Regolamento delle scuole professionali
                            Regolamento  delle  scuole   professionali  del  1°  luglio   2015  (stato   1° novembre  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  –  federale   sulla  formazione  professionale  del  13   dicembre  2002;  –   sulla   formazione   professionale  del  19  novembre  2003;  –     del  Dipartimento  federale  dell’economia,  della     formazione  e  della     ricerca  le  esigenze  minime    per  il   riconoscimento  dei  cicli  di  formazione    e    degli  studi  delle   scuole   specializzate  superiori   dell’11  marzo   2005;  –  della  scuola  del  1°  febbraio  1990;  –  sull’orientamento  scolastico    e  professionale  e  sulla    formazione    professionale    e  del  4 febbraio   1998;  –  sulle  scuole   professionali   del  2 ottobre  1996;  –  della  legge  della  scuola   del  19  maggio  1992;  –  della  formazione  professionale  e continua  del  1°  luglio  2014,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali  Capitolo  primo  Direzione  generale  dell’insegnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1  1  La  direzione  generale  delle  scuole  professionali,  definite  dalla  legge    sulle  scuole  professionali  del  2  ottobre  1996  compete    al  Consiglio  di  Stato,  che    la  esercita  per  mezzo  del  Dipartimento  dell’educazione,  della   cultura  e dello   sport  (di  seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   del  Dipartimento,  la sezione  della  formazione  industriale,  agraria,   artigianale   e artistica,  la  sezione    della  formazione  commerciale  e   dei  servizi    e  la  sezione  della  formazione    sanitaria  e  sociale  (di  seguito   sezioni  di formazione)  della   Divisione  della  formazione   professionale  (di seguito  Divisione)  svolgono  in    particolare  le seguenti  funzioni:  a)  all’insegnamento  nelle  scuole   e nei   luoghi  di    formazione  di    loro  competenza;  b)  i  rapporti  con  gli uffici  e   i  servizi   della  Segreteria   di    Stato  per  la    formazione,  la    ricerca  e  (di seguito  SEFRI),  con  le    organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e   i datori  di    lavoro  persone  in formazione;  c)  sull’insegnamento,  in particolare   tramite  le    direzioni  di istituto  e gli  esperti  di    materia,  e  formazione  in azienda  attraverso  gli ispettori  di    tirocinio;  d)  ed    esaminano  i   problemi  generali    dell’insegnamento  e  della    vita    scolastica  e  iniziative   e   innovazioni;  e)   il  coordinamento  con  gli  altri   ordini  di scuola  tramite  le    rispettive  unità  dipartimentali;  f)  proposte  per  la    formazione  di    base  e   continua  dei  docenti;  g)  al  Dipartimento  il   preavviso  sulle    proposte  di  nomina,    incarico    e   trasferimento  dei  di    loro   spettanza  e   su  ogni  richiesta   concernente  i  loro  rapporti  d’impiego.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   competenze  di    cui   ai    cpv.  1 e   2   si    applicano   anche   ai corsi  di    maturità   professionale  per   quanto  non  definito  dal  regolamento   della   maturità  professionale   del  1°  luglio  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni   sulle  scuole  specializzate  superiori   sono  subordinate  alle   prescrizioni   dell’ordinanza  del  Dipartimento  federale  dell’economia,  della   formazione  e   della   ricerca  concernente  le    esigenze  minime  per    il    riconoscimento  dei  cicli  di  formazione  e  degli  studi    postdiploma    delle    scuole  specializzate  superiori  (SSS),  dell’11   marzo   2005.  Capitolo   secondo  Centri  professionali   e scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   tipologia  Art.  2  1  Le  scuole  professionali  del  Cantone  sono  di    regola  riunite  in    centri  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   centro  professionale  costituisce  un  istituto  scolastico  giusta  l’art.  24   della   legge   della   scuola  del  1.    febbraio   1990;  ad  esso  fanno  riferimento   le    relative  scuole   affiliate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  centri     professionali  del     Cantone  sono  di   tipo  tecnico,  agrario,  artistico,     commerciale  e  sociosanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   scuole  professionali  che  non  sono  affiliate  ai    centri  professionali  costituiscono   un   singolo  istituto  scolastico;  sono  tali:  a)  della  transizione   e   del  sostegno  (ITS);  b)   specializzata  superiore  alberghiera   e   del  turismo  (SSSAT);  c)   specializzata  superiore  di    economia  (SSSE);  d)  della  formazione  continua  (IFC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedi  e   contenuti  dei  centri  professionali   tecnici  Art.  3  1  I  centri  professionali     tecnici  (CPT)  hanno  sede  a  Mendrisio,  Lugano-Trevano,  Bellinzona,  Biasca,   Locarno.  Il   CPT  del  settore  tessile  ha  sede   a Lugano-Viganello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ad  essi  sono   affiliate  le    seguenti  scuole:  a)  di Mendrisio  la Scuola  professionale  artigianale  e industriale  (SPAI)  tecnica;  3  b)   di Lugano-Trevano   la    SPAI,   la    Scuola  d’arti  e   mestieri  (SAM)   e la    Scuola  specializzata  (SSS)   tecnica  (SSST);  4  c)  di Bellinzona  la    SPAI,  la    SAM  e   la    SSS  tecnica;  d)  di Biasca  la SPAI  tecnica  e   la    SAM  della  sartoria;  e)  di Locarno  la SPAI  tecnica;  f)  del  settore  tessile  di    Lugano-Viganello  la    SAM  della  sartoria  e   la    SSS  di    abbigliamento  design   della  moda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedi  e   contenuti  dei  centri  professionali   agrario  e   artistico  Art.  4  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  centro   professionale  agrario,  denominato  Centro  professionale  del  verde  (CPV),  ha  sede  a   Coldrerio-Mezzana.  Al  CPV  è   affiliata  la    SPAI  delle  professioni   della  natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   centro   professionale  artistico,  denominato   Centro  scolastico  per  le    industrie  artistiche   (CSIA),   ha  sede  a   Lugano.  Al CSIA   sono  affiliate  la SPAI  artistica,  la Scuola  d’arte  applicata  (SAA),  la    Scuola  cantonale  d’arte  (SCA)  e   la SSS  di    arte  applicata  (SSSAA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedi  e   contenuti  dei  centri  professionali   commerciali  Art.  5  1  I  centri  professionali  commerciali  (CPC)  hanno  sede  a   Bellinzona,  Chiasso,  Locarno,  Lugano  e   Tenero,   quest’ultimo   sotto  la  denominazione   di  Scuola   professionale  per  sportivi  d’élite  (SPSE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  CPC  comprendono   la Scuola  professionale  commerciale  (SPC)   e la Scuola  media   di    commercio  (SMC).  La  SPSE  offre  i  medesimi  percorsi   formativi  delle  SMC.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedi  e   contenuti  dei  Centri  professionali   sociosanitari  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  centri  professionali   sociosanitari   (CPS)  hanno  sede  a   Bellinzona,   Giubiasco,  Locarno,  Lugano,  Manno  e Mendrisio.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ad  essi  sono   affiliate  le    seguenti  scuole:  a)  infermieristico  di  Bellinzona/Manno,  la  Scuola  specializzata  superiore  in  cure  (SSSCI);  8  b)  di  Giubiasco/Canobbio,    la  Scuola  specializzata  per  le  professioni  sanitarie    e   sociali  c)   medico-tecnico  di    Locarno,  la    Scuola  medico-tecnica  (SMT)  e   la    SSS  medico-tecnica  d)   medico-tecnico   di    Lugano,  la    SMT  e   la    SSSMT;  e)  di  Mendrisio,  la  Scuola  per  operatori  sociosanitari  (SCOS)  e    la  SSS    per  educatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.   modificato  dal  R    17.2.2016;  in vigore   dal  19.2.2016   -  BU  2016,   88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    17.2.2016;  in    vigore   dal  19.2.2016  -  BU  2016,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    17.2.2016;  in    vigore   dal  19.2.2016  -  BU  2016,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    17.2.2016;  in    vigore   dal  19.2.2016  - BU  2016,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    17.2.2016;  in vigore   dal  19.2.2016   -  BU  2016,   88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    26.10.2022;  in    vigore   dal  1.11.2022  -  BU  2022,   255.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    26.10.2022;  in vigore   dal  1.11.2022  -  BU  2022,   255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    17.2.2016;  in vigore   dal  19.2.2016   -  BU  2016,   88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professioni  insegnate  e   comprensori  Art.  7  Il   Consiglio    di  Stato  definisce  con  decreto  esecutivo  le  professioni    insegnate    nei  vari  centri  professionali    e    scuole  professionali  del  Cantone  e,  dove  necessario,  la  suddivisione  in  comprensori  di    tali  insegnamenti.  Capitolo   III  Collegi  dei  direttori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   composizione   dei  collegi  Art.  8  Sono  istituiti  i  collegi  dei  direttori:  a)   scuole  professionali  del  settore  industriale,   artigianale,  agrario  e   artistico;  b)   scuole  professionali  commerciali;  c)   scuole  professionali  sanitarie  e   sociali;  d)   scuole  specializzate  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  9  10  1  I  collegi  dei    direttori  trattano    gli  aspetti  generali  dell’insegnamento    del  loro    settore  di  competenza  e   coordinano  le    attività   degli  istituti  d’intesa  con  le    sezioni   di    formazione,  la    Divisione  e  il  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  collegi  svolgono  in    particolare  le    seguenti  funzioni:  a)  alle  sezioni    di  formazione  proposte  o  preavvisi  d’ordine  pedagogico-didattico,  e   amministrativo;  b)  o   decidono,  secondo  i  casi,    le  modalità  di  applicazione  delle  disposizioni  della  del  Consiglio  di Stato   e   del  Dipartimento;  c)  l’informazione  reciproca   sui   problemi   dei  singoli  istituti;  d)  l’apertura   dei  concorsi  per  l’assunzione   dei  docenti  e le    proposte   di incarico,  nomina  trasferimento  dei  docenti  all’attenzione  delle  sezioni  di formazione;  e)  le    proposte  concernenti  la    formazione  di base  e continua  dei  docenti;  f)  i  problemi  di    coordinamento   tra  i  vari   ordini  di scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presidente  e   segretario  Art.  10  1  Ogni  4   anni   il collegio  designa  un  presidente,  al    quale  compete  la    direzione  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  designa  anche  un  segretario,  al quale  compete  la    redazione  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  11  11  Il  collegio  può  essere    convocato  dal  presidente,  dalla    sezione  della  formazione,  dalla  Divisione  o   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partecipazione  alle  sedute  del  collegio  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   sedute   del   collegio   partecipa   il   capo  dalla  sezione  della  formazione  di    riferimento.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
                            Art.  13  Le  decisioni  vengono  prese  a   maggioranza  semplice  dei  presenti.  Capitolo  quarto  Esperti  di  materia
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni  disciplina  fondamentale  prevista  dai  percorsi  formativi  di maturità   professionale  e  dove    necessario    il   Consiglio  di  Stato    incarica    uno  o    più  esperti    di  materia  a  dipendenza    dei  problemi  posti  dall’insegnamento.  Un  esperto   può  assumere  l’incarico  per  più   istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti  di    materia  sono   di    regola  docenti  di    scuola   universitaria  professionale  oppure  operatori  che  svolgono  la    loro  attività  professionale  in    settori  inerenti  alla   disciplina  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzioni  e   compiti  Art.  15  Gli  esperti    di  materia,  nell’ambito  della  disciplina  di  loro    competenza,  svolgono  le  seguenti  funzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  scientifica  e didattica  ai docenti;  b)   e valutazione  dell’insegnamento;  c)  di    carattere   scientifico  e   didattico  sull’insegnamento  svolto  dai  docenti;  d)  nelle   procedure  di    qualificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  della   carica  Art.  16  L’incarico  degli  esperti   di materia  è quadriennale   ed  è rinnovabile.  TITOLO  II  Delle  persone  in  formazione  Capitolo  primo  Diritti,  doveri  e frequenza   delle  scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti
                            Art.  17  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nello  spirito  e  nelle  forme  istituzionali  e  organizzative  previste  dalle    leggi  e  dai  regolamenti,  le scuole  professionali  si   preoccupano  di    fornire  alla  persona  in formazione  le    adeguate  conoscenze  e   competenze  in    campo   culturale  e   professionale,  l’acquisizione   di    un  metodo  di    studio,  la  capacità    di  giudizio    critico,  la  partecipazione    attiva  e    l’indispensabile    esperienza    educativa  nell’ambito  delle  sezioni,  dei  gruppi  di    lavoro   e   dell’intera   comunità  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  in  formazione   ha   il   diritto  al  rispetto  della  propria  personalità,  di essere   informata  su  tutto  quanto  concerne  la    sua  situazione   scolastica,  di    ottenere  una  valutazione  equa  e motivata  del  suo  profitto,  nonché  di  chiedere  alla  direzione  di  istituto  di  intervenire  nel  caso  in  cui  le  sia    stato  recato  pregiudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  può  contestare   le note  finali   e   la  mancata  promozione  secondo   la  procedura   prevista   dalla  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990  e   dal  relativo  regolamento  di  applicazione  del  19  maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  La  persona  in  formazione  è  tenuta  all’osservanza  delle  leggi,  dei  regolamenti    e   delle  disposizioni  dell’autorità  scolastica.  Essa    è  inoltre    tenuta  a  un  comportamento  consono    alla  professione  scelta  e   corretto  nei  confronti  dei  compagni,  dei  docenti,   del  personale  della  scuola  e  rispettoso  delle  infrastrutture   scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni
                            Art.  19  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  scuole  professionali  di  base  con  pratica  professionale  in  azienda  l’iscrizione  avviene  con   la    ratifica   del   contratto   di tirocinio   da  parte  dell’autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  altre  scuole  professionali  di  base  le  iscrizioni    avvengono  di  anno  in  anno  presso  la  sede  scolastica  secondo  le modalità  previste  dalla   direzione  di istituto.  Nel  caso  di    candidati  minorenni,  la  domanda   di    iscrizione  deve  essere  sottoscritta  da  chi  detiene  l’autorità   parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   iscrizioni  alle  scuole  professionali  di base  a tempo  pieno   devono  di    regola  pervenire  all’istituto  entro  il   30  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  candidati  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti   e   dei  titoli   di  studio  previsti   dalla  legge  e dai  regolamenti;  in  mancanza  di  tali  elementi,  dove  previsto,  essi    devono  superare    gli  esami  di  ammissione  prescritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di necessità   la    sezione  della  formazione  di riferimento,  sentito  il   collegio   dei  direttori,   può  limitare  il   numero    massimo  di  persone  in  formazione  in  determinati  curricoli  e  disporre    eventuali  esami  di    idoneità  o di    graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La     sezione     della  formazione  di  riferimento,  decisione  motivata,  può     escludere  dall’ammissione  o   iscrizione  i candidati   che  risultano  inidonei  alla  formazione,  segnatamente:  a)  di    una  condanna  penale   per  reati   non   compatibili   con  la    stessa;  b)  dello  scioglimento,  nell’arco   degli  ultimi   tre   anni,  di    un  contratto  di tirocinio  per  gravi  inconciliabili  con  le    finalità   della  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di frequenza  Art.  20  1  La  persona  in    formazione  è   tenuta   a   frequentare  regolarmente  le lezioni  e le    procedure  di  qualificazione  previste  dai  vari  cicli   di    studio  delle  scuole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    15.6.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    15.6.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    13.2.2019;  in    vigore  dal   15.2.2019  - BU  2019,  51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  scuole  professionali  di    base,  in    casi  particolari,   la    direzione  di istituto  può  concedere  l’esonero  dalla  frequenza  delle    lezioni  in  determinate  discipline,    fermo  restando    l’obbligo  di  effettuare  le  verifiche  decise  dai  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’esonero  parziale    dalla  procedura  di  qualificazione    è    applicabile  per  analogia  l’art.  57    del  regolamento  sulla  formazione  professionale  e continua  del  1°  luglio  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
                            Art.  21  1  Le  assenze  devono   essere  annunciate  il più  presto  possibile  e   giustificate  per  iscritto  al  rientro  alla  direzione  di  istituto.  La  direzione    stabilisce    un  termine  entro  il   quale  la  giustificazione  deve  essere  consegnata;  trascorso  questo    termine,  la  direzione  può  decidere  di  considerare  le  assenze  arbitrarie   con  un   abbassamento  della  nota  di    condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    assenze  dovute  a  malattia  vanno  attestate  con  un  certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le assenze   prevedibili   deve   essere  richiesto  il consenso  preventivo  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  ripetute  o   prolungate  Art.  22  1  Il  docente  di  classe  considera    con  la  persona  in  formazione  i   problemi  posti  dalle  assenze  ripetute  o   prolungate.  Quando  lo  ritiene    necessario  egli    informa  il   Consiglio  di  classe  o  richiede  l’intervento  della   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   frequenza   irregolare  delle  lezioni   può  essere  motivo  di    sanzione  disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  frequenza  insufficiente  delle    lezioni  dispensate    in  una  disciplina  nel  corso  dell’anno  scolastico,  fatte   salve   disposizioni   particolari   riguardanti  le    SSS,  la    direzione  di    istituto  può  segnalare  l’inadempienza  alla  Divisione  che,  a    sua    volta,  può  escludere  la  persona  in  formazione    dalle  procedure  di  qualificazione  o,  nel  caso  di  classi   intermedie,  decidere   la  mancata   promozione  alla  classe  successiva.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbandono
                            Art.  22a  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’abbandono  degli  studi  in corso  d’anno   scolastico  è registrato  appena   possibile,  ma  al  più  tardi   entro  due  mesi,  nella  banca  dati   GAGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    direzione  di  istituto  è  responsabile    della  registrazione  tempestiva  degli  abbandoni  non  annunciati,  dopo  aver   chiarito  la    situazione   con  l’allievo  e   la    sua  famiglia.  Capitolo   secondo  Sanzioni   disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  prima  della  sanzione  Art.  23  1  Un  comportamento   riprovevole   da  parte  di    una  persona  in formazione   è oggetto   di un  colloquio  chiarificatore  con  gli insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Considerata    la  natura  e   la  gravità    dell’accaduto,  gli  insegnanti  possono  richiedere    l’intervento,  a  seconda  dei    casi,  del  docente    di  classe,  della  direzione  di  istituto  e/o  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  24  1  Nei  casi    di  indisciplina  la  direzione    di  istituto,  sentiti  gli  insegnanti  interessati,  può  adottare,  secondo  la gravità,  una   delle   seguenti  sanzioni   disciplinari:  a)  b)  dall’insegnamento  fino  a   10  giorni   effettivi.  Durante  le    giornate  di sospensione  persona  in formazione  può  essere  tenuta  a   svolgere  attività  di carattere  educativo  secondo  disposizioni  della   direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolarmente  gravi,   rispettivamente  di indisciplina   ripetuta  dopo  aver  fatto  ricorso  a   quanto  stabilito  dal  cpv.  1,  la Divisione  sentito  il   parere   del  consiglio   di  classe  e della  direzione   di  istituto  può  adottare,   secondo   una  delle   seguenti  ulteriori  sanzioni  disciplinari:  a)  dalle  di    qualificazione;  b)  dalla  scuola  e/o  la  rescissione  del  contratto  di  tirocinio  con    la  conseguente  dalla   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sanzioni  disciplinari  sono  comunicate  per  iscritto  alla   persona  in    formazione,  ai rappresentanti  legali  se  essa   è minorenne  e,  se del  caso,  al    datore  di    lavoro.  Esse   so  no annotate sul registro della  s  cuola e sulla pagella.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  modificato  dal   R    15.6.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adozione  di    una   sanzione   disciplinare  implica   un  abbassamento  della  nota  di    condotta,  quando  prevista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    persona  in  formazione  esclusa  da  una  scuola  non  può  essere    iscritta  in  nessun  altro  istituto  scolastico  cantonale   senza  il   consenso  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5bis  L’esclusione  da   una  scuola  è   registrata  appena  possibile,  ma  al più  tardi  entro  due  mesi,  nella  banca  dati  GAGI.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ai  casi  di    azioni  illecite   durante  le procedure   di    qualificazione  nelle  scuole  professionali  di    base  è  applicabile  per  analogia   l’art.  61  del  regolamento   sulla   formazione  professionale   e   continua  del  1°  luglio  2014.  TITOLO  III  Funzionamento   dell’istituto  scolastico  Capitolo  primo  Organizzazione  della   scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anno  scolastico  Art.  25  1  L’anno  scolastico     ha  la  durata  prevista  dal  calendario  scolastico  stabilito     dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   diviso  di regola   in    due  semestri  di    durata  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento   può   autorizzare  le    scuole  che  prevedono  periodi   di formazione   pratica  esterna  (stage)  ad  organizzare   autonomamente  il calendario  scolastico  (periodi  di scuola,  periodi  di stage  e  periodi  di    vacanza).  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  dell’ora-lezione  Art.  26  La  durata  delle   ore-lezione   e   la    loro  articolazione  sono  adattate  alla  specificità  del  singolo  istituto  o   di gruppi   di scuole  affini  e   sono  decise  dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  delle  sezioni  Art.  27  1  Le  sezioni  sono  di  regola    formate  da  un  massimo  di  24    persone  in  formazione  per  indirizzo  di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  della  formazione   professionale  di base  biennali  sono  formate  di    regola   da  12  persone  in  formazione  al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla   SPSE  le    sezioni  sono  formate   di    regola  da  un  massimo  di    18  persone   in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  sezioni  con   10  o   meno  persone  in    formazione,  di    regola  l’insegnamento  avviene  nella  forma  delle  multiclassi  oppure  destinando   alla  singola  sezione   un  numero  inferiore  di ore  d’insegnamento  fino  ad   un  massimo  del  50%,   completato  dallo  studio  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  di  non  insegnamento  Art.  27a  21  1  La  Divisione,  sentiti  i   direttori  di  istituto,    attribuisce  annualmente  le  ore  di  non  insegnamento  destinate   all’organizzazione   degli   insegnamenti  e delle  attività  previsti   dal  presente  regolamento  e   dai  regolamenti   degli  studi  di    cui   all’art.  34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   somma   di    tali  ore  di    non   insegnamento  non  supera  il   3.6%  del  totale   delle  ore  di insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe  e   docente  mediatore  Art.  27b  22  Ogni  istituto  della  formazione  di  base  dispone  del  riconoscimento    dei  seguenti    sgravi  orari  settimanali:  a)   a   1   ora-lezione   per   sezione  a   tempo  pieno  e   0.5  ore-lezione  per  sezione  della  formazione  per   la    funzione   di docente  di    classe;  b)  ogni  60  persone  in formazione  per  la    funzione  di docente  mediatore;  c)  ore  lezione  per    la  gestione  da  parte  di  un  docente  delle  attrezzature  e   del  materiale  per  fisica.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  e assegnazione  delle  lezioni  Art.  28  1  Nella  distribuzione  delle    lezioni  e   delle  discipline  nell’arco  della  settimana  in  base  ai  piani  di    studio,  la    direzione  di    istituto  tiene  conto   prioritariamente  delle  esigenze  didattiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    12.7.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dal  R    13.3.2019;  in    vigore   dal  15.3.2019  -  BU  2019,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  introdotto  dal  R    13.3.2019;  in    vigore   dal  15.3.2019  -  BU  2019,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  introdotta   dal   R    5.2.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’assegnazione  delle  sezioni  e dei   gruppi  di    lavoro   ai    docenti,  la direzione   di    istituto  sente   i gruppi  disciplinari  e   garantisce  nel  limite  del  possibile  la    continuità  didattica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale  delle   lezioni   è comunicato  ai docenti  e agli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giornate  autogestite  Art.  28a  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  lo scopo  segnatamente   di    confrontare  gli  allievi  con   la responsabilità  di    informarsi,  di  scegliere  temi  di  discussione  e   approfondimento,  di  studiare  tematiche  particolari,  di  animare  incontri  e  di  confrontarsi     con  diverse  espressioni     culturali,  sono  organizzate  nelle     scuole  professionali  a   tempo  pieno  almeno  due  giornate  annuali  autogestite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   giornate  sono  organizzate  direttamente  dagli  allievi  che  presentano  alla  direzione  di    istituto  per  l’approvazione  l’elenco  delle   attività   previste  e   un  adeguato  programma  di    svolgimento  delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uscite  culturali   o sportive  Art.  29  1  Con  lo  scopo  di  integrare  la  normale    attività  di  insegnamento,  possono    essere  organizzate  uscite   culturali  o   sportive  della  durata  massima  complessiva  di  5 giorni  di scuola  per  classe  e per  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    programma  delle  uscite  culturali  o    sportive  viene  presentato  per  approvazione  dal  docente  responsabile  alla  direzione  di    istituto,  corredato  delle  necessarie  informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto   autorizza  le    uscite  culturali   o   sportive  sulla  base  della  loro  attinenza  con   il  piano  di  studio  o   della  particolare  rilevanza  culturale   e   tenendo   conto  dei  crediti  disponibili   per  le  indennità  ai    docenti   accompagnatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  interno  stabilisce  le    norme   relative  ai    seguenti  punti:  a)  e   tempi  di presentazione  delle  richieste;  b)  e   collocazione  delle  uscite  durante  l’anno  scolastico  e   nel  corso  del  ciclo  degli   studi;  c)  di    eventuali  dispense;  d)  massimo  di    spesa   per  ogni  partecipante  per   tutto  il   ciclo  di    studi;  e)  dei  docenti   accompagnatori;  f)  di    un  rapporto  consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  pratica  Art.  29a  25  1  Se  la formazione  prevede  periodi   di    formazione  pratica   (stage  pratici)  presso   aziende,  istituti  o  organizzazioni  terze,  essi    sono  assegnati  dalla  direzione  di  istituto  alle  persone  in  formazione  e   possono  svolgersi  nel  Cantone,  in Svizzera  o   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dettagli  della  collaborazione  fra  la    scuola   e   l’ente  presso  il   quale   si    svolge  la    formazione   pratica  sono  definiti  in    una  convenzione  sottoscritta   dalle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  la  formazione  pratica  l’orario    settimanale  delle  persone  in  formazione  non  può  essere  superiore  all’orario  dei  professionisti.  L’ente  presso  il  quale   si svolge  la    formazione  pratica   provvede  ad  assicurare  le    persone  in formazione  per  i  rischi   di    responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retribuzione  nel  settore  sociosanitario  Art.  29b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  in  formazione  che  frequentano  scuole  specializzate    superiori  del  settore  sociosanitario  percepiscono  dalla  scuola   le    indennità  mensili  definite  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    recupera    dagli  istituti  di    pratica  il    salario  riconosciuto    alle    persone  in  formazione  di    cui  al cpv.  1 durante   i  periodi  di    formazione  pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   persona  in    formazione   che  intende  interrompere  la    formazione   è tenuta   a rispettare  un  termine  di  preavviso  di  un  mese    per  la  fine  di  un  mese.  Il    versamento  dell’indennità  viene  sospeso  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    persone  in  formazione  che  frequentano  la  Scuola  specializzata  per  le  professioni  sanitarie  e  sociali  percepiscono  dalle  aziende,  dagli   istituti   o   dalle  organizzazioni  terze  presso  i quali  svolgono  periodi  di    formazione   pratica  (stage  pratici)  le    indennità  mensili   definite  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   persona   in    formazione  è   tenuta   ad  osservare  il   segreto  professionale  e d’ufficio  anche   quando  termina  o   abbandona  la formazione  pratica  e   la    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La     Sezione  della  formazione  sanitaria  e  sociale,  tramite  l’unità  di  coordinamento  stage  sociosanitari,  coordina    la  gestione  amministrativa  delle  indennità    e  della  fatturazione  agli  enti  di  formazione  di  cui  al  cpv.  2,  in  collaborazione    con  le  scuole  e    l'Ufficio  degli  stipendi  e    delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   229.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  introdotto  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  modificato   dal  R    11.5.2022;  in    vigore  dal  1.9.2022   -  BU  2022,  127;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                346.
                            Capitolo   secondo  Attività  didattica  e   valutazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’insegnamento  Art.  30  1  Ogni  docente  ha  l’obbligo  di    programmare   il proprio  insegnamento   e   di    esporre   il  proprio  piano  alle  persone  in formazione  all’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  qualsiasi  momento  dell’anno  scolastico   il   docente  deve  essere  in grado   di    documentare  lo    stato  raggiunto  nello  svolgimento   del   programma,   nonché  gli  elementi  di    valutazione  di    cui  dispone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  dell’insegnamento  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo   scopo   di coordinare  l’attività  didattica  fra  i docenti  della  stessa  disciplina,   vengono  costituiti  gruppi    disciplinari  che  esaminano  e    discutono  periodicamente  tutti  i   problemi  relativi  all’interpretazione  dei  contenuti  del  piano   di    studio,  ai    sussidi  didattici,  alle  scelte   metodologiche  e  ai  criteri  di verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti  che  operano    nei  gruppi  disciplinari  lo  fanno    in  base  alle    disposizioni  della  direzione  di  istituto,  considerate  le indicazioni  del  collegio  dei  direttori  e   degli  esperti  di    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  nelle  scuole   professionali  di  base  Art.  32  1  Nel  corso  dell’anno  il  docente  valuta  periodicamente  il   profitto  di  ogni  persona  in  formazione  mediante  elementi  di verifica  scritti  e/o  orali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   persona  in    formazione  ha  diritto  a   una  valutazione  individuale;  anche  qualora   l’oggetto   della  valutazione  sia  frutto  della  collaborazione  di  più  persone,  il   docente  deve  essere  in  grado  di  accertare  l’apporto   individuale  dei  singoli   partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prove  di  verifica  devono  essere  tali  da  garantire  la  fondatezza   del  giudizio  relativo   al  periodo  valutato,  per  il   quale  si    tiene  anche   conto  dei  progressi  della  persona  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   valutazione  viene  comunicata  con  chiarezza  alla   persona   in formazione.  In  particolare  essa  deve  essere  espressa  sotto  forma  di    nota  tra  l’1 e   il   6,    dove  la    nota   6   rappresenta  il meglio   e   la    nota
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  la sufficienza;   sono  ammessi  i  quarti  e   i  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   persona   in    formazione   deve  conoscere  i  motivi   della  valutazione  e   ricevere   indicazioni  utili  per  migliorare  il   proprio  profitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   correzione  degli  elaborati   scritti  avviene  a   breve  termine  dal  loro  svolgimento,  e   comunque  in  tempo  utile  perché   le persone   in    formazione  possano  tenerne  conto  prima  delle  successive  prove  di  verifica.  Il   testo  dell’elaborato  scritto  resta  in    consegna   alla  persona  in formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   prove   scritte  e   le interrogazioni  orali  che  comportano  il riesame  di interi  capitoli  della  disciplina  sono  annunciate  alle    persone    in  formazione  con  sufficiente  anticipo;  vengono  adeguatamente  programmate  nell’arco  del  periodo  di    valutazione  considerato,  d’intesa   con  esse   e con  i colleghi   del  consiglio  di    classe,  in    modo  che  non   si    verifichi   per  quanto  possibile   la    concomitanza  di    più  prove  nello  stesso  giorno  e che  l’impegno  globale   richiesto  sia   comunque  compatibile  con   le    esigenze  di  una  preparazione  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note  e   pagelle   nelle  scuole  professionali  di base  Art.  33  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  note  vengono  assegnate  alla   fine   di    ogni  semestre  o periodo  di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note  vanno  dall’1  al 6;    la nota  6   rappresenta  il meglio,  la    nota  4 la    sufficienza.   È concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un  docente  non   assegna  una  nota  al    termine  di    un  semestre  in    una  disciplina  obbligatoria   deve  motivarlo  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    mancata  assegnazione  della   nota  dei  semestri  dispari,  il   docente  deve  accertare  che   la  persona  in    formazione  abbia  recuperato  la    disciplina  per   poter  assegnare  la    nota   di fine  anno.  Nelle  discipline  obbligatorie  trattate  solo   nei  semestri  dispari,  la    nota   semestrale   viene   considerata   quale  nota  di fine   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    note  sono  concordate    quando  l’insegnamento  è    impartito  da  più  docenti  o    formatori  in  un  contesto  interdisciplinare  o di    formazione   pratica  integrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    note  relative  al  semestre  o   periodo  di  formazione,  le  assenze,  le  eventuali  osservazioni  e   la  decisione  relativa  alla  promozione  sono  registrate  dalla  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La    pagella  viene  controfirmata  dalla  persona  in  formazione,  se  maggiorenne,  o  dal  detentore  dell’autorità  parentale  e, dove  richiesto,  dal  datore   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dal   R    15.6.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Duplicati  della  pagella  sono  rilasciati  dal  Dipartimento  previa  istanza  scritta  dietro    pagamento  di  una  tassa  di    fr.  50.–  .  TITOLO   IV  Studi  professionali  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  degli  studi  Art.  34  1  Le  norme  inerenti  ai    percorsi   formativi  di base  e   superiori   non  contemplate  dal  presente  regolamento  sono  definite   in    appositi  regolamenti  degli  studi  elaborati   per  singole  scuole  o   gruppi   di  scuole  approvati  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono   conformi   ai piani  quadro  e   di    formazione  nazionali  emanati  dalla   SEFRI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti  scolastici  si    dotano  di  regolamenti    interni    di  conduzione  in  conformità  alla    legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  di  vigilanza  Art.  35  1  Per    ciascuna    formazione  o  gruppo  di  formazioni  affini    possono    essere    costituite  commissioni  di    vigilanza   nominate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   commissioni  sono:  a)  consultivo  del  Dipartimento  e   della  Divisione    per  gli  aspetti  inerenti  all’impostazione,  agli   obiettivi  e ai contenuti  della  formazione;  b)  di vigilanza  sull’andamento   generale   dei  corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    composizione  delle  diverse  commissioni  è   stabilita    dai  regolamenti  degli  studi,  fatte    salve  le  disposizioni  previste  da  specifiche  convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   commissioni  comprendono  tra  i  loro  membri  il  capo  della  sezione   della   formazione  di    riferimento  e  persone  rappresentative  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro;  i  direttori  delle    scuole  partecipano  alle  riunioni   senza  diritto   di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   commissioni  si    riuniscono   almeno  una  volta  l’anno   e quando  ve  ne   sia  bisogno;  esse   possono  essere  convocate  dal  presidente,  da  una  maggioranza  dei  loro    membri,  dalla  Divisione    o  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proprietà  dei  lavori  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  lavori  svolti  dalle  persone  in    formazione  durante  il  ciclo  formativo  e   il  materiale   didattico  sviluppato  dai  docenti   sono  di    proprietà  dello  Stato,   riservate   le    norme  sulla  proprietà  intellettuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  scuole  specializzate  superiori    le  persone  in  formazione  si  impegnano  a   cedere  all’istituto  scolastico,  a   titolo  esclusivo,   i  diritti  d’autore  e gli  eventuali  profitti   derivanti  da  lavori   semestrali   o di  diploma.  Possono   essere  previste   eccezioni  nei  casi  in cui  i  lavori  siano  stati  realizzati  e finanziati  dalle  aziende   o   per   evitare   possibilità  di spionaggio   industriale.  Capitolo   secondo  Scuole   professionali   di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratto  di tirocinio  Art.  37  1  I  contratti  di  tirocinio  sono  stipulati    nel  rispetto    delle  norme  federali  e  cantonali  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  scuole   a   tempo  pieno  la scuola  stipula  un  contratto  di    tirocinio   con   la    persona  in    formazione  o  il   suo    rappresentante  legale;  le  direzioni  istituto,    d’intesa    con    le  sezioni  della  formazione    di  riferimento,  sono  responsabili    della  determinazione  del  periodo  di  prova    previsto  dal  contratto  di  tirocinio,  nel  rispetto  delle  normative   federali   applicabili.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  delle  persone  in formazione  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione  a   un  anno  scolastico   dei   cicli   formativi  avviene  nel  rispetto  delle  norme  federali  e   cantonali  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    condizioni  di  ammissione  ai  curricoli  di  maturità  professionale  sono  definite  dal  regolamento  della  maturità  professionale  del  1°  luglio   2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’ammissione  al    primo   anno  delle   scuole  a tempo  pieno  è   richiesta  di    regola   la    licenza   di    scuola  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di necessità   la    sezione  della  formazione  di riferimento,  sentito  il   collegio   dei  direttori,   può  limitare  il   numero    massimo  di  persone  in  formazione  in  determinati  curricoli  e  disporre    eventuali  esami  di    idoneità  o di    graduatoria.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono  inoltre   essere  pretesi  una  media  qualificata  e   particolari  requisiti  di  idoneità   indicati   nei  regolamenti  degli  studi;  in  difetto  della  media    qualificata  le  scuole    possono    prevedere    esami  integrativi  e/o  attitudinali  anch’essi   precisati   nei  regolamenti  degli  studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli  esami    di  ammissione  finalizzati  ad  allestire    eventuali  graduatorie  sono  organizzati,  di  regola,  prima  dell’inizio  dell’anno   scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni  particolari  e cambiamenti  di  percorso  formativo  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione,  sulla  base  del  preavviso   della   direzione  di    istituto,   decide   la riduzione   della  durata  dei  contratti   di tirocinio,  sentito  la    sezione  di formazione  di    riferimento.  A tale   fine  è   analizzato  il  dossier  del  candidato   e,    se  necessario,  è   prescritto  il superamento  di    esami  integrativi.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione  decide,   sulla   base  del  preavviso  della  direzione  di istituto,  anche  sul  passaggio  da   una  scuola  a   tempo  pieno  a una  con   pratica  professionale  in azienda,  dopo  avere  esaminato  la    specifica  situazione  scolastica  o professionale  della   persona  in    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  decide  sull’ammissione  dal  secondo  anno  nelle  scuole   professionali   a tempo  pieno,  compresi   eventuali   cambiamenti  di    percorso   formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozione
                            Art.  40  1  La  promozione  alla  fine  del  periodo   di    formazione   è   definita  dalle  norme  federali  e   dai  piani  di    formazione  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  formazioni   con  pratica   professionale   in    azienda,  per  casi  segnalati  dalla   direzione  di    istituto,  la  decisione  sulla  continuazione  o  sul  prolungamento  del  tirocinio    compete  alla  sezione  di  formazione  di    riferimento.  In tali  casi,  per  la    sua  decisione,  la sezione   tiene  conto  del  rapporto  della  direzione  di  istituto,  del  parere    dell’azienda  di  formazione,  nonché  dell’opinione  della  persona  in  formazione  o   del  suo  rappresentante   legale   se  questa  è   minorenne.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  alle   ripetizioni  Art.  41  34  1  La  ripetizione  dell’anno  scolastico   nelle  scuole  professionali  di  base  a   tempo  pieno  è  consentita  una  sola  volta  su  tutto    il  curricolo;    l’anno  scolastico  abbandonato    è    considerato  non  superato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   seconda  ripetizione  può  essere  consentita  in    casi   eccezionali  dalla  direzione  di    istituto,   sentito  il  Consiglio  di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    limite  alle  ripetizioni  vale    per  lo  stesso  tipo  di  percorso  formativo;  l’allievo  promosso  non  può  ripetere  l’anno   scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    decisione  che  impedisce  una    nuova  iscrizione    a    seguito  del  superamento  del  limite    alle  ripetizioni  compete  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   mancata   ripetizione  implica  lo    scioglimento  del  contratto  di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservate  le    disposizioni  federali  e   le norme  del  regolamento  della  maturità  professionale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  luglio  2015,   quando  dispongono  altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  di qualificazione  Art.  42  1  Le  procedure  di    qualificazione  previste  al    termine   dei  differenti  percorsi  professionali  di  base  si    svolgono   nel  rispetto  delle   vigenti  disposizioni  federali  e   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  art.  54  e   segg.  del  regolamento  della  formazione  professionale  e   continua  del  1°  luglio  2014  sono  direttamente  applicabili  alle   procedure  di    qualificazione  al termine  di una  scuola  professionale  di  base  con   pratica  professionale  in    azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le    procedure   di    qualificazione  al    termine  di    una   scuola  professionale  di    base  a tempo  pieno  e  per  quelle  che  si  concludono  con  il    rilascio  di  una  maturità    professionale  o    di  una  maturità  specializzata,  le    norme  richiamate  al cpv.   2   sono  applicabili  per  analogia,  ritenuto  che   è la direzione  di  istituto   a fungere  da  autorità  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   procedure   di qualificazione  si    svolgono,  di regola,  alla  fine  della   formazione,  nel  periodo   fissato  dall’autorità  d’esame,  dove  possibile  in  modo  coordinato  e   uniforme;  la  Divisione   può  autorizzare,  se  opportuno  e   conforme   ai    piani  cantonali  di    formazione,  esami  finali  anticipati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  464.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    15.6.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  rilasciati  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    rilascia  gratuitamente  i   certificati  di  formazione  pratica,  gli  attestati  federali  di capacità,  i  certificati  di maturità  professionale,  i  diplomi  di    scuola  specializzata   e   i diplomi  di  maturità  specializzata.  Su  richiesta  e   dietro  pagamento  di una  tassa  di fr. 200.–   possono   essere  rilasciati  in    forma  calligrafica   degli  attestati  cantonali   che  ne   confermano  il   conseguimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  percorsi    che  lo  prevedono,  l’istituto  rilascia  certificazioni  supplementari    che  attestano  la  frequenza  della  formazione   organizzata  dalla  scuola  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Duplicati  sono  rilasciati   dal  Dipartimento  previa  istanza  scritta  dietro  pagamento  di una  tassa  di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.–.  Capitolo   terzo  Scuole   specializzate   superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  cicli  diformazione  Art.  44  1  Il  Consiglio  di    Stato   istituisce  cicli  di    formazione  di    scuola  specializzata  superiore  o cicli  di  studio  postdiploma  sulla  base  dell’ordinanza  del  Dipartimento  federale  dell’economia,  della  formazione  e    della  ricerca  concernente  le  esigenze  minime  per    il    riconoscimento  dei  cicli    di  formazione  e   degli  studi  postdiploma  delle    scuole    specializzate  superiori  dell’11  marzo  2005,    su  proposta  della  Divisione  e tenendo  conto  delle   esigenze   del  mondo   del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    singolo  ciclo  di  formazione  può  essere  attivato  se  vi    sono  al  minimo    10  candidati  provvisti  dei  requisiti  per    l’ammissione,  a    meno  che    particolari    esigenze  del  del  lavoro  richiedano  diversamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  d’iscrizione  Art.  45  L’importo   delle  tasse  scolastiche  è   deciso  mediante  decreto  esecutivo  dal  Consiglio   di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  rilasciati  Art.  46  1  Le  scuole  specializzate    superiori  rilasciano  i  diplomi  federali  relativi  ai  loro    cicli    di  formazione  e  di   studio  postdiploma  sulla  base  dell’ordinanza  del  Dipartimento  federale  dell’economia,  della  formazione  e  della  ricerca  concernente  le   esigenze  minime     per  il  riconoscimento  dei  cicli  di    formazione  e   degli   studi  postdiploma  delle  scuole  specializzate  superiori  dell’11  marzo  2005  e   relativi   allegati,  nonché  di    particolari  disposizioni  della  SEFRI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Duplicati  sono  rilasciati   previa  istanza  scritta  dietro   pagamento  di    una  tassa.  TITOLO  V  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  47  Sono  abrogati:  a)  delle  Scuole  d’arti  e   mestieri  del   14  maggio  1997;  b)  delle  scuole  sociosanitarie   cantonali   del  21   maggio  1997;  c)  delle  Scuole  professionali   agraria,   artigianali  e   industriali  del  22   febbraio  2000;  d)  delle  Scuole  specializzate  superiori   di    tecnica  e   artistica   del  26   agosto   2009;  e)  del  Centro   scolastico  per  le    industrie   artistiche  di Lugano  del  13   aprile  2010;  f)  delle  Scuole  medie  di  commercio  e   delle  Scuole  professionali  commerciali  del  luglio   2010;  g)  della  Scuola  superiore  di    informatica   di gestione   del  31  maggio   2011;  h)  della  Scuola  superiore  di    economia   aziendale  dell’8  maggio   2012;  i)    della  Scuola  specializzata  superiore    alberghiera  e   sul    turismo  del  22    gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente    regolamento,  unitamente  al  suo  allegato  di  modifica  di  altri    regolamenti  è  pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone   Ticino  ed   entra  in    vigore  il  1°  agosto  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fino   all’adozione  da  parte  del  Dipartimento  dei  regolamenti  degli  studi   elaborati  per  singole  scuole  o  gruppi    di  scuole,  ma  al  massimo  fino  al  31  luglio    2016,  è   applicabile  a  titolo  suppletivo  il   diritto  previgente,  sempre  che  non  sia  in    contrasto  con  il   presente  regolamento.  Pubblicato  nel   BU  2015  ,  384.