Regolamento della legge tributaria
                            Regolamento  della   legge  tributaria  (RLT)  1  del  18  ottobre  1994  (stato   1° gennaio  2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  322  della  legge  tributaria  del  21  giugno  1994   (LT),  decreta:  Capitolo  I  Imposizione   delle   persone   fisiche  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  deducibili   degli  immobili   appartenenti   alla   sostanza  privata  (art.  31   LT)  Art.  2  1  Invece  della  somma  effettiva  delle  spese    e    dei  premi    concernenti  i   beni  immobili  appartenenti  alla  sostanza   privata,  il   contribuente  può  far  valere  le    seguenti  deduzioni   complessive:  a)  del  reddito   lordo  dell’immobile  (pigioni   o   valore  locativo)   se,  alla   fine  del  periodo  fiscale,  risale  al massimo  a   10  anni   prima;  b)  del  reddito   lordo  dell’immobile  (pigioni   o   valore  locativo)   se,  alla   fine  del  periodo  fiscale,  ha  più  di 10  anni.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni    periodo  fiscale    e    per  ognuno    dei    propri  immobili,  il   contribuente  può    scegliere  tra  la  deduzione  dei  costi   effettivi  e   la    deduzione   complessiva.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non    è  possibile  avvalersi  della  deduzione    complessiva  per  beni    immobili    utilizzati  da  terzi  principalmente  a fini  commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Divisione    delle  contribuzioni  stabilisce    le  spese  di  manutenzione,    i  premi  di  assicurazione,    le  spese  di  amministrazione  e    gli  investimenti  destinati  al  risparmio  di  energia  e  alla  protezione  dell’ambiente  che  sono  deducibili,  tenendo  conto  delle  ordinanze  emesse  in  materia  di  imposta  federale  diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  37c  LT)  Art.  2a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassazione  separata    dei  redditi  equivalenti    agli  investimenti  è    concessa    solo  su  presentazione,  da  parte    del  contribuente,  dell’attestazione    di  cui  all’art.  5a  cpv.  4,  rilasciata  dall’Ufficio  dell’amministrazione  e  del  controlling  della  Divisione  dell’economia,  che    certifica  l’adempimento  da  parte  della  società  dei  requisiti   sanciti  all’art.  5a  cpv.  1-3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   limite  minimo   di  50'000   franchi  può  essere  adempiuto  anche  con   investimenti  in  più  società  di  capitali  o   cooperative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   limite  complessivo   massimo  dell’importo  tassato  separatamente  presso  l’investitore  è di 800'000  franchi  per  periodo   fiscale.  Art.  3-4  ...  6  Capitolo   II  Imposizione   delle   persone  giuridiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esenzioni  (art.  65  LT)  Art.  5  1  Per   ottenere  il riconoscimento   di    esenzione  dall’imposta,  le persone  giuridiche  di    cui  alle  lettere  f) e   g)  dell’art.  65   LT   devono  presentare  richiesta   scritta  all’Ufficio   giuridico  della  Divisione  delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2020,  371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  abrogato  dal  R    18.11.2015;  in    vigore  dal   1.1.2016   -  BU  2015,   582;  precedenti  modifiche:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            467;  BU  2009,   537;   BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.  modificato  dal  R   17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014   - BU   2013,   554;   precedente  modifica:   BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                467.
4
                            Cpv.   modificato  dal  R    16.6.2009;  in vigore   dal  1.1.2010  - BU  2009,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dal  R    20.6.2018;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2018,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  abrogati  dal  R    9.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010   a   partire  dal  periodo  fiscale  2010  -  BU  2009,  537.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  37c,  87  cpv.  1bis  e 1ter,   89,  155  cpv.  4   LT)  Art.  5a  8  1  Sono  considerate  innovative  (start-up),   le società  di    capitali  o   cooperative  :  a)   hanno  ricevuto  un  premio  dal   concorso  “start  up  award”  promosso  dalla   Fondazione   i W.A.  Vigier;  b)    hanno  ricevuto  un  premio  dal  concorso  “  Swiss    economic  award”    promosso  dallo    Swiss  Forum;  c)   hanno   concluso  la fase  B   o   la fase  C    del  programma  Innosuisse  Startup  coaching  (ex  CTI  /  CTI  Label);  9  d)   sono   fra  le    dieci  finaliste  del  programma   Boldbrain  (ex  StartCup   Ticino);  e)   hanno   partecipato   all’intero  programma  Venture  Kick;  f)   hanno   partecipato   all’intero  programma  Kickstart  Accelerator;  g)   hanno   partecipato   all’intero  programma  Masschallenge;  h)  la    società  TiVenture  SA,   Lugano,   acquista  o   sottoscrive   una  partecipazione  nel  capitale  o   sociale;  10  i)   sono   state  accreditate  come  spin-off  ufficiali  da  uno  dei  due  politecnici   federali;  11  j)  la  fondazione  Swiss    Entrepreneurs  Foundation,  Bern,  acquista  o  sottoscrive  una  nel  capitale  azionario   o   sociale.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agevolazione  è  concessa  solo  per    i   primi    tre  periodi  fiscali  a  partire  dal  momento  in  cui  le  condizioni  indicate  al    cpv.  1 risultano  adempiute.  Per  il computo  dei  tre   periodi   fiscali,  l’anno  in    cui  si  realizzano  le    condizioni  vale   quale   primo  periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   possibile usufruire dell’agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   dell’amministrazione  e   del  controlling   della   Divisione  dell’economia  rilascia  le necessarie  attestazioni  che  devono  essere   allegate  alla  dichiarazione  fiscale  per   ottenere  le    agevolazioni  di cui  agli  articoli  37c,  87  cpv.    1bis,  89  e   155  cpv.    4   della  legge  tributaria.    Esso  tiene  un    registro  delle  aziende  alle   quali  ha   concesso  le    attestazioni.  Quest’ultime  sono  rilasciate,  su  richiesta,  alle  aziende  menzionate  al    cpv.  1, le quali  sono  a   fornirne  copia   ai    propri  investitori   ai    fini  delle  agevolazioni  previste  agli  art.  37c  e 155  cpv.  4   LT.  In casi  eccezionali   e   su comprova  di  un  interesse  degno  di  protezione,  l’Ufficio  dell’amministrazione  e  del  controlling  della    Divisione    dell’economia  può  rilasciare  le    attestazioni  direttamente  agli   investitori.  Capitolo  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  13  Art.  6-7  ...  14  Capitolo   IV  Imposizione  degli   utili   immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  alla  riscossione  dell’imposta   sugli  utili  immobiliari  (art.  243a  LT)  15  Art.  8  Si  rinuncia  alla    riscossione  dell’imposta  sugli    utili  immobiliari  quando  la  stessa  risulta  inferiore  a   fr.  30.--.  Capitolo  V  Imposizione  delle  successioni  e   donazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esenzione  dall’imposta  di  successione  e   donazione  (art.  154  LT)  Art.  9  Per  ottenere  il   riconoscimento  di    esenzione  dall’imposta  di    successione   e   donazione,  le  persone  giuridiche  di    cui   all’art.  154  cpv.  1 lettera  d)  e   cpv.  3 LT  devono  presentare  richiesta  scritta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Cpv.  abrogato  dal  R 17.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,  554;   precedente  modifica:   BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                467.
                            8    Art.  introdotto   dal  R    20.6.2018;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2018,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    30.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    13.5.2020;   in vigore  dal  15.5.2020  - BU  2020,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  introdotta   dal   R    13.5.2020;  in    vigore   dal  15.5.2020  -  BU  2020,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  introdotta   dal   R    13.5.2020;  in    vigore   dal  15.5.2020  -  BU  2020,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Capitolo   abrogato  dal  R    2.12.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021   - BU  2020,  371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2000;  in    vigore   dal  1.1.2001  - BU  2000,  406.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retribuzione  dei  delegati  comunali  (art.  169   segg.  LT)  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  dei  delegati  comunali  sono  retribuite  come  segue:  fr.   50.--  per  ogni  intervento  per  l’apposizione  o   la    levata  dei  sigilli;  fr.  100.--  per  l’allestimento  di    ogni   inventario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    delle  imposte  di  successione    e  donazione  procede  annualmente  al  conteggio    e  al  versamento  della  retribuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apposizione  dei  sigilli  (art.  170  LT)  Art.  11  1  Se  qualcuno  si  oppone  all’apposizione  dei  sigilli  prevista  dall’art.    170  LT,  il  delegato  comunale  può  chiedere  l’intervento   della  polizia  per   l’esecuzione  del  suo  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   informa  immediatamente   dell’accaduto   l’Ufficio   delle  imposte  di successione   e donazione  per  l’eventuale  azione  penale  di cui  agli  art.   257  e   seguenti  LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  dell’inventario  (art.  176  LT)  Art.  12  L’inventario  deve  contenere:  a)  le  informazioni  di  carattere  generale  e    particolare  concernenti  le  persone  e  gli  oggetti  nella  procedura  d’inventario,   di    tassazione  e   di    esazione;  b)  ivi  comprese  le prestazioni   assicurative  in    capitale,  nonché  i passivi  di    pertinenza  delle  obbligate  alla   notifica;  c)   necessarie  allo  scioglimento   del  regime  matrimoniale  ed  alla  determinazione  delle  quote  imponibili;  d)   richiesta  dall’Ufficio  delle  imposte  di successione   e   donazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  alla  riscossione  dell’imposta   di  successione  e   donazione  (art.  243a  LT)  Art.  12a  16  Si  alla  riscossione  dell’imposta  di  successione  e    donazione  per  ogni  quota  ereditaria,  legato  o donazione  quando  la    stessa  risulta  inferiore  a fr.  30.--.  Capitolo   VI  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  (art.  179  LT)  Art.  13  Al  Dipartimento  delle  Finanze  e   dell’Economia  è  affidata    la  vigilanza  sull’applicazione  della  legge  tributaria  e della  Legge  sull’imposta  di    bollo  e   sugli  spettacoli  cinematografici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di applicazione  (art.  180   LT)  17  Art.  14  18  1  Quale  autorità   di    tassazione  sono  designati  i  seguenti  uffici:  a)  circondariali  di  tassazione  per  le  imposte  sul    reddito,  sulla    sostanza  e  sugli  utili  delle   persone  fisiche.  Essi   sono   competenti  anche  per  la    decisione  di    tassazione  ai  degli   articoli  108,  109  e   118   e   119  LT;  19  b)   di tassazione  delle  persone  giuridiche  per  le    imposte   sull’utile,  sul  capitale,  immobiliare  sugli  utili  immobiliari  delle  persone  giuridiche;  c)    delle  imposte  alla  fonte  e   del  bollo  per    le  imposte  alla  fonte  di  determinate  persone  e giuridiche  e per  statuire  sull’adempimento  dei   requisiti  per  la    quasi  residenza  ai    sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  LT;  20  d)    delle  imposte    di  successione  e    donazione  per  le  imposte    sulle  successioni  e  sulle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    multe  per  violazione  degli  obblighi    procedurali    (art.  266  cpv.  1   LT)  sono  di  pertinenza  delle  autorità  di tassazione  e   degli  altri  uffici  competenti  per  materia;   i  ricuperi  d’imposta   (art.   236  LT),   le  procedure  semplificate   di    ricupero   d’imposta   per  gli  eredi  (art.  238a  LT),  le    autodenunce  esenti   da  pena  (art.  258   cpv.  3   e   265a  LT)  e   le    altre  procedure   penali  amministrative   (art.  266  cpv.  2   LT)  sono  di  competenza  dell’Ufficio  delle  procedure   speciali,   salvo  nei   casi  di    contravvenzioni  fiscali   di    lieve  entità  (procedura  semplificata  per  casi  bagattella)    che  possono    essere    decisi    anche  dalla  competente  autorità  di    tassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dal  R    19.12.2000;  in vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  406.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    30.11.2016;  in vigore  dal  1.1.2017  - BU  2016,  500;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                582.
                            19  Lett.  modificata  dal  R    2.12.2020;   in vigore  dal  1.1.2021  -  BU   2020,  371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dal  R    2.12.2020;   in vigore  dal  1.1.2021  -  BU   2020,  371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  La  procedura  semplificata  per  casi   bagattella  è   applicabile,  di    principio,   a   tutti  i casi  di    lieve   entità  di  cui   agli   art.   258  cpv.   3, 258   cpv.  4,    258  cpv.   1-2,  259  e   238a  LT,  ove  il  contribuente,  rispettivamente  l’erede,  abbia  chiesto  l’applicazione  di questa  procedura,  abbia   firmato  il   verbale  di audizione  e   gli  importi  non   dichiarati  non  superino  (condizioni   cumulative):  a)  –   di reddito  lordo  non  dichiarato,  per  ogni   periodo  fiscale,   per  un   massimo,   nei  periodi  non  prescritti,  di fr.  100’000.–;  b)    di  sostanza    lorda    non  dichiarata,  per  ogni  periodo  fiscale,    per  un    massimo,    nei  fiscali   non  prescritti,  di    fr.  2’000’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  attribuzione   dei   contribuenti  ai    singoli  uffici  (art.  180   LT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  imposizione  delle   persone  fisiche  21  Art.  15  I  comprensori  degli  uffici  circondariali  di    tassazione  sono   fissati  come  segue:  a)   circondariale  di  Mendrisio  comprende   i  Comuni  del  Distretto  di Mendrisio   e   quelli  del  del  Ceresio;  b)   circondariale  di    Lugano  comprende   i  comuni  del  Distretto  di Lugano   (ad  eccezione  di  del   circolo  del  Ceresio)  e   il comune  di Medeglia;  22  c)   circondariale   di Locarno  comprende  i  comuni  dei  Distretti  di    Locarno  e Vallemaggia  ad  di    quelli  del  Circolo  del  Gambarogno;  23  d)   circondariale  di Bellinzona  comprende   i  Comuni  del   Distretto  di    Bellinzona  e   quelli  del  del  Gambarogno;  24  e)    circondariale    di  Biasca  comprende    i   Comuni  dei  Distretti  di  Blenio,  Leventina  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  f)  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  attribuzione   dei   contribuenti  ai    singoli  uffici  (art.  180   LT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  imposizione  delle   persone  fisiche  Art.  16  Per  l’imposta  sul  reddito  e  sulla    sostanza  delle  persone  fisiche  l’attribuzione  dei  contribuenti  ai singoli  uffici  circondariali  di    tassazione  avviene  secondo  i  seguenti  criteri:  a)  le    persone   fisiche   assoggettate  a   motivo  della  loro   appartenenza   personale  (art.  2   LT)  fa  il  comune     di   domicilio     o  di  dimora  fiscali  alla     fine  del  periodo  fiscale  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Per  i  coniugi  tassati   congiuntamente  è   determinante   il   Comune  in    cui  è   situata  l’abitazione  In assenza  di una  abitazione   coniugale  è   determinante  il Comune  nel  quale  i  coniugi  le relazioni  più  strette;  Per  i  partner  registrati    tassati  congiuntamente  è   determinante  il   Comune  in  cui    è  situata  comune.  In  assenza  di un’abitazione  comune  è   determinante  il   Comune  nel  quale  partner  registrati   hanno  le    relazioni  più  strette;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  b)  le    persone  sotto  tutela  fa  stato   il   Comune  di    residenza  o,  se esse  soggiornano  in    casa  di  al    di    fuori  del  Comune,  il   Comune  sede  dell’autorità  tutoria;  c)  le    persone  fisiche  assoggettate  in virtù  della  loro  appartenenza  economica  (art.  3   e 4   LT)  stato  il  luogo   in cui   si   verificano   le condizioni  dell’assoggettamento  alla   fine   del  periodo  fiscale  al    momento  in    cui  cessa  l’imponibilità.  Se  queste  condizioni      si  verificano  in  più  luoghi,  fa  stato   il luogo  in cui   si trova   la preponderanza   dei  beni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  d)  le  comunioni    ereditarie  e  le  società  di  persone  fa  stato    il   luogo  a    cui    appartengono  oppure  dove  vi    è   la    sede  o   l’amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  imposizione  degli  utili  immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.12.2004;  in    vigore   dal  1.1.2005  - BU  2004,  454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dal    R    12.12.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -   BU  2018,    457;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  454;  BU   2009,  537;  BU  2012,  615;  BU  2013,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dal  R   12.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  457;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                537.
                            24  Lett.  modificata  dal  R    12.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  modificata  dal  R    12.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  abrogata  dal  R    12.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cifra  modificata  dal  R    17.12.2002;  in    vigore  dal   1.1.2003  - BU  2002,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cifra  introdotta  dal  DE  4.12.2007;  in    vigore  dal  7.12.2007  -  BU  2007,   702.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Lett.  modificata  dal  R    17.12.2002;  in    vigore   dal  1.1.2003  - BU  2002,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  1  Per   l’imposta  sugli  utili  immobiliari  l’attribuzione  dei  contribuenti  avviene  ai    singoli  uffici  di  tassazione    competenti  in  base  al  domicilio  del  contribuente  al  momento  del  trasferimento  imponibile.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  l’alienante    non  è  assoggettato    per  appartenenza  personale    nel  Cantone,  l’imposizione  sugli  utili  immobiliari  è  assegnata  all’Ufficio  competente  per  la  tassazione    ordinaria    dell’immobile  oggetto  di    trasferimento  o al    quale  il trasferimento  imponibile  si    riferisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza  di  una  comunione  ereditaria  l’Ufficio  di  tassazione  competente    per  la  tassazione  è  quello  in    cui  è   situato  l’immobile  oggetto  di    trasferimento   o   al quale   l’imposizione  fa    riferimento.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  di  altre  autorità  (art.  185  LT)  Art.  18  La  Divisione    delle    contribuzioni  disciplina    il  genere    e   le  modalità  di  trasmissione  delle  informazioni  che   le    autorità   amministrative  e   giudiziarie   devono  comunicare  in    modo   sistematico  e  senza  preventiva  richiesta  all’autorità  fiscale  per  l’applicazione   della  legge  tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diffida  per  mancato  inoltro  della  dichiarazione   d’imposta  (art.  198  LT)  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Per  ogni    diffida  inviata  al  contribuente  che  non    osserva  i  termini  di  consegna    della  dichiarazione  d’imposta  viene  percepita  una  tassa  di fr. 50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  esenzione  (art.  226a  LT)  Art.  19a  34  1  Per    ogni  decisione  positiva  di  esenzione  dal  pagamento  dell’imposta    sull’utile    e    sul  capitale  viene  percepita  una  tassa   di fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  decisione  positiva  di esenzione  dal  pagamento   dell’imposta  di successione  e donazione  viene  percepita  una   tassa   di fr.  50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  preavviso   o   decisione  negativa  viene  percepita  una  tassa  di    fr.  100.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  casi   particolarmente  complessi  la tassa  per  le    decisioni  e per  i preavvisi  viene  commisurata  al  tempo  di    evasione   impiegato   fino  ad  un  massimo   di    fr.  500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di riscossione  (art.  239  LT)  Art.  20  1  L’autorità  competente  in  materia  di  riscossione  dell’imposta  è    l’Ufficio    esazione  e  condoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio     esazione  e   condoni     procede  annualmente     al  conteggio  e  al   versamento  delle  partecipazioni  comunali  all’imposta  immobiliare  delle  aziende  idroelettriche  (art.  99  LT),  all’imposta  sugli  utili  immobiliari  (art.  140  LT)  e   all’imposta  di    successione  (art.  168  LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diffida  per  inosservanza  dei  termini   di  pagamento  (art.  242,  253a  e 253b  LT)  36  Art.  21  37  1  Per    ogni  diffida  inviata    al  contribuente  che  non  osserva    i   termini  di  pagamento  di  imposte,  di    interessi,  di    multe  o di spese  viene  percepita  una  tassa  di    fr.  50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per    ogni  diffida  inviata  al  contribuente    che  non  osserva  i  termini  di  versamento  del  deposito  o  di  p  restazione della garanzia ex art. 253a LT viene percepita una tassa di fr. 50.--.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  diffida  inviata   al    notaio   rogante  che  omette  di    riversare   il   deposito  ricevuto  viene  percepita  una  tassa  di    fr.  50.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  in  materia  di  condoni  (art.  246  LT)  Art.  22  1  L’Ufficio  esazione   e condoni   è   l’autorità  competente  per  le    decisioni  di    condono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2002;  in    vigore   dal  1.1.2003  - BU  2002,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.   modificato  dal  R   17.12.2014;  in    vigore   dal   1.1.2015  - BU  2014,  566;   precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                537.
                            33  Art.  modificato  dal  R    2.12.2020;   in vigore   dal  1.1.2021  -  BU  2020,  371;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                554.
                            34  Art.  introdotto  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal  R    9.12.2009;  in vigore   dal  1.1.2010   a   partire  dal  periodo  fiscale   2010  - BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            537;  precedente  modifica:  BU  2002,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Nota    marginale  modificata  dal  R  10.11.2021;  in  vigore  dal  1.1.2022  -   BU  2021,  331;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  introdotto  dal  R    9.4.2014;  in    vigore  dal   11.4.2014   -  BU  2014,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  introdotto  dal  R    10.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  decisioni  di  condono  si  applicano  per    analogia  i  criteri  stabiliti    dalla  legge    federale  concernente  la  nuova  disciplina  del  condono    dell’imposta  del  20  giugno    2014  e    dalla  relativa  ordinanza  federale   concernente   l’esame   delle  domande   di condono  dell’imposta  federale  diretta.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  per  le certificazioni  sulla  crescita  in  giudicato  delle  decisioni  Art.  22a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  singolo  Ufficio  è    competente  a    certificare  la  crescita  in  giudicato  delle  proprie  decisioni.  Per  le    decisioni  oggetto  di    una   procedura   esecutiva  la certificazione   è   rilasciata   dall’Ufficio  esazione  e    condoni,  rispettivamente  dal    competente    Ufficio  di  tassazione    quando    oggetto  della  procedura  esecutiva   è   un’imposta  comunale.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   certificazioni  che   attestano  la    crescita   in    giudicato   delle  decisioni   dell’Ufficio   imposte   alla   fonte  sono  sempre  di competenza  di    quest’ultimo  Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  il   rilascio   di attestazioni  fiscali  (191a   LT)  Art.  23  43  1  Per   ogni   attestazione  fiscale  rilasciata   o   fotocopie  di    documenti,   può  essere   prelevata  una  tassa    da    un  minimo  di  fr.  30.-  a  un  massimo  di  fr.  300.-  a  dipendenza    dell’aggravio  amministrativo.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  nulla    osta  ai  sensi  dell’art.  172  della  legge    federale    sull’imposta  federale  diretta,  rilasciati  dall’Ufficio  esazione  e condoni,  è   prelevata  una  tassa  di    fr.  150.-.  45  Capitolo  VII  Imposte  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riversamento  ai    Comuni   delle  imposte  alla  fonte  (art.  274  LT)  Art.  24  1  L’Ufficio  delle    imposte  alla    fonte  procede  annualmente  al  conteggio    e  al  versamento  dell’imposta  alla  fonte  comunale.  Esso  può  versare  ai    Comuni  una  o   più  rate  di    acconto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvigione  di  rappresentanza  (art.  296  LT)  Art.  24a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  in cui  l’autorità  cantonale  rappresenta  il  Comune  nelle  procedure   di riscossione  particolarmente  complesse  può  essere  trattenuta  una  provvigione  del  10%    sulla  parte  d’imposta  incassata  di    pertinenza  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Costituiscono  procedure  di  riscossione  particolarmente  complesse  le  procedure    speciali  che  causano  un  aggravio   amministrativo  importante,  in    particolare  i  riscatti  di    attestati   carenza  beni,  le  procedure  esecutive,   l’allestimento   delle  domande  di    garanzia  o di    sequestro   e   le    relative   procedure  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   imposte  alla  fonte  rappresenta  il Comune   nella  procedura  di riscossione  dell’imposta  alla  fonte  e   trattiene   una   provvigione  del   5%  sulla   parte  d’imposta  di pertinenza  comunale.  48  Capitolo   VIII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  25  Con  l’entrata   in    vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogati:  a)  esecutivo   concernente  la  tassazione  dei  terreni   agricoli   e   forestali   del  21  dicembre  b)  esecutivo     concernente     il  Dipartimento  competente  in   materia  fiscale  e  dell’Amministrazione   cantonale   delle  contribuzioni  del  1°  1992;  c)    esecutivo  concernente  il  Comune  di  iscrizione  a    ruolo  dei  coniugi  ai  fini    della  dell’Ufficio  giurisdizionale  competente  per  la  tassazione    ed  il   riparto  del  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dal   R    18.11.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  582.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Art.  introdotto  dal  R    5.7.2005;  in vigore  dal  8.7.2005  -  BU  2005,   216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  modificato  dal   R    6.9.2005;  in    vigore  dal  9.9.2005   -  BU  2005,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dal   R    17.12.2014;  in    vigore   dal  1.3.2015  - BU  2015,  57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2022;  in    vigore  dal   1.1.2023  - BU  2022,  299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  abrogato   dal  R 10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,   331;  precedenti  modifiche:   BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            467;  BU  2014,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  introdotto  dal  R    17.12.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  esecutivo  concernente   facilitazioni  di    pagamento  dell’imposta  di    successione  a carico  assuntori  d’aziende  agricole   del  21  dicembre  1976;  e)    esecutivo  concernente  l’appartenenza  fiscale  in  sede  comunale  delle  persone  alle   trattenute   d’imposta   alla   fonte  del  18  novembre  1986;  f)  di  applicazione  della    legge  tributaria  in  materia  di  previdenza  professionale  dicembre  1986;  g)  di  applicazione  della  legge    tributaria    in  materia  di  imposte    di  successione  e  del  17  novembre   1987;  h)  di    applicazione  della  legge  17  dicembre  1964  concernente  l’imposta  sul   maggior  immobiliare  del  28  giugno  1966;  i)  concernente  il  prelievo  di una  tassa  per  diffide  in    materia  fiscale  del  29  settembre  l)  concernente  il prelievo  di  una  tassa  per  il   rilascio  di  informazioni   fiscali  del  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  Questo  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  il   1°  gennaio  1995.  Pubblicato  nel   BU  1994  ,  559.