Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (805.110)
Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (805.110)
Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna
Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (RMont) 1 (del 26 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), decreta:
Istanza amministrativa e di vigilanza Art. 1 2
1 L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont.
2 Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.
Caratteristiche della convenzione Art. 2 Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare: a) che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione tutto l’arco dell’anno; b) “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo
3 c) di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della
4 d) della convenzione e le condizioni di disdetta. 5
Obblighi del medico contraente Art. 3
1 Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.
2 Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.
Assenza del medico contraente Art. 4 1 In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.
2 Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati: a) cantonale di vigilanza; b) dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la
Versamento dell’indennità Art. 5 6 L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate.
Contributi sociali
1
Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
2 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011,
130-171.
3 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
4 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
5 Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
6
Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,
421.
Art. 6
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1 L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi
2 Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione. Art. 7 ...
8
Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 9 Pubblicato nel BU 1999 , 22.
7 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019,
421.
8 Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-
171.
9 Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.