Regolamento sulla qualità e la sicurezza delle strutture ospedaliere
                            Regolamento  sulla   qualità  e   la    sicurezza  delle  strutture   ospedaliere  del   18  gennaio   2023  (stato   1° febbraio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  promozione  della  salute   e   il coordinamento  sanitario  del  18  aprile  1989  (LSan),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  ha  lo  scopo  di  fissare  le  condizioni  di  autorizzazione,  relativamente  alla    qualità    e    alla  sicurezza  dei  pazienti,  per    l’esercizio  delle  strutture  sanitarie  acute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  mira  a   tutelare  la    salute  dei  pazienti  e   a   garantire  cure  appropriate  e di    qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non    sono  oggetto  del  presente  regolamento  i  requisiti  di  accesso  al  finanziamento  cantonale  definiti  dalla  pianificazione   ospedaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  si    applica  a tutte   le    strutture  sanitarie  stazionarie,  pubbliche  e  private,  attive  nell’ambito  somatico  acuto,  psichiatrico  e   riabilitativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  disciplina  i  requisiti  di struttura  e di    processo  e gli  indicatori  di esito  che  le strutture  sanitarie  devono  rispettare   per   poter  esercitare   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a)  Consiglio  di  Stato  Art.  3  Il   Consiglio  di    Stato   è   competente   per  la    concessione   e la    revoca  dell’autorizzazione  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Dipartimento  Art.  4  1  Il  Dipartimento    della    sanità  e   della  socialità    (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione   e l’esecuzione  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si    avvale  della  collaborazione  scientifica  e tecnica  della  commissione  di    cui   all’articolo  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  stabilisce  e aggiorna  periodicamente  i  requisiti  strutturali,  di    processo  e   gli  indicatori  di    esito  mediante  apposite  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Medico   cantonale  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Medico  cantonale  esercita  la  vigilanza    secondo  quanto  stabilito  dalla  legge  sulla  promozione  della  salute   e   il   coordinamento  sanitario   del  18  aprile   1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si    avvale  della  collaborazione  dei  pertinenti  servizi   del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Commissione  cantonale  qualità  e   sicurezza  Art.  6  1  Il  Dipartimento  nomina  ogni  quattro  anni    i   membri  della    Commissione    cantonale  qualità  e   sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    compone  di    almeno  dieci  membri,   di    cui:  –   cantonale,  che  la    presiede  –   giurista   del  Dipartimento  –   medico   e un  infermiere  in    rappresentanza   del  settore  pubblico  –   medico   e un  infermiere  in    rappresentanza   delle   cliniche  private  –   rappresentante   della  direzione  di    una  struttura   pubblica  –   rappresentante   della  direzione  di    una  clinica   privata  –   esperto  di    qualità  e   sicurezza  –   rappresentante   dei  pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione  si    avvale  della  collaborazione  di un  segretario  scientifico  assicurato  dall’Ufficio  del  medico  cantonale  e può  far  capo  ad  esperti  e   periti  esterni,  previo  conferimento  di    mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   commissione  propone  la    definizione  e   l’adeguamento  dei  requisiti  di qualità   e   sicurezza   per  il  mantenimento  dell’autorizzazione  d’esercizio  e   funge  quale   organo  consultivo  del   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La     commissione     può  proporre  di  applicare     misure     riconosciute  a   livello     nazionale  e/o  internazionale  ad  eccezione  di    quanto  previsto  dall’articolo  13  capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  di struttura  Art.  7  L'autorizzazione   è   rilasciata   alle   strutture  che,  in    funzione  della   propria  missione  e delle  prestazioni  offerte,  dimostrano  di:  a)  di    personale  qualificato   in numero   sufficiente;  b)  un’organizzazione  adeguata  e   rispettare   i  diritti   dei  pazienti;  c)  di locali  e   dell’equipaggiamento   necessari   per  rispondere  alle  esigenze  di    igiene  e  sicurezza  dei   pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
                            Art.  8  1  La  direzione  della  struttura    è    rappresentata  dalla    direzione  amministrativa  e    dalla  direzione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  si    avvale  della   collaborazione   del  responsabile  delle  cure  infermieristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  designa   un  medico   referente   per  ogni  disciplina   offerta  nella   struttura  che  coordina  l’attività  del  personale  sanitario  del  proprio   servizio  e   assicura  la    condivisione  di    standard   minimi  in  ambito  diagnostico  e terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   direzione  designa  un  responsabile  qualità  e   sicurezza   dei  pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Essa  deve   in particolare:  a)  le  condizioni  strutturali  e   di  processo    necessarie  per  una  presa    a   carico    sicura  ed  dei  pazienti;  b)  le    premesse   necessarie  per  l’introduzione,  l’implementazione  e   la    gestione  di    un  di rilevamento  degli  eventi  avversi   e di gestione  dei  reclami  ai    sensi  dell’articolo  11;  c)  i  membri  della  Commissione  qualità  e   sicurezza  della  struttura,   rappresentativa  dei  settori  di attività  e delle   varie  professioni   attive  in    seno  alla  struttura;  d)  in    particolare  il rispetto  del  presente  regolamento  e   i  requisiti   imposti  dallo   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   direzione  amministrativa  è   in particolare   responsabile  di:  a)  la struttura   verso  il Dipartimento  e   assicurare  il   passaggio   di    informazioni;  b)  le    risorse  umane  per  numero   e formazione  adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   direzione  sanitaria  è   in    particolare  responsabile:  a)   corretta  tenuta  della  cartella   sanitaria   con   particolare   riferimento  alla   valutazione  della  della   presa  a   carico;  b)   creazione  e implementazione  di    un  supporto  di etica  clinica  secondo   l’articolo   12;  c)   coordinazione   del  gruppo   di    medici  referenti  delle   diverse  discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  infermieristica  Art.  9  Ogni  struttura  deve  designare  una    persona  responsabile  delle  cure  infermieristiche,  autorizzata  al    libero  esercizio,  con  un’esperienza   professionale  di    almeno  cinque  anni  e   con  una  formazione  in    gestione  sanitaria,  proporzionata   al    genere  di    attività  e dimensione  della  struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  persone   responsabili  Art.  10  La  struttura    designa,    proporzionatamente  alla  tipologia    delle  attività  svolte    e    alla  dimensione  della  struttura,   le persone  adeguatamente  qualificate  per  assumere  la    responsabilità,  laddove  presenti:  a)   farmacia   e/o  del  deposito   dei  medicamenti;  b)   laboratorio;  c)   ospedaliera  e   della  prevenzione  e   controllo   delle  infezioni;  d)   sterilizzazione;  e)   deposito  del  sangue  e   dei  prodotti  sanguigni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  qualità  e   sicurezza,  gestione  degli  eventi  avversi,  dei  reclami  e del  rischio  clinico  Art.  11  1  Ogni  struttura  implementa  un  sistema   di    rilevamento  degli  eventi  avversi   e   di    gestione  dei  reclami  in    un’ottica  costruttiva  e   di    miglioramento   continuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   responsabile  qualità  e sicurezza  dei  pazienti  gestisce  il sistema  qualità  e   sicurezza  e   promuove,  insieme  alla  direzione,  la  cultura  dell’errore    e    la  gestione  del  rischio    clinico  all’interno    della  struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    responsabile    qualità  e  sicurezza    è   coadiuvato  nella  gestione    del  rischio  clinico  e   nell’analisi  costruttiva  degli  eventi   avversi  dalla   commissione  di    cui   all’articolo  8   capoverso  5 lettera  c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Annualmente  viene  redatto  un  rendiconto  statistico  e   anonimizzato  dei  casi  trattati,  la tipologia  di  errori  e le    soluzioni  individuate  e,    su richiesta,  viene   messo  a disposizione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supporto  di etica  clinica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  1  Ogni  struttura  fa  capo    a   un  supporto  di  etica  clinica  secondo  quanto  stabilito  dalla  specifica  direttiva  del  Medico    cantonale,  onde    garantire  il   rispetto  dell’autodeterminazione  del  paziente,  delle  sue  direttive  anticipate  e   delle  decisioni  del  suo  rappresentante  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    supporto  di  etica  clinica    ha  inoltre  lo  scopo  di  garantire  la  difesa  dei  diritti  dei  curanti,  in  particolare  della  loro   autonomia  e dignità   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  garantisce   il  funzionamento  di    tale   supporto  e   la formazione   adeguata   del  personale  attivo  in    questo  ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  e   norme  di  qualità  esistenti  in  ambito  sanitario  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  direttive  di qualità  emanate  dalle  società  professionali  mediche  svizzere   così  come  quelle  dell’Accademia    Svizzera  delle  Scienze    Mediche  sono  applicabili    e   sono  parte  integrante  dei  requisiti  da  rispettare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Raccomandazioni  e   direttive  provenienti   da   altri   enti   possono  essere  sottoposte   al  vaglio  della  Commissione  cantonale   qualità  e   sicurezza  per  eventuale  integrazione  secondo  quanto  stabilito  dall’articolo  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  di processo  Art.  14  1  Ogni  struttura  dispone   di una  documentazione   relativa  alle  procedure   operative  atte  a  garantire  una   presa  a   carico  del  paziente  adeguata  e sicura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   documentazione  è   costantemente  aggiornata  e   accessibile  a   tutto  il   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   messa  a   disposizione  del  Dipartimento  su richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  della  qualità   delle  cartelle  cliniche  Art.  15  1  La  qualità  della  sanitaria    intesa  come  strumento  essenziale  nella  presa  a  carico  del  paziente,  deve  essere  regolarmente  monitorata  attraverso  audit  in  termini  di  completezza,  correttezza  e di    coerenza  relativamente  al problema  di    salute  evidenziato,   alle  cure  messe  in    atto  e   al progetto  terapeutico  pianificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Particolare  attenzione  è    da  porre  nella    verifica  della  tracciabilità  delle    informazioni    date  al  paziente  e   dell’espressione   del  suo  consenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicatori  di esito  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  struttura  è   tenuta  a  rispettare  il  contratto  nazionale    di  qualità  sottoscritto  con  l’Associazione  nazionale   per   lo    sviluppo  della  qualità  in ospedali  e   cliniche  (ANQ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commissione   di cui  all’articolo  6   può  proporre,  secondo  un  piano   quadriennale,  gli indicatori  di  esito   da   monitorare   e   definiti  in    apposite  direttive  dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autocontrollo
                            Art.  17  1  In  un’ottica    di  miglioramento    continuo  al  fine  di  assicurare  la  qualità  e   la  sicurezza  delle  prestazioni   erogate,   i  requisiti  di struttura   e   di    processo  e   gli  indicatori   di esito  devono  essere  verificati  in    un  processo  di autocontrollo  interno  regolare,   pianificato  e   documentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati   sono  messi  a   disposizione  del  Dipartimento  su  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  di  base  e   continua  Art.  18  1  Ogni  struttura  mette  a    disposizione    un  numero  di  posti  di  formazione  in  ambito  sanitario  e   amministrativo  e se  del  caso  in    altri  settori,  in    proporzione  alla  dimensione  e tipologia  della  propria  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   struttura  garantisce  al proprio   personale  un’offerta  di    formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  in  rete  Art.  19  Ogni  struttura  è   tenuta  a   essere  connessa  a un  sistema   informatico   per   lo    scambio  di  informazioni  sanitarie  securizzate  sui   pazienti  rispettose  della  protezione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eventi  maggiori  Art.  20  1  Nell’interesse   della  salute  della  popolazione   ogni  struttura  deve  garantire   la    continuità  e  il   proprio  funzionamento   interno  in    caso  di    evento   maggiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    struttura  dispone  di  strumenti  adeguati,  processi  e    canali    di  comunicazione    in  vista  del  coordinamento  di    eventi   maggiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    documentazione  adeguata,    che  definisce  i  processi  interni    e    la  collaborazione  a  livello  cantonale  è   presente  e   accessibile  al personale  in    ogni   momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  Le  strutture  sono   tenute  ad  adeguarsi  ai    requisiti  del  presente  regolamento  entro  due  anni  dalla  sua   entrata   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  22  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  il   1°  febbraio  2023.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  15.