Regolamento sullo stato civile
                            Regolamento  sullo  stato  civile  (del   29  marzo  2011)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge  di  applicazione  e    complemento    del  Codice  civile  svizzero  del  18    aprile    1911  in  particolare  gli  art.  31  e seguenti;  1  visto  l’art.  4   della  legge   concernente   le competenze  organizzative  del  Consiglio  di    Stato  e   dei  suoi  Dipartimenti  del  25  giugno  1928,  decreta:  Capitolo  primo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delimitazione  territoriale   dei  circondari   e del  Servizio   centrale  dello  stato  civile  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  territorio   distrettuale  forma,   per   principio,  un  circondario  dello  stato   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   possibile  derogare  a questo  principio  per  motivi   particolari  e   giustificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sedi  sono   poste  presso  il   capoluogo   distrettuale;  per  il   distretto   di    Riviera  è situata   a Biasca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    sede  dell’Ufficio  dello  stato  civile  speciale  ai  sensi  dell’art.  2  cpv.  2   dell’ordinanza    sullo  stato  civile  del  28  aprile  2004    (OSC)  è   presso  il   Servizio    centrale  dello  stato    civile  (di  seguito  Servizio  centrale).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   competenza  del   Servizio  centrale  è   estesa  a tutto  il   territorio   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oneri  del  circondario  sede  Art.  2  3  Ogni  sede   di circondario  mette  a   disposizione  gratuitamente   uno  o   più  locali  idonei  alla  celebrazione  dei  matrimoni  e    alla  conversione  cerimoniale  delle    unioni  domestiche  registrate,  nonché  l’infrastruttura  necessaria  alla  conduzione   delle  operazioni  di stato   civile,  all’archiviazione  dei  registri,  dei  documenti  e  dei  supporti  di  dati    dello    stato  civile,  in  particolare  con  un’adeguata  protezione  dal   furto,  dal  fuoco  e   dall’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Celebrazioni  dei  matrimoni  e   conversione  cerimoniale  delle   unioni  domestiche  registrate  presso  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            comuni  4  Art.  3  1  L’Ufficio  dello  stato   civile,  preso  atto   del  preavviso   espresso  dal  Servizio  circondariale  dello  stato  civile  (di seguito  Servizio   circondariale)  interessato,  può  permettere  la    celebrazione  dei  matrimoni  e    la  conversione    cerimoniale    delle  unioni  domestiche  registrate    presso    i  comuni  del  circondario  che  mettono   a disposizione  locali  idonei   gratuiti.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni   che  intendono  mettere  a disposizione  locali  idonei  per  la celebrazione  dei  matrimoni  conversione  cerimoniale  delle  unioni  domestiche  registrate  sul  proprio  territorio   notificano  tramite   il  Servizio  circondariale  interessato,  il    numero,  le  particolarità  e  la  documentazione  delle    sale  disponibili  gratuitamente.    In  aggiunta    a  sale  gratuite    possono  essere  proposti    locali  particolari,  soggetti  al    pagamento  delle  spese  cagionate  dal  loro  utilizzo.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  per  la    locazione   di    locali   particolari   per  la    celebrazione  dei  matrimoni  e per  la conversione  cerimoniale,  nonché    quelle    per    i  relativi  disborsi,  sono  poste  a   carico  dei  fidanzati  o  dei  partner  direttamente  dai  comuni  interessati,  se  del    caso  unitamente  alle    tasse  della  celebrazione  del  matrimonio  effettuata  dal  Sindaco  o   dal  Vicesindaco.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  fidanzati  e   i  partner  devono  essere  informati  al momento  della  riservazione   del  locale   particolare  delle  spese  che  saranno  poste  a   loro  carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Servizio  circondariale    regola  i  dettagli.  In  caso  di  contestazioni  decide  in  via  definitiva  l’Ufficio  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    1.6.2022;  in vigore  dal  1.7.2022  -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Nota   marginale  modificata  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  - BU  2022,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   modificato  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  4  La  vigilanza  in    materia   di stato  civile  è   esercitata  dall’Ufficio  dello  stato  civile.  Capitolo   secondo  Competenze  delle   autorità  di  stato  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dello  stato  civile  Art.  5  L’Ufficio  dello  stato  civile,    oltre  alle  competenze  demandate  dalle    normative  federali  all’autorità  di  vigilanza,  dirige,    amministra,  regola    le  supplenze  e  coordina  la  gestione  dei  servizi  circondariali  e   centrale;   esso  in particolare:  a)  e  decide  sulla  trascrizione    degli  atti    e    delle  decisioni    amministrative    e  giudiziarie  da    autorità  estere,  che  necessitano  di  una  trascrizione  o    di  un  riconoscimento    nei  dello  stato  civile   gestiti   dalle  autorità  di stato   civile   ticinesi;  b)  la  celebrazione    di  matrimoni  di  stranieri  non  domiciliati  o    che    non  ottemperano  i  materiali   stabiliti   dal  diritto  svizzero  (art.  43  cpv.   2   e 44  cpv.  2 della  legge  federale  diritto  internazionale  privato  del  18  dicembre   1987  - LDIP;  art.  73   e   74  OSC);  c)  e   ordina   le  rettifiche,  i  complementi   e   le cancellazioni  di  competenza  amministrativa  registri   particolari,   nei  registri  delle   famiglie   e   nel  registro   dello  stato   civile;  d)  le  funzioni  di  primo  livello    di  supporto    nell’ambito  delle  funzionalità  del  registro  dello   stato  civile;  e)  con  la    collaborazione  del  Servizio  centrale,  la    documentazione  straniera   presentata  il   rilevamento  di  una  persona    nel  registro  dello  stato  civile    nell’ambito  delle  procedure  di  per   la trascrizione  di    eventi   e decisioni   giudiziarie   e   amministrative  estere,   in  di  procedure  preparatorie  al  matrimonio  o  per    la  registrazione    di  eventi  naturali,  del  nome,  rispettivamente  in  occasione  di  riconoscimenti    con  componenti  o allorquando  il   diritto   estero  è   o   potrebbe  essere  applicato  al  nome  (art.  37  LDIP).  emana   le specifiche  direttive  riguardo  ai    singoli  casi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  f)   le ispezioni  periodiche  e   straordinarie  dei  servizi  dello  stato  civile  subordinati  e   vigila  i  registri,  i  documenti  giustificativi  ed  i  supporti    elettronici  di  dati  siano    conservati  in  sicuro;  g)  della  formazione  delle  persone  operanti  nell’ambito  dello   stato  civile  e fissa   i  termini  cui  dev’essere   conseguito  l’attestato   professionale   federale  di    capacità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  centrale   dello  stato  civile  Art.  6  1  Il  Servizio  centrale  svolge   i  compiti  stabiliti  all’art.   2   cpv.  2 OSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  inoltre:  a)  della  ripresa  sistematica  dei  dati  dai  registri  delle   famiglie  al    registro  dello   stato   civile  collabora  alla   ripresa   dati  di competenza  dei  servizi  circondariali  in caso   di    necessità;  b)  della  conservazione  e   dell’aggiornamento  dei  duplicati   dei   registri  delle   famiglie   e   dei  particolari;  c)  se  necessario  alla  riproduzione  su  microfilm   o su supporto  elettronico  dei  dati   delle  nei   registri   dello  stato  civile  e   alla  loro  conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  circondariali  dello  stato  civile  Art.  7  I  Servizi  circondariali  svolgono   i  compiti  stabiliti  dalle  disposizioni  federali   e che   non  sono  attribuiti  al    Servizio  centrale  o   assunti  dall’autorità  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiali  straordinari  Art.  8  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Sindaci   e i  Vicesindaci  (ufficiali  straordinari)  sono  abilitati  alla   sola  celebrazione   delle  nozze  nel  rispettivo  comune   di    nomina   (art.  31d  LAC);  è   riservata  la    loro  designazione   quali  ufficiali  straordinari  in    altri  comuni  in    caso  di supplenze.  Essi  non  sono  vincolati  all’ottenimento   dell’attestato  professionale  federale  di  ufficiale  dello    stato  civile,    ma  sono  comunque  tenuti  a   seguire  i  corsi    di  formazione  e   aggiornamento   proposti  dall’autorità   di    vigilanza  (art.   96   OSC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    celebrazione  delle  nozze  include  sia  la  celebrazione  del  matrimonio,    sia  la  conversione  cerimoniale  delle  unioni  domestiche  registrate  (art.  75o   OSC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esecuzione  della    procedura    preparatoria  e  il  ricevimento  della  dichiarazione  di  conversione  in  matrimonio  dell’unione  domestica  registrata  compete  ai soli   ufficiali  dello  stato   civile  (art.   62   e 75n  OSC).
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    1.6.2022;  in vigore  dal  1.7.2022  -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    1.6.2022;  in vigore  dal  1.7.2022  -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservata  la    designazione  dei  Sindaci  e   Vicesindaci   quali  ufficiali   straordinari,   anche  in    altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  ufficiali  straordinari    non  sono  vincolati  all’ottenimento  dell’attestato  professionale  di  ufficiale  dello  stato  civile,   ma   sono  comunque  tenuti  a   seguire  i  corsi  di    formazione  e   aggiornamento  proposti  dall’Autorità  di    vigilanza   (art.  96  OSC).  Capitolo   terzo  Cambiamento  di nome  e   adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cambiamento  del  nome  Art.  9  1  Le  decisioni   in  materia  di  cambiamento   di  nome  sono  di competenza  dell’Ufficio  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda,  con  firma  autenticata,   dev’essere  presentata  dall’interessato,  dal  suo  rappresentante  legale  o   da  un  suo  procuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  dev’essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  a   sostegno  della  motivazione   su  cui  si    fonda   l’istanza;  b)  di    famiglia  o   cartellina  contenente  gli  atti  dello  stato  civile  se in    possesso   dell’istante;  c)  dei  genitori  o  del  rappresentante    legale  per  i  minorenni  o  gli  interdetti  incapaci  di  d)  di    domicilio  dell’istante  in    originale   e   rilasciato  da   meno  di    sei  mesi;  e)   di    un  documento   di    identità  valevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    riservata  ogni  altra    richiesta  di  prova,  in  particolare    gli  atti  di  stato  civile  che  si  renderanno  necessari  nell’ambito    della  trattazione  dell’istanza  e  per  quanto  i  dati    personali  utili  non  siano  direttamente  rilevabili  mediante  procedura   d’accesso   al    registro  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adozione
                            Art.  10  1  Le  decisioni   in materia  di    adozione  competono  all’Ufficio   dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda,  con  firma  autenticata,   dev’essere  presentata  dall’interessato,  dal  suo  rappresentante  legale  o   da  un  suo  procuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  dev’essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  relativo  allo  stato  di  famiglia    registrato  dei  genitori    adottivi  iscritti  nel    registro  dello  civile,  atto  di famiglia  o   atti  sostitutivi  dei  genitori  non  iscritti  nel  registro  dello  stato  civile,  dipendenza  del  caso.  I  documenti,   in originale,   devono   essere   rilasciati  da   meno  di    sei  mesi  competente  autorità  di    stato  civile;  b)  di  domicilio  dei  genitori    adottivi  e    dell’adottando;  atto  di  nascita  dell’adottando  non  ancora  iscritto  nel  registro  dello   stato  civile;  c)  relativo  allo  stato  di    famiglia  registrato   dell’adottando  iscritto  nel  registro  dello   stato  atto  di    famiglia   o   documenti  sostitutivi,  a   dipendenza   del  caso,  se  non  iscritto  nel  registro  stato  civile.   I  documenti   devono  essere  rilasciati   da  meno   di sei  mesi  dalla  competente  di stato   civile;  d)  del  casellario  giudiziale  dei  genitori  adottivi;  e)  del  padre    e  della    madre  dell’adottando  (estratto  del  verbale  della  Delegazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservata  ogni  altra  richiesta   di prova.  Capitolo  quarto  Disposizioni   particolari   e   speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lingua  ufficiale  Art.  11  La  lingua  ufficiale  degli   uffici   dello   stato   civile   è l’italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  12  Le  spese  per  l’esercizio   dello  stato   civile   nei  servizi  circondariali  e   centrale   sono  a   carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  dei   registri  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  registro  delle  famiglie,  i  registri  particolari   delle   nascite,  delle  morti   e   dei  matrimoni  in  forma  cartacea  sono  tenuti,  sino  alla  gestione  dei  dati  mediante  il   registro  dello  stato   civile,   in due  esemplari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’originale  è   tenuto  e conservato  dal  Servizio  circondariale;  il   duplicato  è   depositato  e conservato  dal  Servizio   centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    registro  dei  riconoscimenti  e    quello    delle  legittimazioni  sono  tenuti  e    conservati  in  un    solo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  giustificativi  dei  registri  Art.  14  1  I  documenti  giustificativi  del  registro  delle  famiglie  e   dei  registri  particolari   tenuti  in forma  cartacea  sono  conservati   presso   il   circondario  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti    giustificativi  inerenti  il   rilevamento  delle  persone  nel  registro  dello  stato  civile  sono  conservati  presso  il   circondario  dello   stato  civile  del  luogo  di attinenza  della  persona  interessata   o  dello  straniero  con  un  cittadino    svizzero  e   classificati  secondo  il   comune  di  attinenza,  rispettivamente  in forma  crescente  secondo  il   numero  star.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Servizi   circondariali  e il   Servizio  centrale  tengono,  oltre  ad   un   archivio  destinato  ad   accogliere  i  documenti  giustificativi   delle   persone   inserite   nel  registro  dello  stato   civile   secondo  l’indicazione  del  capoverso  precedente,  una   ulteriore   suddivisione  d’archivio  per  gli  stranieri  inseriti  quali  persone,  non  collegati  a cittadini  attinenti.  All’interno  di  tale  archiviazione   è   pure   mantenuta  la suddivisione  crescente  secondo  i  numeri   star.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  documenti  giustificativi  inerenti  le transazioni   elaborate   sono  conservati   presso  il   Servizio  che  si  è  occupato  delle  stesse,  separatamente  dai  giustificativi  inerenti  l’inserimento    delle    persone  ed  archiviati  secondo  l’anno  di    trattazione  della   transazione,  successivamente  per  tipo  di transazione  e  quindi  secondo  il   numero  crescente  delle  medesime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  documenti  giustificativi  sono  conservati  a  tempo    indeterminato;  è    riservata    la  conservazione  mediante  microfilm   o   supporto  elettronico   dei   dati,  secondo  le    disposizioni  del  diritto   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estratti
                            Art.  15  1  Gli  estratti    dal  registro    dello    stato  civile    sono  rilasciati  dal  Servizio  dello  stato  civile  circondariale  o   centrale,  secondo  le    competenze  stabilite   dalle  disposizioni  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  estratti  dai  registri  cartacei  sono   rilasciati  dall’ufficiale  dello  stato  civile   del  Servizio  circondariale  presso  cui  sono  depositati  i  registri  originali  o,  eccezionalmente,  dal  Servizio  centrale  presso    cui  sono  depositati    i  duplicati    dei    registri    se  è    garantita  la  corrispondenza  degli  stessi    con    i  registri  originali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nascite
                            Art.  16  1  Le  autorità,    gli  enti  e    le  persone  tenute    alla  notifica  delle  nascite  secondo    l’OSC  effettuano  l’annuncio  direttamente  al    Servizio   dello  stato   civile  del  circondario  in    cui  è avvenuta  la  nascita  o   è   stato  trovato  il   bambino  mediante  un  modulo  firmato  in originale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annuncio  deve  pure  riportare  il   numero   di    iscrizione  della  nascita  del  registro  delle  levatrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bambini  abbandonati  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  trova  un  bambino    abbandonato  deve  informare    il  Sindaco  del  Comune  di  ritrovamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Sindaco  assegna  al  bambino   un  cognome  e   un  nome  ed   ottempera   quanto  prescrivono  gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  e   seguenti   dell’OSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli,   oltre  che  all’ufficiale   dello  stato   civile,   notifica  il ritrovamento:  a)   tutoria  del  luogo  di    ritrovamento;  b)  dello  stato  civile  per  l’avvio   della   procedura   di    accertamento  dell’attinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nati  morti  Art.  18  La  notifica  di ogni  bambino  nato   morto  dev’essere  accompagnata   dal  certificato  medico  attestante  che  il   bambino  all’atto  della  nascita  era  morto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Morti
                            Art.  19  1  Le  autorità,  gli  enti  e   le    persone  tenute  alla   notifica  delle   morti  secondo  l’OSC  effettuano  l’annuncio  allegando  l’attestato   medico   di    morte   originale   al    Servizio  dello  stato   civile  del  circondario  in  cui  è   avvenuta  la    morte  o è   stato   ritrovato  il   cadavere.  Copia  dell’attestato  di morte   e della   notifica  sono  inoltre   consegnati  o   trasmessi  alla   Cancelleria  comunale  del  Comune  di morte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio  del  Comune  di  morte  è   competente  ad  autorizzare  la  sepoltura,    la  cremazione  e   il  rilascio  della  carta  di passo  per  il cadavere  secondo  l’art.  36   OSC;  l’autorizzazione  per  l’emissione  di  tali  attestati  può   essere  delegata  dal  Municipio  ad  un  servizio  dell’Amministrazione  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  nota  o   ignota
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  La  Polizia    cantonale  notifica  la  morte  o   il  ritrovamento  di  un  cadavere  di  una  persona  nota  o   ignota  all’ufficiale  dello  stato   civile   del  circondario  della  morte  o del  ritrovamento   e all’Ufficio  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  morta  e   non   ritrovata  Art.  21  1  La  Polizia  cantonale,  a    conoscenza  di  circostanze  in  cui  la  morte  di  una  persona  scomparsa  debba  ritenersi  certa,  benché  nessuno  ne    abbia  visto    il   cadavere,  è    tenuta    a    farne  notifica  all’Ufficio  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quest’ultimo  è   legittimato   a   promuovere  l’azione  innanzi   all’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modulo
                            Art.  22  Le  notifiche  della  Polizia   cantonale   sono  trasmesse  con   l’apposito  modulo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segno  di  chiusura  Art.  23  Gli  spazi  rimasti  in    bianco  al termine  dell’iscrizione  negli  estratti   di    tutti  i  registri   cartacei  sono  completati  con  il   segno   -/-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazioni  in  generale  Art.  24  Le  comunicazioni  delle  autorità   giudiziarie,  amministrative  e   dei  pubblici   ufficiali   giusta  gli  art.  40  e    seguenti  dell’OSC  sono  effettuate  al  Servizio  centrale,  che    poi  le  notifica  agli  uffici  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazioni  speciali  Art.  25  Le  comunicazioni   vincolanti  previste  dall’OSC   e   quelle  che  comportano  la    decorrenza  di  un  termine   per  il   destinatario  sono  notificate  per  lettera  raccomandata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazioni  di  diritto  cantonale  Art.  26  1  Le  decisioni  di  cambiamento  del  nome  emanate    nel  Canton  Ticino    sono  notificate  dall’Ufficio  dello  stato  civile,  alla    Polizia  cantonale  ed  al  Servizio    di  coordinamento  cantonale  in  materia  di  casellario  giudiziale;  se  del  caso  le  stesse  sono  pure    notificate  alla    Sezione  della  circolazione  ed  alla   Sezione  della  popolazione,  Ufficio  della  migrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    decisioni  di  adozione    emanate  nel  Canton  Ticino  sono    notificate  alla  Commissione    tutoria  regionale,  al    tutore,  all’assistente  sociale  e se  del  caso  alla  Sezione  della  popolazione,  Ufficio  della  migrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    decisioni    di  cambiamento  del  nome  e   di  adozione  di  cui  ai  capoversi  precedenti  sono  pure  notificate  nei  casi  previsti   dall’art.  2   cpv.  2 dell’OSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    comunicazioni  sono  effettuate  mediante  una  copia  completa  o  un  estratto  della  decisione,  a  seconda  delle   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luoghi  e   orari  per  la    celebrazione  dei  matrimoni  e   per  la    conversione   cerimoniale  delle  unioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domestiche  registrate  10  Art.  27  1  La  celebrazione  dei  matrimoni    e   la  conversione  cerimoniale  delle  unioni  domestiche  registrate  avviene    nei  locali  appositamente  designati  conformemente  agli    art.  2  e   3;  le  cerimonie  all’aperto,  in veicoli  fermi  o   in    movimento   non  sono  consentite.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    celebrazione  dei  matrimoni  e  la  conversione  cerimoniale  delle  unioni  domestiche  registrate  devono  avvenire  durante  gli orari  di apertura   del  Servizio  circondariale  o   del  Comune,  non  oltre  le  ore  19.00; esse non possono aver luogo le domeniche e i giorni festivi cantonali riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata   la    procedura  d’urgenza  di    cui   agli   art.  100  cpv.   2 del  Codice   civile  svizzero,  68   cpv.  2 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75a  cpv.  3   OSC.  Capitolo  quinto  Norme  applicabili  all’atto   d’origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  applicabile  Art.  28  Per  quanto   non  sia  disciplinato  dalle  disposizioni   federali  sono   applicabili   le norme  del  presente  capitolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio
                            10  Nota  marginale  modificata  dal  R    1.6.2022;  in    vigore  dal   1.7.2022  -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv.  modificato  dal   R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022   -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022   -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29  1  Il  Servizio  circondariale  rilascia  l’atto  d’origine  sulla   base  del   registro  dello   stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto    d’origine  è    trasmesso    al  titolare  del  documento,    al  suo    rappresentante  legale  o,  su  sua  indicazione,  accordo  o  informazione,  all’autorità    o  alla  persona  dallo  stesso  designata;    per  i  minorenni  occorre  il   consenso  del  rappresentante  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   controllo  degli  atti  d’origine  rilasciati  è   effettuato  sulla  base  del  registro  dello   stato  civile  o,    per  gli  atti  rilasciati  in    base  ai    registri  delle  famiglie   e   per   quanto  possibile,   sulla   base  dei  repertori   degli  atti  d’origine  precedentemente  tenuti  dagli   uffici  dello  stato  civile  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito
                            Art.  30  1  L’atto  d’origine  è   depositato  presso  il  Comune  di  domicilio  svizzero;  esso    può  anche  essere  consegnato  all’interessato  in  vista    della  sua  immatricolazione  presso    la  Rappresentanza  svizzera  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   di    cambiamento  di domicilio  in Svizzera,  l’atto  d’origine  è trasmesso  al Comune  del  nuovo  domicilio  oppure  consegnato  all’interessato  per   le    formalità  di    trasferimento  del  domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non   è   ammessa  la    trasmissione  postale  dell’atto  d’origine  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiornamento  e   perdita  Art.  31  1  In  caso   di    modifica  dello  stato  civile,  del  nome   o   dell’attinenza,  occorre  sostituire   l’atto  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto    d’origine  che  ha  perso  validità  a    seguito  della    modifica  dello  stato  civile,  del  nome  o  dell’attinenza  del  titolare  è   distrutto  da  parte  dell’autorità   di deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  ha  perso  il   proprio  atto  d’origine  deve  notificare  la    perdita  all’ufficiale  dello  stato   civile  che  l’ha  emesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  l’ufficiale  dello  stato  civile   constata  che  è   già  stato  emesso  un   atto   d’origine  con   l’attuale   stato  personale  del  richiedente,   prima  del   rilascio  di    un  nuovo  documento  occorre  pretendere  che  il  titolare  dichiari,  richiamando  l’obbligo  di dire  la    verità,   che  né  lui  stesso,  né  altre  persone  o   autorità  sono  in  possesso  del  documento  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ricevuta  la    relativa  attestazione,  l’autorità  competente  rilascia  un  nuovo  atto  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  titolare  dell’atto  d’origine    che  sollecita    il  rilascio,  la  sostituzione  o  l’aggiornamento  dell’atto  d’origine  è  tenuto  al  pagamento  della    tassa  stabilita  dall’ordinanza    sugli  emolumenti    in  materia  di stato  civile   del   27  ottobre  1999  (OESC).  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allorquando  l’atto  d’origine   è   richiesto  dal   controllo  abitanti,  l’incasso  della  tassa  di rilascio,  che  è  a  carico  del  titolare  del  documento,  avviene  presso  il servizio  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Validità
                            Art.  33  Restano  valevoli  gli  atti  d’origine   rilasciati  precedentemente,  sino  all’eventuale  modifica  dello  statuto  personale    dell’interessato.    In  caso  di  sostituzione  vale  quanto  indicato    dal  presente  capitolo.  Capitolo  sesto  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dello  stato  civile   Comuni  di  celebrazione  Art.  34  1  L’Ufficio  dello  stato   civile,  i  Servizi   circondariali,  il  Servizio  centrale  e   le    Autorità   comunali  di  celebrazione  riscuotono  le    tasse  previste  dall’OESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  di    competenza  cantonale,  sono  stabilite  le seguenti  tasse:  –  degli  atti  di    stato  civile:  da  fr.  10.–  a   fr. 20.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese  per  la  traduzione,    l’autenticazione    e    la  verifica  di  documenti,  l’assunzione  di  atti  e  certificazioni  ed  attestazioni  mancanti  richiesti   dall’Ufficio  dello  stato  civile,  dal  Servizio  centrale  o  dai  Servizi  circondariali    sono  a    carico    delle    persone  interessate    all’iscrizione  o    alla  procedura,  unitamente  ai    relativi  disborsi.   E’  riservata  l’applicazione  dell’art.  13   cpv.  3 OESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   competenze  cantonali  relative   alla  rinuncia  completa  o   parziale,  rispettivamente  all’applicazione  dei  supplementi  degli  emolumenti  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  e la  conversione   cerimoniale  dell’unione  domestica  registrata  di    cui   agli  art.  3 cpv.  2   e   6   cpv.  2   OESC,  sono  delegate  ai    Municipi  nei  casi  di    cui  all’art.  3   cpv.   3.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dello  stato  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  modificato  dal   R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022   -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    1.6.2022;  in    vigore  dal  1.7.2022   -  BU  2022,   176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35  L’Ufficio  dello   stato   civile  applica  le    seguenti  tasse:  a)   al    cambiamento  del  nome  (art.  30  CCS)  fino   a   un   massimo  di fr. 700.–  ;  b)  dell’adozione  (art.  264  e   segg.   CCS)  fino  a   un  massimo   di    fr.  1200.–.  Capitolo   settimo  Penalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  36  Le  sanzioni  giusta  l’art.  91  dell’OSC  sono  pronunciate  dall’Ufficio  dello  stato  civile.  Capitolo  ottavo  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria   –   condizioni  di  nomina  dei  funzionari  di  stato  civile   già  in  carica  Art.  37  L’Ufficio  dello  stato  civile  determina  l’obbligatorietà  al  conseguimento  dell’attestato  professionale  federale  di    ufficiale  dello  stato  civile  delle  persone  attive  nel  settore   dello  stato  civile  al  1°  giugno  2004,  sulla  base  degli  anni  di  servizio  e   del  grado  di  occupazione  svolto  presso  la  precedente  autorità   di stato  civile  comunale  o   presso  l’autorità  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  38  È   abrogato  il   regolamento  sullo   stato   civile  del  21  febbraio  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  39  Il   presente  regolamento,  ottenuta  l’approvazione   del  Consiglio   federale,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed   entra   immediatamente  in    vigore.  15  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Entrata  in    vigore:  17   maggio  2011  -  BU  2011,  293.