Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario
                            Regolamento  sull’obbligo   formativo  nel  settore  sanitario e  sociosanitario  (RForSan)  (del  12   ottobre   2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  promozione   della   salute  e il coordinamento  sanitario  del  18   aprile  1989  (LSan),  in  particolare  gli  articoli  2   capoversi  2   e   3, 3   lettera  h,    22  capoverso  1 lettera  d   e   81   capoverso  5;  vista  la  legge    di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  26    giugno  1997  (LCAMal),  in    particolare   gli articoli  66e  capoverso  3,    66e  bis  ,   66h  capoverso   2   lettera  c   e   66p,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di formazione  Art.  1  I  fornitori  di  prestazioni  in  ambito  sanitario  e   sociosanitario  che  hanno    sottoscritto  un  contratto  di  prestazione  con    il   Cantone  partecipano  alla  formazione  di  base  e    alla    formazione  terziaria  nelle  professioni  sanitarie  definite  nell'allegato  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  formazione  Art.  2  Ogni  fornitore    di  prestazioni  allestisce  un  piano  di  formazione    coerentemente    con    le  disposizioni  legislative,    i  piani  quadro  federali  e    gli  obiettivi  formativi  definiti    all’articolo    3,  per  le  formazioni  definite   nell’allegato   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivo  formativo  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    della  sanità  e  della    socialità,    e  per  esso    l’Area  di  gestione    sanitaria  e  l’Ufficio  degli    anziani  e    delle  cure  a    domicilio  (di  seguito  servizi  competenti),  stabilisce    per  ogni  fornitore  di prestazioni   la    prestazione  di formazione  (di  seguito  obiettivo  formativo)  tenendo  conto:  a)   fabbisogno  di personale  determinato  a   livello  cantonale;  b)    capacità  formative  delle  Scuole  sociosanitarie  cantonali  e  della  Scuola  universitaria  della  Svizzera  Italiana;  c)   potenziale  formativo  di    ogni   singolo  istituto  o servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obiettivo  formativo  nei  diversi  profili   professionali   è   definito  nel  contratto   di    prestazione   annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Potenziale  formativo  Art.  4  1  Il  potenziale  formativo   è   espresso  in    punti  e   considera  i  seguenti  fattori:  a)  operative  di    ogni  singolo  fornitore  di    prestazioni;  b)  di    prestazioni  offerte  dal   singolo  fornitore  di    prestazioni  (diagnostiche,   terapeutiche  di cura);  c)  di formazione  per  ogni  singola   formazione  calcolate  moltiplicando  un   coefficiente  (definito  nell’allegato  2)  per   ogni  effettivo  a   tempo  pieno   (istituti)   e   ogni  1000  ore  di  prestate  (servizi  di cura  e   assistenza  a   domicilio),  considerando  i  collaboratori  con   titolo   di  nelle  professioni   sanitarie  di    cui   all’allegato   1;  d)  di    ponderazione  di    ogni  singola  formazione  definito  nell’allegato  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  punti    formativi  definiti  nel  contratto  di  prestazione  annuale  corrispondono  alla  somma  delle  settimane  di formazione  (lettera  c)    moltiplicate   per  il   fattore  di    ponderazione   (lettera  d)  calcolate   per  ogni  singola  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adempimento  dell’obiettivo  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di prestazioni   devono  garantire  l’utilizzo  del  proprio  potenziale  di    formazione  entro  una   soglia  del  +/-  10%  dei  punti  definiti  nel  contratto  di    prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impegno   formativo   determinato   a consuntivo  <90%  e   >100%  <110%  dà  origine  a compensazioni  finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza  di    fondati  motivi  circostanziati   dal  fornitore  di    prestazioni,   la compensazione  finanziaria  per  il   mancato  raggiungimento   di almeno  il 90%  della   soglia  definita  a contratto  decade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compensazioni  finanziarie  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni   tipologia  di    formazione   è stabilito   un  forfait  settimanale  definito  nell’allegato   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impegno    formativo    a   consuntivo  espresso  in  punti  è   quantificato  in  franchi  applicando  i  forfait  settimanali  per  ogni  tipologia  di formazione  di    cui  al capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   somma  in    franchi  suddivisa  per  il   totale  dei  punti  formativi  assicurati  a   consuntivo   permette   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   compensazione  finanziaria  è   calcolata  moltiplicando  l’indennizzo  medio  ponderato  per  tre  e per  i  punti  mancanti  o   eccedenti  ai    sensi  dell’articolo  5   capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   determinazione  della  compensazione   è   definita  con  decisione  del  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità,   su proposta  del  servizio   competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fase  transitoria  e   monitoraggio  Art.  7  1  È  prevista  una   fase  transitoria  della  durata  di    tre   anni  dall’entrata  in vigore  del  presente  regolamento  per  il   raggiungimento  dell’obiettivo  del  90%  del  potenziale  formativo,  tenuto  conto  del  dato  di partenza  al    31  dicembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   compensazioni  di    cui   all’articolo  6   si    applicano  di    conseguenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro    la  scadenza  della    fase  viene  definito  e    aggiornato  il   fabbisogno  di  personale  curante  di    cui  all’articolo  3   capoverso   1   lettera  a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  il   1°  gennaio  2023.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  236.  Allegato  1  Elenco  delle   formazioni   e   dei  perfezionamenti   post-diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Formazione  professionale  di  base  (secondario   II)  -  Addetto/a  alle  cure   sociosanitarie  (ACSS)  -  giovani  -  Addetto/a  alle  cure   sociosanitarie  (ACSS)  -  adulti  -  Operatore/trice  sociosanitario/a   (OSS)  con  maturità  professionale  -  Operatore/trice  sociosanitario/a   (OSS)  con  AFC  -  Maturità  specializzata  sanitaria  -  Certificato  di    scuola   specializzata  -  Stage  preformativo  scuola  infermieri  SSS  /  Modulo  complementare  (preformativo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Scuola   specializzata   superiore   (SSS)  -  Infermiere/a  SSS  -  Infermiere/a  SSS   -  formazione  abbreviata  -  Soccorritore/trice  dipl.  SSS  -  Tecnico/a  dipl.  SSS  di    sala  operatoria  -  Specialista  in    attivazione  dipl.  SSS  -  Tecnico/a  dipl.  SSS  in    analisi  biomediche  -  Tecnico/a  dipl.  SSS  in    radiologia   medica  -  Podologo/a  dipl.  SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Scuola  universitaria  professionale  (SUP)  -  Bachelor  in    cure   infermieristiche   SUPSI  -  Bachelor  in    fisioterapia  SUPSI  -  Bachelor  in    ergoterapia   SUPSI  -  Bachelor  in    ostetricia  SUP  CH  -  Bachelor  in    scienze  alimentari  e   dietologia  SUP  CH  -  Master  in    cure   infermieristiche  SUPSI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Perfezionamento  post-diploma  -  Formazione  post-diploma   SPD  SSS  in    anestesia  -  Formazione  post-diploma   SPD  SSS  in    cure   intense  -  Formazione  post-diploma   SPD  SSS  in    cure   urgenti  Allegato  2  Coefficienti  standard   applicati  alle   singole  professioni  sanitarie  (personale   in  dotazione  con  titolo  di  studio  secondo  l'allegato   1   o   titolo  equipollente)   per   il calcolo   della  prestazione   di  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coefficienti Standard  Settore acuto  (  somatico-  a  cutoriabilitazione,  p  sichiatria)  Lungo  d  egenza  Cure a  domicilio  Professione o  gruppo di professioni  Ambito  Settimane  o  gni ETP  Settimane  o  gni ETP  Settimane  o  gni 1000 ore  d  i cure  p  restate  Il gruppo delle  p  rofessioni delle cure e  d  ell'assistenza  c  omprende:  - Addetto/a alle cure  s  ociosanitarie (ACSS)  - Operatore/trice  s  ociosanitario (OSS)  - Infermiere/a diplomato/a  S  SS  - Infermiere/a SUPSI  somatico-  a  cuto  r  iabilitazione  p  sichiatria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  .9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  .9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.5  5.9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.0  Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria  Tecnico/a dipl. SSS in analisi  b  iomediche  Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica  Soccorritore/trice dipl. SSS  Bachelor in fisioterapia SUPSI  Bachelor in ergoterapia SUPSI  Bachelor in ostetricia SUP CH  Bachelor in scienze alimentari e  d  ietologia SUP CH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.0  Queste professioni, anche  n  el caso in cui siano  p  resenti negli effettivi, non  v  c  l  ungodegenza e delle cure  a   domicilio. Le prestazioni  d  i formazione effettiva-  m  ente fornite sono tuttavia  r  iconosciute.  Allegato  3  Fattori  di ponderazione  delle  formazioni  Cura  e assistenza  -  Secondario  II  Addetto/a  alle  cure   sociosanitarie  (ACSS)  -  giovani  1.0  Addetto/a  alle  cure   sociosanitarie  (ACSS)  -  adulti  1.0  Operatore/trice  sociosanitario  (OSS)  con  maturità  professionale  1.0  Operatore/trice  sociosanitario  (OSS)  con  AFC  1.0  Cura  e assistenza  -  Terziario  Infermiere/a  SSS  1.0  Infermiere/a  SSS  -  formazione  abbreviata  1.0  Bachelor  in    cure   infermieristiche   SUPSI  1.0  Ostetricia  Bachelor  in    ostetricia  SUP  1.0  Soccorso  Soccorritore/trice  SSS  1.0  Professioni  medico-tecniche  e   medico-terapeutiche  Tecnico/a  dipl.  SSS  di    sala  operatoria  1.0  Tecnico/a  dipl.  SSS  in    analisi  biomediche  1.0  Tecnico/a  dipl.  SSS  in    radiologia   medica  1.0  Bachelor  in    fisioterapia  1.0  Bachelor  in    scienze  alimentari  e   dietologia  1.0  Bachelor  in    ergoterapia  1.0  Specialista  in attivazione  dipl.  SSS  1.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Podologo/a  dipl.  SSS  1.0  Attività  formative  non   formalizzate  Giornata  conoscitiva  1.0  Certificato  di    scuola  specializzata  1.0  Maturità  specializzata  sanitaria  (24  settimane)  1.0  Stage  preformativo  scuola  infermieri  SSS  e  Modulo  complementare   (preformativo)  SUPSI  1.0  Allegato  4  Indennizzo  forfettario  riconosciuto  per  le  formazioni    delle  professioni  sanitarie  oggetto  di  applicazione  del  sistema  di  incentivi  Genere di  f  ormazione  p  ratica  Settimane  a  ll'anno (TI)  Indennizzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  per  settimana  i  n fr.  -   giovani  Tirocinio  35.6  56.18  -   adulti  Tirocinio  36.6  54.64  m  aturità professionale  Stage  15.7  108.49  A  FC 1  Tirocinio  32.1  52.96  Stage  18.0  300  Stage  18.0  300  Stage  10.0  300  Stage  13.3  300  Stage  6.0  300  Stage  26.3  300  Stage  25.5  300  Stage  23.7  300  Stage  17.6  300  Stage  12.0  300  Stage  10.0  300  Stage  13.3  300  Stage  10.0  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Importi   raccomandati  dalla  Conferenza  delle   direttrici  e   dei   direttori  cantonali  della   sanità.