (ERS),  delle  Imprese  di  trasporto  ed   altri  Enti  interessati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  c)  e   coordinare  l’avanzamento  dei  lavori  degli  operatori;  d)   la    fattibilità  delle  proposte  elaborate,   ricercando  l’adesione  dei  Comuni  e   del  Cantone  consultando  Enti   e Associazioni;  e)  ed  adottare  i  preventivi  ed  i  consuntivi  per  le spese  di  funzionamento   della  CRT  e  ai Municipi   dei  singoli  Comuni  per  esame  ed   approvazione;  f)  e coordinare  l’informazione  dell’opinione  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   CRT  designa  un  organo  incaricato  della   revisione  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ruolo  dell’Autorità  cantonale  Art.  10  Il   Consiglio  di Stato,   tramite   i  propri  Servizi  competenti:  a)  nel  quadro  dei  gruppi  tecnici  all’elaborazione  del  PCT;  b)  il   coordinamento  con  gli altri  Piani  regionali   dei  trasporti  e   con   il livello  interregionale;
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2004;   in vigore  dal  14.5.2004  - BU  2004,  217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dal   R    9.4.2014;  in    vigore  dal  11.4.2014  -  BU  2014,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dal  R    9.4.2014;  in    vigore   dal   11.4.2014   -  BU  2014,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ed  approva  il  programma  di  lavoro  proposto  dalla  CRT  ed    assicura  la  quota    di  cantonale  per  gli studi  di    base  e   l’elaborazione   del  PCT;  d)   partecipare  come  osservatore  ed  a   titolo  consultivo   alle  riunioni  delle  CRT  e dei  Settori  di  e)   definitivamente  eventuali   divergenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  CRT  Art.  11  1  Le  spese  di funzionamento   delle   CRT  e   della  sua   Segreteria  sono  a   carico   dei  Comuni  membri,  che  su proposta   della  rispettiva  CRT,  se le ripartono   consensualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    disaccordo  decide  definitivamente  il   Consiglio  di    Stato   in    base  alla  loro  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  in  carica  delle  CRT  e   dei  loro  membri  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  CRT  restano  in    funzione  a   tempo  indeterminato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    durata  in  carica  dei    loro  membri,    sempre  rieleggibili,  coincide    con  quella  della    legislatura  comunale,  ritenuto   che  i  singoli  membri   restano  in carica  sino  alla   nomina  dei  loro  successori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  13  Le  convenzioni   già  sottoscritte   per  la costituzione  delle  Commissioni  intercomunali  dei  trasporti  sono  abrogate   e   vengono  sostituite   dal   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento    è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle    leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  immediatamente   in    vigore.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   abrogato  il   regolamento  sull’organizzazione  ed   il   funzionamento   delle   Commissioni  regionali  dei  trasporti  del   12   giugno  2001.  Pubblicato  nel   BU  2001  ,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Entrata  in    vigore:  13   luglio  2001  -  BU  2001,  210.