Regolamento sulla protezione civile
                            Regolamento  sulla  protezione  civile  (RPCi)  (del  3   giugno  2008)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  protezione  civile  del   26  febbraio  2007  (LPCi),  1  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   cpv.  1   LPCi)  Art.  1  Il   Dipartimento  delle  istituzioni   è   l’autorità   competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla  protezione  civile  e   emana   le    necessarie   direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  cantonale  Art.  2  2  1  Il  Dipartimento  è   competente  per:  a)  e    il  coordinamento    di  tutti    gli  enti  che  si  occupano    dell’applicazione  delle  in materia  di    protezione   civile;  b)   quadriennale  per  l’istruzione  cantonale  e   regionale  per  quanto  di    competenza  del  c)   minimo  dei  militi  da  istruire;  d)  minime  per  ogni  formazione;  e)  per  le attrezzature,   l’equipaggiamento  e   i  veicoli  di valenza  cantonale  e   ne  coordina  acquisti;  f)  per   la realizzazione,  il   rinnovo  e   l’equipaggiamento   di    rifugi  e impianti;  g)  ai Comuni  per  la realizzazione  dei  rifugi  pubblici;  h)  dei  sistemi  d’allarme    e   dei  rifugi  pubblici,  riservate    eventuali  convenzioni  speciali  il   singolo  Comune.  Il   Dipartimento  può  delegare  tale  compito  alle   Regioni;  3  i)  del  controllo   dei  dati  delle   persone  tenute   a   prestare  il   servizio  di protezione  civile;  j)  di    chiamata  in servizio  dei  militi  e   le    modalità  riguardanti  le    sanzioni  disciplinari  nei  confronti;  k)  e i  requisiti  tecnici  supplementari  per  i  rifugi  e gli  impianti  da   realizzare,  rinnovare  equipaggiare;  l)  riguardanti  le    sanzioni  in    materia  di edilizia   di    protezione   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  esercita  le  proprie  competenze  considerando  in  particolare  le  necessità  delle  Regioni.  Capitolo   secondo  Organizzazione  della  protezione  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regioni  di  protezione  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                a. Comprensorio
                            Art.  3  1  Il  Cantone  è   suddiviso  in un  distaccamento  cantonale  e sei  comprensori  di protezione  civile  regionali  (Regioni   di    protezione  civile)   nelle  forme  previste  dalla  legge.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comprensori  delle  Regioni   di    protezione  civile   sono   i  seguenti:  a)  TreValli:  Distretti  di Riviera,   Leventina   e Blenio;  b)  Bellinzonese:  Distretto  di    Bellinzona,   escluso  il Comune  di    Isone;  5  c)  Locarno   e Vallemaggia:  Distretti  di    Locarno  e   Vallemaggia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    6.7.2022;  in vigore  dal  8.7.2022  -  BU  2022,   185.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  R    6.4.2022;   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Lugano-Campagna:  Circoli  della  Magliasina,  Sessa,  Breno,    Capriasca,  Taverne  e  escluso  il Comune   di    Muzzano,  Comuni   di    Cadempino,   Cureglia,   Lamone  e Isone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  e)  Lugano-Città:  Comuni  di  Lugano  e  Muzzano,  Circoli    di  Paradiso    e   Vezia,  esclusi  i  di    Cadempino,  Cureglia  e   Lamone;  7  f)  Mendrisiotto:  Distretto  di    Mendrisio  e   Circolo  del  Ceresio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Regioni  suddividono  il   loro  territorio   tenendo  conto  delle  direttive   federali   e   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Compiti  Art.  4  8  La  Regione   esercita  tutte   le    attribuzioni   che  la    legge   assegna   ai Comuni,  riservato  quanto  previsto  dall’art.  7,    e   in    particolare:  a)  la  realizzazione  e  il   rinnovo  degli  impianti  secondo  la  pianificazione  cantonale,  in  con  il Dipartimento;  b)   gli  impianti  e, su  accordi  regolati   in    apposite  convenzioni  con   il  singolo  Comune,   i  rifugi  e   i  sistemi   d’allarme,  giusta  l’art.  2   cpv.  1   lett.  h,    seconda   frase;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  c)  dal    profilo  tecnico  la  realizzazione  e    il   rinnovo    delle    costruzioni  di  protezione  civile,  le    direttive  federali  e   cantonali;  d)  e    promuove  i   quadri  e    gli  specialisti    secondo  le  direttive  federali  e    cantonali  di  civile;  e)  a   disposizione  il personale  necessario  per  l’istruzione,   la cui   organizzazione   è   definita  da  convenzione   con  il   Cantone;  f)  e   pubblica  gli avvisi  di    chiamata   per  i  servizi  di istruzione  (rapporti,   corsi,  esercizi);  g)  sulla  base  delle  direttive  del  Dipartimento,  le    formazioni   di intervento;  h)  tempestivamente   al  Dipartimento  ogni   infrazione  alle  prescrizioni   federali  e cantonali  materia;  i)   il collaudo  dei  rifugi  obbligatori;  j)  al    Dipartimento   i  dati  della   pianificazione  e   attribuzione  per  la gestione   dei  rifugi  (PIAT);  k)  periodicamente  la  prontezza  operativa  e  la  manutenzione  dei  rifugi    e  degli  impianti  le    direttive  federali  e   cantonali;  l)     le  formazioni     che  devono  garantire  costantemente  la   prontezza     operativa,  il servizio  di    picchetto;  m)  nel  contesto  di    un  intervento  d’urgenza   pianificato,  il   tempo  di servizio  del  personale  dell’Organizzazione   di  PCi  e   ne  dà  comunicazione  al Dipartimento  unitamente  richiesta  di autorizzazione.  Ad  intervento  concluso,  la Regione  fornisce  al    Dipartimento   un  del  tempo  di servizio  effettivamente  prestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.    Collaborazione  con  gli  altri  partner  della  protezione   della  popolazione  Art.  5  A    favore  degli  altri  enti,  in  particolare  per  i  partner    della  protezione  della  popolazione,  essa  esegue  i  preparativi   e   svolge  anche  le    seguenti  attività:  -    allestimento    posti  comando  e    sale  di  condotta,  messa  a    disposizione  di  aiuti  alla  e   addetti   stampa;  -  collaborazione    nella    gestione  dell’evacuazione,  allestimento  e  gestione  di  centri  supporto  a   strutture   socio-sanitarie;  -  beni  culturali:  collaborazione  e   supporto  tecnico;  -  messa  a disposizione  di    formazioni  in    base  alle   richieste  dei  partner  e   alla   tipologia  -  messa  a   disposizione  e   gestione   di  materiale,  costruzioni  protette  e   infrastrutture  di  sussistenza  e   trasporti  in generale;  -   compiti:  messa   a   disposizione  di    militi  o   formazioni  specialistiche  per  compiti  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Rapporto  annuale  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Regione  presenta  al    Dipartimento  un  rapporto  annuale  sull’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  ne  fissa  le modalità  e   i  contenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comuni:  compiti  Art.  7  1  Il  Comune  è competente  per:  a)   con   il Dipartimento  il  piano  delle  realizzazioni  dei  rifugi  e curarne  l’aggiornamento;  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett.   modificata  dal  R    6.7.2022;  in vigore  dal  8.7.2022  -  BU  2022,   185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  e   gestire  i  rifugi  pubblici;  c)    con  la  Regione  per    la  realizzazione  degli  impianti  sulla  base  delle  pianificazioni  e   regionale;  d)   con  la Regione  e   il   Cantone  nell’allestimento   della  pianificazione  della  gestione  dei  fornendo  i  necessari  dati  e   documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   attribuzioni   di    cui   al    capoverso  1   lettera  b   possono  essere  affidate  alle  Regioni  con  un   accordo  tra  le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  Comune  sono  inoltre  assegnati  i  compiti  seguenti:  a)  la popolazione  in    tempo  di    pace;  b)  ogni  modifica   o   variante  effettuata  dal  proprietario  nella  realizzazione  progetto  di costruzione  per   il quale  è   stata  rilasciata   la licenza   edilizia;  11  c)  al  Dipartimento  tutte    le  notifiche  concernenti  gli  interventi    edili  che  i  proprietari  di  intendono   effettuare;  12  d)  al    Dipartimento  ogni   abuso  in    materia  di    edilizia  di    protezione  civile;  13  e)  la  sospensione  dei  lavori  in  caso  di  mancato  tempestivo  versamento  dei  contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  f)  al    Dipartimento  ogni   abuso  in    materia  di    edilizia  di    protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  dei  Presidenti  e   dei  Comandanti  delle  Regioni  di  protezione   civile  Art.  8  15  1  Il  Dipartimento   e   le    Regioni  costituiscono  la    Conferenza  dei  Presidenti  e dei  Comandanti  delle  Regioni  di    protezione   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Conferenza   è presieduta  dal  Direttore  del  Dipartimento  e si    riunisce   almeno  una  volta   all’anno  per  discutere  temi  di portata   generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  di  protezione   civile   (CCPCi)  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento   nomina  una  Commissione  cantonale  di    protezione  civile   per   l’esame  di  problemi  generali  e ne   definisce  compiti  e   competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  cantonale  è    composta  dal  Capo    sezione  del  militare  e    della  protezione    della  popolazione  e   dai  Comandanti  delle   Regioni  di    protezione  civile.  Capitolo   terzo  Militi  e   istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Volontari  e   naturalizzati  Art.  10  1  Il  Dipartimento,     sentito  il  parere  della  Regione  interessata,  decide  in  merito  all’incorporazione  quale  volontario  nella  protezione    civile.  L’incorporazione    è    concessa  quando  necessaria  per   completare  gli  effettivi  o per   garantire  esigenze  particolari.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  naturalizzati   a partire  dal   24°   anno   di    età  sottostanno  agli  obblighi   di protezione  civile.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    decisione  d’incorporazione    è    subordinata  all’apprezzamento  medico,  obbligatorio  per  tutti    i  candidati,  che  si    svolge  al Centro   di    reclutamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proscioglimento  anticipato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  LPCi)  Art.  11  Il   Dipartimento  decide  il   proscioglimento  anticipato  dei  militi  conformemente   ai  requisiti  previsti  dalla  legislazione   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  dipartimentali  Art.  12  19  Il  Dipartimento   emana  le necessarie   disposizioni  per  l’istruzione,  l’equipaggiamento  e   le  attrezzature  speciali,  conformemente  alle   prescrizioni  delle  norme  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
                            (art.  15  LPCi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Lett.  modificata  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  modificata  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istruzione  dei  militi  incorporati  nella  protezione  civile  si    compone  dei  seguenti  moduli:  –  –  complementare;  –  quadri;  –  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   esiste  il   diritto  ad   accedere   automaticamente  all’istruzione  specialistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  stabilisce  i  contenuti  dell’istruzione  e   ne  sorveglia  l’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cambiamenti  di  funzione  e di incorporazione  Art.  14  1  Il  Dipartimento,  sentita  la  Regione    interessata,  modifica  la  funzione  iniziale    del  milite  fino  al termine  di    un’eventuale  seconda  istruzione  di base.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   cambiamento   di    Regione  avviene  per   decisione   delle  Regioni   interessate,  con   comunicazione  al  Dipartimento.  Capitolo  quarto  Formazioni  specialistiche  e   di  intervento  Art.  15  ...  23
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
                            Art.  16  24  1  I  costi  per   il   finanziamento   di  quanto  previsto  dall’art.   48  cpv.  1   LPCi   sono  ripartiti  tra  Regioni  e   Cantone  dando  priorità  alle  formazioni  di    primo   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi  per  l’impiego  ordinato  dalla   Regione  di protezione  civile  sono  a   carico  di    quest’ultima,  quelli  ordinati  dal   Cantone  o da  altre  Regioni,  al di    fuori  del  comprensorio  regionale  sono,   per  principio,  a  carico  di    chi  ha  ordinato  l’intervento;  in    casi   eccezionali,  il   Cantone   può  assumersi  tali  oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazioni  agli   Stati  maggiori  (SM)  Art.  17  25  I  militi  della  protezione  civile  possono  essere  chiamati,    previo  accordo  tra  le  istanze  cantonali  e   regionali  interessate,   per   il   tramite  dell’organo   responsabile  della   convocazione  in    seno  all’appartenenza  del  milite,  a    far  parte  dello    Stato  maggiore  cantonale  di  condotta,  dello  Stato  maggiore  regionale  di    condotta   o   dello  Stato   maggiore   degli  Enti  di Primo  Intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stato  maggiore   della   protezione  civile  Art.  18  26  Se  le    circostanze   operative  lo    giustificano,  il   Cantone  può  fare  capo  alle  Organizzazioni  regionali  di  protezione    civile  per  la  gestione  dell’evento  o    per  l’organizzazione    di  esercitazioni;  questo  Stato  maggiore  può  essere  completato  con  elementi  dei  partner.  Capitolo  quinto  Costruzioni   protette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zone  di valutazione  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  raccolta  dei  dati  e   la  determinazione    delle  zone  di  valutazione  sono  aggiornate  di  regola  ogni   cinque  anni.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    zone    di  valutazione    possono  essere  in  casi    eccezionali  estese    oltre  i   confini  comunali    se  attraverso  questa  operazione  si    ottiene  una  compensazione  ottimale   dei  posti  protetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   fabbisogno  di posti  protetti  nelle  zone  di    valutazione  è   coperto  quando   esiste  un   posto   protetto  completo  a   disposizione  di ogni  abitante  con  dimora  fissa  secondo  le    normative  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistemazione,  equipaggiamento  e   infrastrutture  dei  rifugi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato   dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2022,  87;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                561.
                            23  Art.  abrogato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proprietari  di  immobili    e    locatari    devono  sistemare  i  rifugi  ed    equipaggiarli    con  il  della  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari  di  immobili  e   locatari  devono  tollerare  infrastrutture  ed   attrezzature,  in particolare   gli  impianti  tecnici  d’allarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sopralluoghi
                            Art.  21  1  I  proprietari  e   i  possessori  di    immobili  sono  tenuti  a consentire  sopralluoghi  effettuati  da  funzionari  cantonali  e   regionali   così  come  da  militi  della   protezione  civile   per  il   controllo  dei  rifugi  e  dei  sistemi  d’allarme.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le     persone  che  effettuano  il  controllo  devono  essere  in  possesso  di  un     documento  di  legittimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     proprietario  dell’immobile  deve  essere  preventivamente     avvisato  e   può  presenziare  al  sopralluogo;  lo    stesso  informa  l’eventuale  possessore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raggruppamento  di  rifugi  Art.  22  Per  assicurare  entro  un  congruo  termine  la    realizzazione  di    rifugi  collettivi,  il proprietario  è  tenuto    a   fornire  una  garanzia  finanziaria  per  l’importo  pari  al  costo  di  realizzazione  del  rifugio,  ritenuto  comunque  che  la  garanzia  deve  ammontare    almeno  alla  somma  dei  contributi  sostitutivi  corrispondenti  ai posti  protetti  da  realizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaudo
                            Art.  23  1  Per   l’esecuzione  del  collaudo  il   Dipartimento  fissa   una  tassa  da  versare   alla  Regione  che  effettua   il   collaudo.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  collaudo  deve    essere  ripetuto  poiché  la  costruzione  non  ottempera    le  condizioni  tecniche  stabilite  dalla   legislazione  e   dalle  prescrizioni  in    materia,  la    tassa  è   nuovamente  dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   collaudo  non  può   essere  eseguito  per   impedimenti  causati  dal  proprietario,  l’ente  incaricato  fattura  le    spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controlli  periodici  Art.  24  Le  Regioni  controllano  periodicamente  la  prontezza  operativa  e    la  manutenzione  dei  rifugi  e   degli  impianti   e   la    loro  conformità  con   le esigenze   tecniche   minime  stabilite  dalla  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifugi  pubblici  o   impianti  di  protezione  in  edifici  privati  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  il   consenso  del   Dipartimento,  i  Comuni   e   le Regioni   possono  realizzare  costruzioni  protette,  in    particolare   rifugi  pubblici,  in    edifici   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tale  caso   l’ente  pubblico  sottoscrive  con  il   privato  una  convenzione  che  ne  regola  la    proprietà,  l’uso  in tempo   di pace  e   la manutenzione;  la    convenzione   deve  essere   approvata  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifugi  pubblici  per   più   Comuni  Art.  26  1  In  zone     particolarmente  carenti  in  posti  protetti  il  Dipartimento  promuove     la  collaborazione  tra  Comuni  per  la    realizzazione  congiunta  di    uno  o   più  rifugi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tal  caso  viene  sottoscritta  una   convenzione   che  ne  regola  la proprietà,  l’uso  in tempo  di pace  e  la  manutenzione;   la    convenzione  deve  essere  approvata  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Soppressione  di  rifugi  Art.  27  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  eventuali  sussidi  cantonali  e    comunali  devono  essere  restituiti  se  il   rifugio  non  adempie  i  requisiti  minimi  richiesti  dalle   normative   federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari  sono  tenuti  al versamento  di    un  contributo  sostitutivo  pari  ai posti   soppressi  se  il rifugio  non  adempie  i  requisiti  minimi   richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  28  1  La  tassa  della  decisione  di esonero  e   di    riesame  è   dovuta  dal  titolare  del  permesso  di  costruzione  e   è   incassata   dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone,   per  le decisioni   riguardanti  proprie  iniziative   edili,  è   esonerato  dal  pagamento  della  tassa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tassa  per   ogni  collaudo  è   dovuta  dal  proprietario   dell’immobile  alla  Regione  che  ne   esegue  il  collaudo.  Capitolo  quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  33  Art.  28a  ...  34  Capitolo  sesto  Contributi   sostitutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  e Incasso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  35  cpv.  1   LPCi)  Art.  29  35  1  Il  Dipartimento  fissa  l’ammontare  dei  contributi  sostitutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  fissa   all’inizio  di ogni  anno  i  contributi   sostitutivi   a dipendenza  del  numero   dei  posti  protetti  obbligatori   dei  rifugi   e   ne  dà  pubblicazione  sul   Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   fatturazione  e   l’incasso  dei   contributi   sono   compito  del  Cantone.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  37
                        
                        
                    
                    
                    
                Impiego
                            (art.  36  LPCi)  38  Art.  30  1  L’impiego  dei  contributi  sostitutivi  deve  essere  approvato  e autorizzato   dal  Dipartimento,  il  quale   tiene  il   controllo   dei  contributi  sostitutivi  incassati,  conservati   e   spesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  di    impiego   dei  contributi  sostitutivi  deve  essere  inoltrata   dalla  Regione  al    Dipartimento  corredata  di  tutta  la  documentazione  necessaria,  in  particolare  delle  offerte  per  le opere  edili  o   di  acquisto.  La  Regione   deve  comprovare  il rispetto  delle   norme  sulle   commesse  pubbliche.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  effettua  gli  accertamenti  necessari    e  formula  il   suo  preavviso  per  l’utilizzo  dei  contributi  sostitutivi.   Se   mancano   i  presupposti   per   un  preavviso   favorevole,  il   Dipartimento  informa  il  richiedente.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   versamento  dei   contributi   sostitutivi  è   condizionato   dal  rilascio  di    un  preavviso   favorevole  ai    sensi  dei  cpv.   2   e   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  impieghi  Art.  31  42  Il  Dipartimento  definisce  le  priorità  sull’impiego  dei  contributi    sostitutivi    per  i   compiti  definiti  dall’art.  62  cpv.   3   LPPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzo  dei  fondi
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Capitolo  abrogato   dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal   1.1.2022  -  BU   2022,  87;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                561.
                            34  Art.  abrogato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Norma  transitoria  introdotta  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria   dell’articolo  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riversamento  dei  contributi  sostitutivi  decisi   fino  al 31  dicembre  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            I  Comuni  riversano  alle  Regioni,  al  più  tardi  entro  il   30  giugno  2017,  i  contributi    sostitutivi    in  giacenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            decisi  fino  al  31  dicembre  2011;  il  riversamento    può    avvenire  in  rate    annuali  di  almeno  un  quarto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’importo,  con  scadenza   alla  fine  di giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  riversano  alle  Regioni  i  contributi  sostitutivi  in  giacenza    decisi    tra    il  1°  gennaio  2012  e   il   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dicembre  2013;  il   riversamento  ha  luogo  entro  il 30  giugno  2014.  Per   gli  anni  seguenti  fino  al conguaglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  2018,  il   riversamento  avrà  luogo  ogni   anno  entro  il 30  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Regioni  riversano   al    Cantone  i  contributi  sostitutivi  decisi  tra   il   1°  gennaio   2012  e il   31   dicembre   2013;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            il  riversamento,  di cui  al cpv.   2,    ha  luogo  entro  ogni   30  luglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  abrogato   dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,   561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Nota  marginale  modificata  dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  introdotto  dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal   1.1.2022   -  BU   2022,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  introdotto  dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal   1.1.2022   -  BU   2022,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  introdotto  dal  R    6.4.2022;  in    vigore  dal   1.1.2022   -  BU   2022,  87.
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                561.
                            Art.  31a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per     i    rifugi  pubblici  e   il  rinnovo  dei  rifugi  obbligatori,  i    fondi  sono  prelevati  a)   conto   contributi   sostitutivi  della  Regione   di    PCi  versati   nel  Comune  dove  è   ubicato  il   rifugio;  b)   Fondo   contributi   sostitutivi  del  Cantone  dall’importo   disponibile  del  Comune  dove  è ubicato  rifugio;  c)   conto  contributi  sostitutivi  della   Regione   di    PCi  dall’importo  disponibile  in percentuale  di    quei  con   un  grado   di copertura  superiore  al    100%;  d)   Fondo  contributi   sostitutivi  del   Cantone   dall’importo  disponibile;  e)   mezzi   propri  del  Comune  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  compiti    definiti    dall’art.  62  cpv.  3    LPPC  a    favore  di  una  Regione,  i  fondi    sono  prelevati  sussidiariamente:  44  a)    conto    contributi  sostitutivi  della    Regione    dall’importo    disponibile  in  percentuale    di  quei  con   un  grado   di copertura  superiore  al    100%;  b)   dal  fondo  del  Cantone  dall’importo  disponibile;  c)   mezzi   propri  della  Regione  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i   compiti  definiti  dall’art.  62    cpv.  3  LPPC  a  favore    del  Cantone,  i  fondi  sono  prelevati  sussidiariamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  a)   Fondo  contributi   sostitutivi  del   Cantone   dall’importo  disponibile;  b)   mezzi   propri  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  impiego  dei  contributi  sostitutivi  Art.  32  46  I  contributi  sostitutivi  sono  versati  al    beneficiario  al    termine  delle   prestazioni  riconosciute,  dietro  fattura   e   liquidazione  finale   controllata  e approvata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidio  per  interventi  Art.  32a  47  1  Chi  effettua  degli  interventi  in  un  rifugio    pubblico  o   impianto  per  l’utilizzo  in  tempo  di  pace  inoltra  una  domanda   scritta  al    Dipartimento  per  l’ottenimento  di    un  sussidio  cantonale  per  la  costruzione,  il   rimodernamento   o   la    trasformazione  di detta  struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La      domanda,  corredata  dalla      dovuta  documentazione  deve  essere      inoltrata  prima  dell’approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  è   concesso  al    massimo  nella  misura  del  30%  e viene  finanziato  tramite  il  fondo  cantonale  dei  contributi   sostitutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidio  per  acquisti  Art.  32b  48  1  La  Regione   può  inoltrare  una  domanda  scritta  al  Dipartimento  per  l’ottenimento  di  un  sussidio  cantonale   per   l’acquisto   dell’equipaggiamento  o   di    materiale   di    valenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda,    corredata    dalla  dovuta  documentazione  deve  essere    inoltrata  prima  che  la  spesa  venga  sottoposta  per  autorizzazione  al Consorzio  di    PCi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  è   concesso  al    massimo  nella  misura  del  30%  e viene  finanziato  tramite  il  fondo  cantonale  dei  contributi   sostitutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidio   non  viene   concesso  per   i  costi  di    manutenzione,   aggiornamento,   collaudi,   certificazioni  o  stoccaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   vendita   o   la messa   fuori   uso  del  materiale  acquistato   tramite  sussidio  cantonale  deve  essere  autorizzato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  33  49  Contro  le decisioni  in    materia  di contributi  sostitutivi  è   data  facoltà   di ricorso  al    Consiglio  di  Stato  entro  il termine   di 30  giorni   dalla   notifica.  Capitolo   settimo  Surrogazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inadempienza  del  Comune  e   della  Regione
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  introdotto  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Frase  modificata  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Frase  modificata  dal   R    6.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    6.4.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dal  R    6.4.2022;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.  modificato  dal  R    6.4.2022;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,   87;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                115.
                            Art.  34  1  In  caso  di  inadempienza  del    Comune  o    della  Regione  nell’esecuzione    delle    misure  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  tale  termine  scade  infruttuosamente,  il Dipartimento  adotta  le    misure  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  oneri   sono  a   carico   dell’ente  inadempiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inadempienza  dei  privati  Art.  35  1  In  caso  di inadempienza  di    un  privato  nell’esecuzione   delle  misure  ordinate  in    materia  di  costruzioni  di  rifugi,  del    loro  equipaggiamento  ed  arredamento  e  della    loro    manutenzione,  il  Dipartimento  fissa  un  congruo   termine  per  la    realizzazione  delle  misure  correttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il termine   assegnato  scade  infruttuosamente,  il Dipartimento  adotta  le misure  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  sono  a   carico  del  proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la realizzazione  del  rifugio  non  è   più  possibile,  il proprietario  è   tenuto  a versare  al  Cantone  il  contributo  sostitutivo  e l’eventuale  multa.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimane  riservato  il   procedimento  penale.  Capitolo  ottavo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  36  Sono  abrogati:  -  del  1°  febbraio  1994  sulla  protezione  civile;  -  esecutivo   del   23  marzo  2004  sulla  protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  37  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° luglio  2008.  Pubblicato  nel   BU  2008  ,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  561.