Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna
                            Regolamento  sul  servizio  medico  nelle  zone  di montagna  (RMont)  1  (del  26  gennaio  1999)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  servizio   medico   nelle  zone  di    montagna  del  5   novembre  1997  (LMont),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  amministrativa  e di vigilanza  Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Area  di    gestione  sanitaria   è   l’istanza   designata  dal  Consiglio  di    Stato  per  l’applicazione  della  LMont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  esercita  l’attività  di    vigilanza  sullo   svolgimento  del  servizio  medico  nelle   zone  di    montagna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caratteristiche  della  convenzione  Art.  2  Nel  modello  di    convenzione  di cui  all’art.  3   cpv.  1 lett.  b)  LMont  sono  stabiliti  in    particolare:  a)   che  il   medico  contraente  deve  adempiere  per  garantire  il   servizio  nella  circoscrizione  tutto  l’arco  dell’anno;  b)    “medico    contraente”  può    riferirsi  a   un  solo  medico,    a   più  medici  o  a  un  circolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  c)  di cui   ha  diritto  il medico   contraente,  tenuto  conto   della  vastità  della  circoscrizione  e  condizioni  topografiche    che  la  caratterizzano,  nonché  le  modalità    di  versamento  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  d)   della  convenzione  e   le    condizioni  di    disdetta.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   medico  contraente  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  medico  contraente  si    impegna   a   garantire  il servizio  medico-sanitario   sull’arco  di tutta  la  giornata  e   per  tutto  l’anno  nei  riguardi  delle  persone  che  risiedono    in  forma  stabile  o   soggiornano  transitoriamente  nella   circoscrizione   di    sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  impegna    in  particolare    ad  eseguire    consultazioni  e    visite  ai  pazienti  in  base  ai  disposti  contenuti  nella  convenzione  e   agli  accordi   intervenuti  tra  il   medico  stesso  e i  Comuni  che  formano  la  circoscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   medico  contraente  Art.  4  1  In  caso  di  assenza  per    giorni  di  riposo,  vacanze,  servizio  militare,  malattia,  infortunio,  aggiornamento  o   altro,   il  medico   contraente  affida  a   proprie  spese   l’incarico  di    svolgere  il  mandato   che  gli  è   stato  affidato  ad  un   altro   medico  autorizzato  all’esercizio  dall’Autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  quanto  previsto   al    cpv.  1 devono   essere  tempestivamente  informati:  a)  cantonale  di vigilanza;  b)   dei  Comuni  interessati,   affinché  questi  abbiano  ad  informare  in  modo   conveniente  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  dell’indennità  Art.  5  6  L’indennità   di cui  all’art.  5 cpv.  1   LMont  è   versata   dall’Area   di gestione  sanitaria  in    rate  mensili  posticipate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dal   R    4.5.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato  dal  R    4.5.2022;  in  vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  121;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                130-171.
                            3    Lett.   modificata  dal  R    4.5.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    4.5.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   introdotta   dal  R    4.5.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  121.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    4.5.2022;  in  vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  121;  precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                421.
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’indennità  di  cui  all’art.  5    cpv.  1  LMont  è    assoggettata  ai  contributi  sociali    ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    effettua  il    riversamento  dei  contributi    sociali  agli  enti    assicurativi  o  ne  verifica  l’attuazione.  Art.  7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  regolamento   è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e degli  atti   esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  immediatamente  in    vigore.  9  Pubblicato  nel   BU  1999  ,  22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dal  R    4.5.2022;  in  vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  121;  precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                421.
                            8  Art.  abrogato  dal  R   4.5.2022;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2022,   121;  precedente  modifica:  BU  2011,  130-
                        
                        
                    
                    
                    
                171.
                            9    Entrata   in vigore:  29  gennaio  1999  -  BU  1999,  22.