Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
                            Regolamento  sulla   caccia  e la    protezione  dei  mammiferi  e degli   uccelli selvatici  (dell’11   luglio   2006)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge    sulla  caccia  e  la  protezione  dei  mammiferi    e   degli  uccelli  selvatici  dell’11  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990  (di  seguito   LCC);  richiamate  la    legge  federale  sulla  caccia  e   la protezione  dei  mammiferi  e degli  uccelli  selvatici  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  giugno  1986  (LCP)  e   l’ordinanza  sulla  caccia  e   la protezione  dei  mammiferi   e degli  uccelli  selvatici  del  29   febbraio  1988   (OCP),  1  decreta:  Capitolo   I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a)  Dipartimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  2)  Art.  1  Competente  per  l’applicazione  della    LCC    è    il   Dipartimento  del  Territorio  (in  seguito:  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Consiglio   di  Stato  Art.  2  Rimane   di    competenza  del  Consiglio  di    Stato:  a)  sulla  salvaguardia  di    biotopi  adatti  a   mammiferi,  agli   uccelli  indigeni  e   migratori;  b)     di   un’adeguata     superficie     cacciabile  con     l’allestimento  di   misure  di  della   caccia;  c)  degli  habitat  e della   fauna.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  3  Il   Dipartimento  collabora  con   gli  altri  servizi  cantonali  interessati:  a)   di    misure  di salvaguardia   degli   habitat   della  fauna;  b)  definizione  delle  specie  cacciabili;  c)  tutela   delle  zone  protette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  della  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  4)  Art.  4  1  Il  Dipartimento,  sulla  base  delle  componenti   naturali  del  paesaggio,  in  riferimento  alle  singole  specie  di    interesse   venatorio,  emana  periodicamente  le linee  direttive  per:  a)  degli  habitat  per  i  selvatici;  b)  della   caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si   avvale  della  collaborazione  dei  servizi   cantonali  competenti,  dei  Comuni,  delle   associazioni  ambientalistiche  e venatorie  e   di    enti  e   associazioni   che  dimostrano  un  interesse   giustificato,  sentito  il  preavviso  della  Commissione  consultiva  sulla  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Linee  direttive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Habitat  Art.  5  1  Nelle  direttive  per  la  valorizzazione    degli    habitat    sono  indicati  i  piani  d’intervento,  gli  studi  necessari,  le finalità,  le    modalità  e   i  mezzi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   linee  direttive   per   l’esercizio  della   caccia  mirano  al mantenimento  di effettivi  sani  in equilibrio  con  l’ambiente  circostante,   rispettando  la    struttura  naturale   delle  singole  popolazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  fissano  gli  strumenti  più  appropriati    (controllo    degli  abbattimenti,  periodi    di  protezione,  ripopolamenti  o   altro)  per  il   conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   questo  scopo  il   Dipartimento  provvede  ad  eseguire:  a)  regolari  della  selvaggina;  b)   di gestione  del  patrimonio  faunistico  cantonale  di    interesse  venatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Piani  di protezione  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca  collabora  all’allestimento  di    piani   di    protezione   e di  cura  di ambienti  adatti   alla   fauna  e alla  selvaggina  e   alla  gestione  degli   habitat   della  fauna  tramite  la  conservazione,  la  valorizzazione  e    la  promozione    di  biotopi  quali:    boschetti,  boschi  golenali,  boschi  vecchi  di  composizione  naturale,  margini  boschivi  strutturati,  zone  agricole    tradizionali  ed  estensive,  siepi  naturali,  secchi,  zone  umide,  rive  naturali,  cariceti   e   canneti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si    pronuncia  sugli  interventi  che  possono  compromettere  l’esistenza   della  selvaggina  e   del  suo  habitat  naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zone  di tranquillità  Art.  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  zone  di  tranquillità  per  la selvaggina   vengono  fissate  dal  Consiglio  di  Stato  per  una  durata  di    5   anni  rinnovabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bandite  di caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Istituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  23)  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bandite  di  caccia  vengono  fissate  dal  Consiglio  di  Stato  per  una  durata    di  5   anni  rinnovabili.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    disposizioni  concernenti  le    bandite  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Contenuto  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bandite  di  caccia  devono  garantire  a  lungo  termine  il  mantenimento    e  lo  sviluppo  naturale  delle  popolazioni  di    selvaggina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ognuna   di    esse  viene  formulato  l’obiettivo  da  raggiungere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  possono  essere  generali  o   riguardanti   solo  singole  specie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la  loro  istituzione  si  tiene  conto  dei  rapporti    della    selvaggina  con    l’habitat,  l’agricoltura  e  la  foresta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Proposte  Art.  9  Le  motivate  riguardanti  le  bandite  devono    essere  presentate    al  Dipartimento  dalle  associazioni  o enti  interessati,  entro  un  anno  dall’eventuale  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Sorveglianza  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’Ufficio   della   caccia  e   della   pesca  è affidata  la gestione   e   la vigilanza  delle   bandite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  provvede   alla  segnalazione  dei  confini   con  cartelli  o   con  marchi  rosso-giallo  (il rosso  indica   la  zona  protetta).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attraversamento  delle   bandite   da  parte  dei  cacciatori   deve  avvenire  lungo  le  strade  e   i  sentieri  principali  marcati,  con  l’arma  scarica  e   i  cani  al    guinzaglio.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Animali  randagi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  27)  Art.  11  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  cani  e i  gatti  randagi,  nonché  altri   animali  domestici  inselvatichiti   vaganti  oltre  trecento  metri  dai  fabbricati  abitati,  possono  essere  catturati    o   abbattuti,  senza  obbligo    di  risarcimento  da  parte  del  Cantone,  dagli  agenti   della   polizia  della   caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   proprietario  è   tenuto  a risarcire   all’Ufficio   della  caccia  e   della  pesca  il costo  delle  spese  di    cattura  o  di abbattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selvaggina  in  cattività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  25)  Art.  12  1  La  domanda  di autorizzazione  per  tenere  in    cattività   animali  selvatici   va inoltrata   tramite  formulario  ufficiale  all’Ufficio   del  Veterinario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questo    decide,    sentito  il   preavviso  dell’Ufficio  della    caccia  e  della  pesca,  nei    casi    contemplati  contemporaneamente  dall’art.  25  LCC  e   dall’art.  12  del  regolamento  di  applicazione  della  legge  cantonale  sulla  protezione  degli   animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dal  R    11.7.2017;  in    vigore  dal  15.8.2017  -  BU  2017,   203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decreto  esecutivo  Bandite  di caccia  2021-2026  del  7 luglio  2021  - BU  2021,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore  dal  15.8.2015  -  BU  2015,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    4.7.2018;  in vigore  dal  15.8.2018  -  BU  2018,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  contemplati  esclusivamente  dall’art.    25  LCC,  l’Ufficio  della  caccia  e   della    pesca  decide
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  regola   non  viene  rilasciata  l’autorizzazione:  a)  la    detenzione   di animali  incrociati   con  specie  domestiche,  ibride  o altre  specie  selvatiche;  b)  la    detenzione   di animali  provenienti  dall’ambiente  naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Modifiche  Art.  13  Le  modifiche  del  luogo,  del  numero,  delle  specie  e delle   condizioni   di detenzione,   vanno  prontamente  segnalate  all’Autorità  che  ha  rilasciato   l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Controllo  Art.  14  Gli  agenti  della  polizia  della  caccia  possono  controllare  in  ogni    momento  le  tenute  di  animali  selvatici  e   il   rispetto  delle  condizioni   fissate  nelle   autorizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Animali  selvatici  che  recuperano  la    libertà  Art.  15  1  Gli  animali  selvatici  che  recuperano  la    libertà   devono  essere   immediatamente  segnalati  all’Ufficio  della  caccia    e  della    pesca,  il  quale  ne  darà  comunicazione  all’Ufficio  del  Veterinario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  non  vengano  ripresi  entro  5  giorni  o    non  siano  stati  segnalati,  essi  possono    venire  abbattuti,  senza  obbligo  di    risarcimento  da  parte  del  Cantone,  dagli  agenti  della  polizia   della  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    proprietario  è  tenuto  a    risarcire  all’Ufficio  della    caccia  e    della  pesca  il  costo  delle  spese  di  abbattimento  o   di un’eventuale  partecipazione   alla   cattura.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messa  in  libertà  di  selvaggina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  26)  Art.  16  1  La  messa  in  libertà    di  selvaggina  è  subordinata  ad    un’autorizzazione  rilasciata  dall’Ufficio  della  caccia  e della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    lanci  non  autorizzati  la selvaggina  può  essere   eliminata   dagli   agenti  della  polizia   della  caccia.  Capitolo  II  Presupposti  per  l’esercizio   della  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                Patente
                            a)  Presentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  5)  Art.  17  Durante  l’esercizio  della  caccia  il   cacciatore  deve  avere   con   sé  la patente  di caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Contenuto  Art.  18  1  Sono  parte   integrante   della  patente:  a)  d’identità   cacciatore  contenente:  -  le    generalità;  -  una   fotografia   recente;  -  l’anno  di    emissione;  7  b)  annuale  della   categoria  di    caccia  scelta  contenente:  -  le    generalità;  -  il   foglio  di    controllo;  -  il  duplicato  del   foglio  di    controllo  per   il trasporto  a   valle  o   la    consegna  del  capo   di    selvaggina  abbattuto  al posto   di    controllo  da  parte  di    terze   persone  (presente  solo  nell’autorizzazione  annuale  per   la caccia   alta);  -  le    prescrizioni  relative  ai    posti  di    controllo  della   selvaggina;  8  c)   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tessera   d’identità  cacciatore  dev’essere   rinnovata  dopo   quindici  anni.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  della  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    4.7.2018;  in    vigore  dal  15.8.2018  -  BU  2018,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    8.7.2015;  in vigore  dal  15.8.2015  -  BU  2015,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    10.7.2019;  in vigore   dal  15.8.2019   -  BU  2019,   255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tessera  d’identità  cacciatore  va  richiesta   all’Ufficio  della   caccia  e della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  annuale  e   la    copia   del   presente  regolamento  devono   essere   richiesti  al    Municipio  del  comune  di    domicilio;  per  i  richiedenti  dimoranti   o   domiciliati   fuori  Cantone,  all’Ufficio   della  caccia  e  della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Documenti   necessari  Art.  20  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente  per  la    patente  deve  presentare:  a)  la    tessera  d’identità  cacciatore:  -  un  documento  di    legittimazione  (passaporto  o   carta  d’identità);  -  una   fotografia   recente  formato  passaporto  e di ottima  qualità;  b)  l’autorizzazione  annuale:  -  la    tessera  d’identità  cacciatore;  -  la    ricevuta   di    versamento  del  premio   attestante  la    copertura  assicurativa  ai    sensi  dell’art.  14  OCP;  -  la    prova  di aver  pagato  la    tassa  d’affiliazione  alla   Federazione  di caccia  ticinese,  oppure  la  tassa  supplementare   di    fr. 80.-   al    Dipartimento;  -  una    valida    attestazione  del  superamento  della  prova  periodica  della  precisione  di  tiro  per  l’arma  da  impiegare  nella  categoria  di caccia  richiesta  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    tassa  è   fissata  in  fr.  50.-  per  il  rilascio  della    tessera  d’identità  cacciatore  e  dalla  LCC  per  la  domanda  di autorizzazione   annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  della  tassa  di  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  13)  Art.  21  La  tassa  dell’autorizzazione  annuale  della  categoria  di    caccia  prescelta,  dedotte   le    spese  di  cancelleria   e   la    tassa  supplementare  è   rimborsata   in caso  di    decesso,  grave  malattia   o   infortunio  del  titolare  e  ritenuto  che  ne  sia  fatta  domanda  all’Ufficio  della  caccia  e  della    pesca  prima  dell’apertura  della  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  della  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  5)  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  sostituzione  della  tessera  d’identità    cacciatore  e  dell’autorizzazione  annuale  è  competente  l’Ufficio  della  caccia  e della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene  percepita  una  tassa  di    fr. 50.-   per  ogni  documento  sostituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Perdita  Art.  23  14  1  In  caso  di perdita:  a)    tessera  d’identità  cacciatore,  il   cacciatore    è    autorizzato    a    servirsi    di  un    documento  di  valido;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  b)   annuale  e   relativo  foglio  di    controllo  duplicato  del  foglio  di    controllo,  il  deve  darne  immediata  comunicazione   all’Ufficio  della   caccia  e della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso    di  perdita    dell’autorizzazione  annuale  e  relativo  foglio  di  controllo,  il  cacciatore  può  esercitare  la    caccia  solo   con  l’autorizzazione  provvisoria  che   va richiesta,   previa  presentazione   della  tessera  d’identità  cacciatore,  all’Ufficio  della    caccia  e  della  pesca  o   al  posto    di  controllo  di  Gudo  durante  il   periodo  venatorio  di    caccia   alta.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami  di abilitazione  Art.  24  Il   Consiglio  di Stato   disciplina   con  separato  regolamento:  a)  di    abilitazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato  dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal   15.8.2019  - BU  2019,  255;   precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                473.
                            12  Lett.  modificata  dal  R    5.8.2021;  in    vigore   dal  10.8.2021  -  BU  2021,  250;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                198.
                            13  Art.   modificato  dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal   15.8.2019  - BU  2019,  255;   precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                351.
                            14  Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  15.8.2015  -  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  della  formazione;  c)  del   periodo  di cura  della  selvaggina;  d)  della  Commissione  esaminatrice.  Capitolo   III  Esercizio  della  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specie  cacciabili  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  seguenti  specie  sono  cacciabili:  a)   alta:  (Cervus   elaphus)  (Capreolus  capreolus)  (Rupicapra  rupicapra)  (Sus  scrofa)  (Marmota   marmota)   (Vulpes   vulpes)   (Meles  meles)  17  b)   bassa:  (Vulpes   vulpes)  (Martes   foina)  (Meles  meles)  comune  (Lepus  capensis)  variabile  (Lepus   timidus)  selvatico  (Oryctolagus  cuniculus)  di    monte  (Lyrurus   tetrix)  comune  (Phasianus  colchicus)  (Scolopax  rusticola)  domestico  inselvatichito  (Columba  palumbus)  dal   collare   or.  (Streptopelia  decacto)  (Garrulus   glandarius)  nera  (Corvus  corone  corone)  grigia  (Corvus   corone  cornix)  imperiale  (Corvus   corax)  reale   (Anas  platyrhynchos)  (Phalacrocorax   carbo)  18  c)   acquatica:  (Anas  crecca)  reale  (Anas  platyrhynchos)  (Aythya  ferina)  (Aythya  fuligula)  (Fulica  atra)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  massimo  e   genere  dei  capi  e   periodi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    numero  massimo  e  il   genere  dei  capi,    nonché  i  periodi,  sono  stabiliti  dall’art.  42  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e   al    capriolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  17)  Art.  26  19  In  caso  di necessità  l’Ufficio   della  caccia  e   della  pesca  può  autorizzare   la  caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e al    capriolo,  fissandone  le    condizioni  e   le    modalità   di    attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caccia  speciale   al cinghiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2014;  in    vigore   dal   15.8.2014   -  BU  2014,   403.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R   10.7.2019;   in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,   255;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                348.
                            19  Art.  modificato  dal  R    10.7.2013;   in vigore  dal  31.8.2013  - BU  2013,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27  20  In  caso  di necessità   l’Ufficio  della   caccia  e   della  pesca  può  autorizzare  la caccia  speciale  al  cinghiale,  fissandone  le    condizioni  e   le modalità  di    attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caccia  speciale   alla  volpe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  17)  Art.  28  21  In  caso  di necessità   l’Ufficio  della   caccia  e   della  pesca  può  autorizzare  la caccia  speciale  alla  volpe,  alle  stesse  condizioni   e   sulla  medesima   parte  del  territorio  cantonale  ove   è   autorizzata   la  caccia  tardo  autunnale  al    cervo   e   al capriolo  e   la    caccia  speciale  al    cinghiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  selvaggina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Iscrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  11)  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  fine  di    permettere  il   controllo  della  selvaggina  uccisa  il cacciatore   deve:  a)  immediatamente  sul  posto  dell’uccisione,  nel  foglio  di  controllo  nonché  non  appena  nel  duplicato,  il   giorno,   l’ora,  il comune   e   il   luogo  di    cattura,  nonché  la    specie,  l’età  e   il  di    ogni  animale  e   la    lunghezza  delle  corna  dei  camosci;  in    caso   di autodenuncia   (lett.   e)  dovrà   specificarne   i  motivi.  va  fatta  per  esteso,  come  da  esempio  sul  foglio    di  controllo,    con    inchiostro  caso    d’errore    d’iscrizione,  la  correzione    è  ammessa  unicamente  previa    autorizzazione  da   un  guardacaccia  o   dall’Ufficio  della  caccia   e   della   pesca;  23  b)  ai  posti  di  controllo  entro  24  ore  dall’abbattimento  i  cervi,  i  camosci,    i  caprioli  e   i  salvo   le eccezioni  previste  all’art.  31  cpv.  3;  24  c)  affidi  a terze  persone  il   trasporto   a   valle  o   il   controllo  dell’animale  da   lui  abbattuto,  egli  consegnare   assieme   al capo  di selvaggina  il   duplicato   del  foglio  di controllo  con  iscritte  le    catture  effettuate   sino  a   quel  momento;  d)  al posto  assieme   al capo  abbattuto,  anche  il  foglio  di controllo  (originale  duplicato);  e)  i  capi   da  autodenunciare:   alta,  caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e   al    capriolo  e caccia  speciale  al    cinghiale:   di controllo  entro  24  ore;   bassa  e   caccia  acquatica:  immediatamente  all’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca  o a   un  agente  della   polizia   della  i quali  provvederanno  al    sequestro;  25  f)  sia  il  foglio    di  controllo  che  il  duplicato    all’Ufficio  della    caccia  e   della    pesca    entro  15  dalla   chiusura  della  categoria   di    caccia  corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   della  caccia  e   della   pesca,  d’intesa  con  l’Ufficio  del  Veterinario   cantonale,  definisce   i  criteri  per  i capi  sanitari  da  bonificare   ai cacciatori.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Posti  di controllo  Art.  30  I  posti  di  controllo,  per  le  diverse  specie  da  con    i  relativi  giorni  ed  orari  di  apertura,  vengono    fissati    annualmente  dall’Ufficio  della  caccia    e    della  pesca  nell’autorizzazione  annuale  di    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Termine  e   modalità  di  controllo  Art.  31  27  1  Le  femmine  allattanti  di  cervo  devono  essere    portate  al  posto  di  controllo  con  il   loro  cerbiatto  entro  24   ore  dall’abbattimento  del  piccolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    13.7.2022;   in vigore  dal  15.7.2022  - BU  2022,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dal  R   13.7.2022;  in    vigore  dal  15.7.2022  -  BU  2022,  194;  precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            263;  BU  2013,   346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  15.8.2015  -  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dal  R   10.7.2019;   in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,   255;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                421-429.
                            24  Lett.  modificata  dal  R    30.6.2021;   in vigore  dal  2.7.2021  -  BU   2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  modificata  dal  R   13.7.2022;   in    vigore   dal  15.7.2022  -  BU  2022,   194;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                403.
                            26  Cpv.  introdotto  dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  15.8.2016  -  BU  2016,   351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R   12.7.2016;  in    vigore  dal  15.8.2016  -  BU  2016,  351;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            521;  BU  2008,  473;  BU  2009,  321;  BU  2010,  263;  BU  2011,  432;   BU   2012,  348;   BU  2013,  346;   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cervi  e   i  cinghiali  abbattuti  il   17   e   il   27   settembre  devono  essere  sottoposti  al  controllo  entro  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  cervi   maschi  adulti  e   i  fusoni  catturati   dal  3 al    13  settembre  sono   esentati  dall’essere  presentati  al  posto  di  controllo  a  condizione  che  il   cacciatore  ne  esegua    la  registrazione    online  (secondo  la  procedura  descritta   nelle  disposizioni  al    cacciatore  dell’Ufficio  della  caccia  e della  pesca)   entro  le    12  ore  dalla  cattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capi   di    cervo  maschio  adulto  e i  fusoni  registrati  online  devono  essere:  –  dal  cacciatore  con  la  fascetta  identificativa  al  più  tardi  al  momento  della  del  formulario   online.   Il   numero   univoco  della  fascetta  deve  essere  riportato  anche  foglio   di    controllo  e   nel  relativo   duplicato  nella  casella  “osservazioni”;  –  interi   per   almeno  24  ore  a   partire  dalla  loro  registrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messa  in  commercio  e   consumo  Art.  32  31  1  Ogni  capo    di  cinghiale  abbattuto  dev’essere  sottoposto  al  controllo  trichinoscopico  prima  del   consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    del  Veterinario  cantonale  può    vincolare  il  consumo    delle  carni    a    un  controllo  sulla  radioattività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   vietato  il   consumo  di cormorani.  Art.  33  ...  32  Art.  34  ...  33
                        
                        
                    
                    
                    
                Cani
                            a)  Uso  dei   cani  Art.  35  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  vietato  usare  cani  nell’esercizio   della  caccia  alta,   della  caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e  al capriolo  e   della  caccia  invernale  al    cinghiale,  fatta   eccezione  degli  speciali  cani  da  traccia  che  possono  essere  impiegati  unicamente  per  la    ricerca   della  selvaggina  ferita,   previa  comunicazione  a  un  agente  della  polizia   della  caccia  o   all’Ufficio  della  caccia  e   della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  usare  cani  segugi  nell’esercizio  della  caccia  bassa  al    di    sotto  dei  1'600  mslm  sabato   19,  domenica  20,  sabato  26  e  domenica  27  novembre  nelle  zone  dove  è  aperta  la  caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e al    capriolo  e   la    caccia  speciale  al    cinghiale.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Bandite   e   zone  protette  Art.  36  Nelle  zone  in  cui  è  vietata  la  caccia  (bandite,  zone  di  protezione,  ecc.)    i  cani  devono  essere  tenuti   al  guinzaglio   (salvo  autorizzazione  speciale  rilasciata  dall’Ufficio   della  caccia  e   della  pesca).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Sorveglianza  Art.  37  1  Durante  tutto  l’anno  non  si  possono  lasciare  vagare  cani  di  qualsiasi  specie,  fatta  eccezione:  -  i  cani   da  caccia  durante  i  giorni  di prova  cani  (art.  38)  e   durante   l’esercizio  venatorio,   nel  di    quanto  previsto  all’art.  35  del  presente  regolamento;  -  quanto  previsto  al cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cani   vaganti  senza   sorveglianza  colti  a rincorrere   la  selvaggina  possono  essere  abbattuti   dagli  agenti  della  polizia  della  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato    dal    R    13.7.2022;  in  vigore    dal  15.7.2022  -  BU  2022,    194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  203;  BU   2018,  266;  BU  2019,  255;  BU  2020,   220;   BU  2021,   198.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  modificato   dal  R   13.7.2022;  in    vigore  dal  15.7.2022  -  BU  2022,   194;   precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                198.
                            30  Cpv.  modificato   dal  R   13.7.2022;  in    vigore  dal  15.7.2022  -  BU  2022,   194;   precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                198.
                            31  Art.   modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore  dal   15.8.2016  - BU  2016,  351;   precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                521.
32
                            Art.  abrogato  dal  R    4.7.2018;  in    vigore  dal  15.8.2018  -  BU  2018,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.   abrogato  dal  R    1.7.2020;  in  vigore   dal  1.8.2020   -  BU  2020,  220;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                473.
                            34  Art.  modificato  dal  R   11.7.2017;  in    vigore  dal  15.8.2017  -  BU  2017,  203;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            521;  BU  2008,  473;  BU  2009,  321;  BU  2010,  263;  BU  2011,  432;   BU   2012,  348;   BU  2013,  346;   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2015,   421;   BU  2016,  351.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Cpv.  modificato    dal    R    13.7.2022;  in  vigore    dal  15.7.2022  -  BU  2022,    194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  266;  BU   2019,  55;  BU  2020,  220;  BU  2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   della   caccia  e della   pesca  può,  su  richiesta,  accordare   l’autorizzazione   per   lasciare  vagare  disturbo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Prova  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  prova  per  i  cani  da  caccia  è   permessa:  a)  9, sabato  13,  domenica  14,  martedì   16,  sabato  20   e   domenica   21  agosto  dalle  ore  7.00  ore   17.30   al disotto  dei  1'300  mslm;  b)   1 al    13  ottobre   il martedì,   giovedì,  sabato  e   domenica  dalle   ore  07.00  alle  ore  17.30;  c)   18   ottobre  al    24  novembre  nei  giorni   di martedì,  giovedì  e sabato  negli  orari  previsti   per   la  bassa,  fatta  eccezione   delle  zone  dove   è   aperta   la caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e   al  e   la caccia  invernale  al    cinghiale,  dove  la    prova  è   vietata   sabato  19  novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  zone   chiuse  alla   caccia  e   nei  campi  coltivati  la    prova   dei  cani  è vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale    prova  è   pure  permessa  ai  proprietari  di  cani  da    caccia  domiciliati  o  dimoranti    nel  Cantone,  abilitati  alla  caccia,  ma  non  in    possesso  di un’autorizzazione  di    caccia  bassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodi  e   giorni  di  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  16  e 17)  38  Art.  39  Periodi  e   giorni  di caccia:  Giorni  di    caccia:  a)  alta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 settembre  al    17  settembre  e dal  23   al    27  settembre,  tutti  i giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  b)  bassa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16   ottobre  al    30   novembre  nei  giorni   di martedì,  mercoledì,  giovedì,  sabato  e   domenica.  Il  d’apertura  la caccia  è   permessa  a   tutte   le specie  cacciabili,  mentre  in    quello  di    chiusura  vietata   la caccia  alla   lepre   comune.  40  c)  acquatica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  dicembre   al    31  gennaio  ad  eccezione  del  lunedì,  del  mercoledì,  e   del  25   e   26  dicembre  e   S.  Stefano),   del   1°  gennaio  (Capodanno)  e   del   6   gennaio  (Epifania).  d’apertura  e   quello  di    chiusura   la    caccia  è   permessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spostamento  sul   luogo  di  caccia  Art.  40  1  La  partenza  per  le    zone  di    caccia,  con  patente,  fucile  e   munizioni  è   permessa  alla  vigilia  dell’apertura  della  caccia  dopo  le ore  07.00  dall’ultimo  posto  autorizzato  ai    veicoli  a   motore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rientro  deve  avvenire  entro   le ore  12.00  del  giorno  seguente  la  chiusura  relativa   alla  categoria  corrispondente,  equipaggiamento   sopraindicato  compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Resta   riservato  quanto  previsto   dagli   articoli   50   e 51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  caccia  Art.  41  1  Orari  di    caccia:  a)  alta  al di    sopra  dei  400   m di    quota:  –  dal  3   settembre  al    17  settembre  dalle  ore  06.00  alle  ore  20.30;  –  dal  23  al    27  settembre  dalle   ore  06.30  alle   ore   20.00;  b)  alta  al di    sotto  dei  400  m    di    quota:  –  dal  3  settembre    al  17  settembre  dalle    ore  06.00  alle  ore  10.00    e   dalle  ore  16.30  alle    ore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.30;  –  dal  23  al    27  settembre  dalle   ore  06.30  alle   ore   10.00  e   dalle  ore   16.30  alle  ore  20.00;  c)  bassa:  –  dal  16  ottobre   al    30  ottobre:  dalle  ore  08.00  alle  ore  18.30;  –  dal  31  ottobre   al    30  novembre:  dalle   ore  07.30  alle   ore   16.30;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dal  R   10.7.2019;  in    vigore  dal  15.8.2019  -  BU  2019,  255;  precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            263;  BU  2011,  432;  BU  2012,  348;  BU  2013,  346;  BU  2014,  403;   BU   2015,  421;   BU  2016,  351;   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203;  BU  2018,   266.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Cpv.  modificato    dal    R    13.7.2022;  in  vigore    dal  15.7.2022  -  BU  2022,    194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  220;  BU   2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.7.2013;  in    vigore  dal  31.8.2013  - BU  2013,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Lett.  modificata  dal  R    13.7.2022;    in  vigore  dal  15.7.2022    -   BU  2022,  194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  346;  BU  2014,   403;  BU  2015,   421;  BU  2016,  351;   BU  2017,  203;  BU  2018,  266;  BU  2019,  255;   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  220;  BU   2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Lett.  modificata  dal  R   12.7.2011;   in    vigore   dal  31.8.2011  -  BU  2011,   432;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                473.
                            d)  acquatica:  –  in    dicembre  dalle  ore  07.00  alle  ore  11.00  e   dalle  ore  15.30  alle  ore  17.30;  –  in    gennaio   dalle  ore   07.00  alle  ore  11.00  e   dalle  ore  15.30  alle   ore  17.30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  massimo  e   genere  dei  capi  e   periodi  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  della    caccia  e    della  pesca    stabilisce  il  Piano  di  abbattimento    annuale  del  camoscio,  del  cervo    maschio  con  palchi    senza  diramazioni  (fusone,  1,5  anni)  e    del  capriolo  fissandone  le    modalità  di attuazione  sull’Autorizzazione  annuale  di    caccia  alta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  cacciatore  è permessa  la    cattura:  a)  alta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    CAMOSCIO:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   capi  per  cacciatore   (dei   quali  non  più  di    2   adulti),  dei  quali  al    massimo:  –  di    camoscio  di    almeno  2,5  anni,  sino  al    raggiungimento  della  quota  stabilita  dal  Piano  abbattimento,   il 6   ed  eventualmente  il   12  settembre;  –  1    maschio  di  camoscio  di  almeno  2,5  anni  dal  3    al  15  settembre    per  colui  che    ha  una   femmina  di camoscio  non  allattante  di    almeno   2,5  anni;  –  1    maschio  di  camoscio  di  almeno  2,5  anni  dal  3    al  15  settembre    per  colui  che    ha  un  camoscio   di 1,5  anni   (anzello)   maschio   o   femmina   dal  peso  minore  o   uguale  a 10  (capo  sanitario);  –  di  camoscio  non  allattanti  di  almeno    2,5  anni,  sino  al  raggiungimento  della    quota  dal   Piano  di abbattimento,   dal  3 al 15  settembre;  –   di 1,5  anni  (anzello)   maschio   o   femmina,  sino   al raggiungimento  della  quota  stabilita  Piano   di    abbattimento,  dal  3   al    15  settembre.  Colui  che  cattura  un  maschio  di camoscio   di    almeno  2,5  anni  quale   primo  capo  di    camoscio  non  ha  più  diritto   al    terzo  capo  di    camoscio.  Colui  che  cattura  un  camoscio  maschio   di 1,5  anni  (anzello)  con   corna  superiori  ai    15  cm  (fa  stato  il  corno  più  corto)  non   ha  più   diritto  al    camoscio  maschio  di almeno  anni  d’età  e   viceversa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    CAPRIOLO:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   capi  per  cacciatore,   dei  quali  al    massimo:  –  di capriolo   di    almeno  1,5  anni,  sino  al    raggiungimento  della  quota  stabilita   dal  Piano   il 6   ed  eventualmente  il   12  settembre;  oppure  1   maschio  di capriolo   di  almeno  1,5  anni  dal  3 al 15  settembre  per  colui   che  ha  abbattuto  femmina   di capriolo  non  allattante  di almeno  1,5  anni;  –  di  capriolo    non  allattante  di  almeno  1,5  anni  sino  al  raggiungimento  della  quota  dal   Piano  di abbattimento  dal  3   al    15  settembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    CERVO:  –  con  almeno  2    punte  su  uno  dei  palchi    dal  3    al  17  settembre,  ad  eccezione  del  con    corona  su  ambedue  le  stanghe    (ossia    con  tre  o   più  punte  sopra  il   mediano  di  le    aste)   che  è cacciabile  solo  sino  al 14  settembre;  –   non   allattanti  dal  3   al 17   settembre,   inoltre  dal  23  al 27   settembre;  –   allattante  dal  23  al    27  settembre,  a condizione  che   prima  sia   stato  abbattuto  il suo  nel  corso  della   stessa  azione  di    caccia;  –  allattante  dal  23  al  27  settembre,  a   condizione  che    sia  abbattuta  a   una  quota  a 1200   mslm  per  il comprensorio   del  sottoceneri  e   1500  mslm   per  il   comprensorio   del  –   (cervi  dell’anno)  dal  23  al    27  settembre;  –  con  palchi  senza  diramazioni  (fusone,  1,5  anni)  dal   3 al    5 settembre   e dal  23   al    24  Colui  che   cattura  una  femmina  non   allattante  ha  diritto  a   un  secondo   maschio  con  almeno  2   punte  su  uno  dei  palchi  dal  3    settembre  al  17  settembre,  ad  eccezione  del  maschio    con    corona    su  ambedue  le stanghe   che  è   cacciabile  solo  sino  al 14   settembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    CINGHIALE:  –   di capi   illimitato   dal  3 al 17  settembre,  inoltre   dal  23   al 27   settembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    MARMOTTA:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato    dal    R    13.7.2022;  in  vigore    dal  15.7.2022  -  BU  2022,    194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  403;  BU   2016,  351;  BU  2018,  266;  BU  2019,   255;   BU  2020,   220;  BU  2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    5.8.2021;   in vigore  dal  10.8.2021  -  BU  2021,  250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R   13.7.2022;  in    vigore  dal  15.7.2022  -  BU  2022,  194;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            521;  BU  2008,  473;  BU  2009,  321;  BU  2010,  263;  BU  2011,  432;   BU   2012,  348;   BU  2013,  346;   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2015,   421-429;   BU  2017,  203;   BU  2018,  266;  BU   2019,  255;   BU  2020,  220;  BU  2021,   198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   dal   7 al    9 settembre.  b)  bassa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    LEPRE  (comune  o   variabile):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   capi  per  cacciatore,   dei  quali  al    massimo:  –  comune,   cacciabile  nei  giorni  16,  23  e 30   ottobre  e   6   novembre;  –  variabili,  cacciabili  nei  giorni   16,  23  e   30  ottobre  e   6,    12,  13,  20,  27   e   30   novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    FAGIANO  DI  MONTE  MASCHIO:  –    di  monte    maschi,  cacciabili  nei  giorni  16,  23  e   30    ottobre  e  6,  12,  13,  20,  27    e   30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    BECCACCIA:  –   beccacce  dal  16  ottobre  al    30  novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  tutte   le    altre   specie  elencate  all’art.  25  e   non  menzionate  al    cpv.  2,    il numero   di capi  è illimitato,  fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dall’art.   43.   Per   i  periodi  vale  quanto  previsto   dall’art.   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieti  speciali  Art.  43  44  Al  cacciatore   è vietata  l’uccisione:  a)  alta:  –  del  piccolo  dell’anno  di    camoscio  e   di    capriolo;  –  delle  femmine   allattanti   di camoscio   e   di    capriolo;  –  dei  cervi  e   camosci   marcati   con  collare  o   con  marche  auricolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  b)  bassa:  –  di    più  di    un  capo  di lepre  comune  o   di lepre  variabile  al    giorno;  –  della  lepre  comune   e   variabile  in    caso  di cattura  di    un  fagiano  di    monte,   di    una  beccaccia  o  di  un  fagiano  di    piano  e   viceversa;  –  della  femmina   di fagiano  di    monte;  –  di    più  di    un  capo  di fagiano   di    monte  maschio  al giorno;  –  del  fagiano   di monte  in    pianta.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zone  aperte  alla  caccia  Art.  44  47  Zone  di    caccia:  a)  alta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    TUTTE  LE  SPECIE  CACCIABILI:  A)  distretto  di  Bellinzona  la  caccia  è   chiusa  all’interno  dei  seguenti  confini:  dall’intersezione  ponte   sul   fiume  Ticino  che  collega  Monte  Carasso  a   Bellinzona  con   l’autostrada   A2,  segue  in  direzione  nord  sino    allo    svincolo  Bellinzona    Nord,  si  immette    sulla  strada  in direzione   Bellinzona,   la segue  sino  al    ponte  sul   fiume  Ticino   che  collega  Arbedo   a  all’intersezione  con  la  strada  dell’argine  insommergibile,    segue    quest’ultima  in  sud  sino  all’intersezione   con   il   ponte  che  collega   Bellinzona  a   Monte  Carasso  punto  partenza.  B)  distretto   di    Vallemaggia  la    caccia   è   chiusa  all’interno  dei  seguenti   confini:  dal  ponte  di Bietto  di Cevio)  scende  la strada  cantonale  fino  all’altezza   della  strada  sterrata  che   conduce  stand   di    tiro,   da  qui   risale   il   fiume  Maggia  fino   al    ponte   di    Bietto,  punto  di    partenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    CAMOSCIO:  48  Nei  distretti  di  Leventina,  Blenio  (esclusa    la  zona  del  piano),  Riviera  (esclusa  la  zona  del  piano),  Bellinzona  (esclusa   la    zona   del  piano),  Locarno  (escluso  il   Comune  di    Gambarogno),  Vallemaggia  e  Lugano  (escluso  il    territorio  situato    a  sud  del  ponte-diga    di  Melide  e    il  comparto  a    destra  dell’autostrada  A2)  fino  al    raggiungimento  degli  specifici  Piani  di abbattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    CERVO:  A)  distretto  di    Leventina.  B)  distretto   di Blenio   (nella  zona  del  piano,  ad   eccezione  della   bandita   di    caccia  N.  64  Legiuna,  dei  seguenti  confini:  dal  ponte  di Loderio,  segue  la  strada  cantonale   passando   per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato   dal  R    9.7.2008;  in vigore   dal  31.8.2008  -  BU  2008,   473;   precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                521.
45
                            Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;    in  vigore  dal  15.8.2019    -   BU  2019,  255;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  321;  BU   2010,  263;  BU  2011,  432;  BU  2012,   348;   BU  2014,   403.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R   10.7.2019;  in    vigore  dal  15.8.2019  -  BU  2019,  255;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            521;  BU  2008,  473;  BU  2009,  321;  BU  2010,  263;  BU  2011,  432;   BU   2012,  348;   BU  2013,  346;   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2015,   421;   BU  2016,  351;   BU  2017,   203;  BU  2018,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cifra  modificata  dal  R    13.7.2022;    in  vigore  dal  15.7.2022  -   BU    2022,  194;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  220.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fino  al    ponte  di Motto,  qui  segue  il  fiume  Brenno  fino  al    ponte  di    Dongio  per  riprendere  strada  cantonale  passando  per   Comprovasco,  Castro  fino  in  zona  Traversa,  qui  prende   la  che  conduce  al    fiume  Brenno,  attraversando  il ponte   delle   Frasche  segue  la strada  sulla  che  conduce  in  zona  Piano,    quindi  alla  strada  cantonale    (pto    658).  Da    qui  segue  la  fino   al    ponte  di    Acquarossa,   prosegue  per  la    strada  del  Satro  fino   al ponte   di Dongio,  la  cantonale  passando   per  Malvaglia  fino  al ponte  di  Loderio  (punto  di partenza),  la  è permessa  unicamente  da  postazione  fissa  posta  ad   un’altezza  minima   di    2 metri  dal  il   lunedì,  martedì,  giovedì  e   venerdì).  C)  distretto  di Riviera   (nella   zona   del  piano  la    caccia   è permessa  unicamente  da  postazione  posta   ad   un’altezza  minima  di 2 metri  dal   suolo,   il   lunedì,   martedì,   giovedì  e venerdì).  D)  distretto    di  Bellinzona  (nella  zona  del  piano,  ad  eccezione    della  bandita    di  caccia  N.  48  di    Magadino,  la caccia  è   permessa   unicamente   da  postazione   fissa  posta   ad  un’altezza  di 2   metri  dal  suolo,  il   lunedì,  martedì,   giovedì  e   venerdì).  E)  distretto  di    Locarno.  F)  distretto  di    Lugano.  G)  distretto  di    Mendrisio.  H)  distretto  di    Vallemaggia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    CAPRIOLO:  A)  distretti   di Leventina,  Blenio,  Riviera,  Bellinzona,  Locarno   e   Vallemaggia.  zona  del  piano  aperta  alla   caccia  al cervo   dei  distretti   di Blenio,   Riviera  e Bellinzona,  la  è permessa  unicamente  da  postazione  fissa  posta  ad   un’altezza  minima   di    2 metri  dal  il   lunedì,  martedì,   giovedì   e venerdì.  B)  distretto  di    Lugano,   ad  eccezione   del  comune  di Brusino  Arsizio.  C)  distretto  di   Mendrisio,     limitatamente  sul  territorio  a  sinistra  (direzione  nord-sud)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    CINGHIALE:  Su  tutto  il   territorio  cantonale,  nonché  nella  bandita  di    caccia  N.  42  Lodano-Maggia.  Nella  zona  del  piano  aperta   alla  caccia  al cervo  dei  distretti  di Blenio,  Riviera  e Bellinzona,  la caccia  è  permessa  unicamente  da  postazione  fissa  posta  ad  un’altezza  minima   di    2 metri  dal  suolo  il  lunedì,  martedì,  giovedì   e   venerdì.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    MARMOTTA:  Su  tutto  il   territorio    cantonale  ad  eccezione    dei  distretti  di  Bellinzona,  Lugano  e  Mendrisio.    Nel  distretto  di    Locarno  la    caccia  è   aperta   esclusivamente   in    Valle  Verzasca  a   nord  dei  confini  comunali  di  Mergoscia  e   Vogorno.  49  b)  bassa:  –  su tutto  il   territorio  cantonale  il   martedì,   mercoledì,  giovedì,  sabato   e   domenica;  –  nel  distretto  di    Bellinzona   la    caccia  è   chiusa  all’interno  dei  seguenti   confini:   dall’intersezione  del  ponte  sul  fiume    Ticino  che    collega  Monte  Carasso    a   Bellinzona  con  l’autostrada    A2,  segue  quest’ultima  in  direzione    nord  sino    allo    svincolo  Bellinzona    Nord,    si  immette  sulla  strada  cantonale   in    direzione   Bellinzona,  la segue  sino  al ponte  sul   fiume   Ticino   che  collega  Arbedo  a  Gorduno,    all’intersezione  con  la  strada  dell’argine  insommergibile,    segue  quest’ultima  in  direzione  sud  sino  all’intersezione  con  il   ponte  che    collega  Bellinzona  a  Monte  Carasso   punto  di    partenza.  –  nel  distretto   di  Vallemaggia  la  caccia  è   chiusa  all’interno  dei  seguenti  confini:  dal  ponte   di  Bietto  (Comune  di  Cevio)  scende  la  strada  cantonale  fino    all’altezza  della  strada  sterrata  che  conduce   allo   stand   di    tiro,  da  qui  risale  il   fiume  Maggia   fino   al    ponte  di Bietto,  punto   di  partenza;  –  la    caccia  con   o   senza  imbarcazioni  sui  laghi  Verbano  e   Ceresio  è   vietata.  50  c)  acquatica:  –  sui  laghi   Verbano   e Ceresio  a   una  distanza  minima  di    100  m dalla  riva   e dai  canneti.   Vietati  gli  spari   in    direzione   della  terraferma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Armi  e munizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Armi   utilizzabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  18,  cpv.  2)  Art.  45  Per  le  seguenti  categorie    di  caccia  può  essere    utilizzato  unicamente  il   tipo    di  arma  corrispondente  sottoindicato:  a)  alta:  a palla  giusta  l’art.   18,  cpv.  1, lett.  a)  LCC;
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Cifra  modificata  dal  R    4.7.2018;  in    vigore   dal  15.8.2018   -  BU  2018,   266.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  bassa  e   acquatica:  a pallini,  giusta  l’art.  18,  cpv.  1, lett.  b)  LCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Idoneità  Art.  46  1  Le  armi  usate  per  la caccia  devono  funzionare  in    modo  ineccepibile  ed  essere   dotate  di  un  sistema  di    sicurezza  funzionante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   bloccaggio  del  magazzino  delle  armi  a   ripetizione   e semiautomatiche   non  deve  essere  amovibile  se  non  smontando   l’arma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Detenzione  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  armi  e   le munizioni  vanno  tenute  al    proprio  domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  il   periodo  di  caccia  il   cacciatore    le  può  tenere    con  sé  nei  luoghi  dove  egli    soggiorna    o  pernotta.  Non   è tuttavia   autorizzato  il deposito  incustodito,   in  particolare  in  abitazioni  secondarie,  cascine  o   stalle   non  raggiungibili  con  le strade  consentite   elencate  all’art.   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  gli  spostamenti  con  il  veicolo  il fucile  a   palla  deve  essere   trasportato  nell’apposito  fodero  chiuso.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Impiego  Art.  48  53  È  vietato  portare   con  sé  nell’esercizio  della  caccia  più  di un’arma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  e   metodi   ausiliari  proibiti  Art.  49  Durante  l’esercizio    della    caccia  oltre  ai  mezzi  e    metodi  ausiliari  proibiti    dalla  legge  è  vietato,  senza   una  specifica  autorizzazione  rilasciata   dall’Ufficio   della  caccia  e   della   pesca:  a)  in    gruppi  composti  da  più  di    4   cacciatori;  b)  attiva  alla  caccia  da  parte  di  persone  prive  di  patente.  Nel  caso    di  e   gli  accompagnatori  si    rendono  colpevoli;  c)   battute  rumorose;  d)    la  selvaggina  uccisa;  nonché  asportare,  sezionare  o    manomettere    i  genitali  e    le  (ad  eccezione  dei  genitali    del  cinghiale);  nonché    manomettere  le  corna    degli  e)    con  sé  munizioni  proibite,    richiami  per  l’adescamento  di  selvaggina,  apparecchi    per  della    luce  residua,  camere  termiche,  strumenti  d’osservazione  con    funzioni  e   fototrappole;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  f)   uso   di    più  di    3 cani   per  cacciatore;  g)   uso   di    radiotrasmittenti  o   apparecchi  Natel  a   scopo  venatorio;  h)    di  più  di  2    persone  su  ogni  singola  imbarcazione  nell’esercizio  della  caccia  i)   sui  cani  di dispositivi  a   scarica  elettrica  o   che  emettono  segnali  acustici  o agiscono  sostanze  chimiche;  l)   sui  cani  da  ferma  di    dispositivi   di    localizzazione  GPS   al    di    sopra  dei  1’600   m di    quota  i  giorni  aperti  alla  caccia  al    fagiano  di monte.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Veicoli  a   motore,  ciclomotori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Trasporto   di  cacciatori,  armi  e   munizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  20)  Art.  50  56  L’uso  di    veicoli  a motore  e   di    ciclomotori  per  il trasporto  di cacciatori,  armi   e   munizioni  è  consentito  esclusivamente   sulle  seguenti  strade,  fatta   eccezione  per  quanto  previsto  all’art.  54:  a)  nazionali  e  cantonali,  escluse    la  vecchia  Tremola,  dal  Motto  Bartola  al  confine  con  il  Canton  Uri;  b)  1  Malvaglia/Diga  del  bacino  di accumulazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Malvaglia/Valle  Pontirone,  località   Stampa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  modificato  dal  R    9.7.2008;  in    vigore   dal  31.8.2008  -  BU  2008,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Lett.  introdotta   dal   R    10.7.2019;  in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Art.  modificato  dal  R    10.7.2007;   in vigore  dal  31.8.2007  - BU  2007,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Lett.  modificata  dal  R    30.6.2021;  in vigore  dal  2.7.2021  -  BU  2021,   198;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
                            55  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;    in  vigore  dal  15.8.2019    -   BU  2019,  255;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  348;  BU   2013,  346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dal  R    4.7.2018;  in    vigore  dal  15.8.2018  -  BU  2018,   266;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            521;  BU  2008,  473;  BU  2012,  348;  BU  2014,  403;  BU  2015,  421;   BU   2015,  453;   BU  2016,  351;   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
                            3  Rodaglio/Legri;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chironico/Barolgiasco;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lavorgo/Anzonico  (strada  delle  Vigne);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Monte  Piottino/Freggio/Osco;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio  bacino   Predelp;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Personico/Diga  Val  d’Ambra;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Sementina/San  Defendente   (barriera  strada   forestale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Strada  agricola  N.102  Gudo/Cadenazzo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cugnasco/Medoscio/Mti  Ditto/Mti  Motti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Brione/Val  Resa  (località  Resa);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Locarno/Monte  Brè/S.Bernardo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Monte  Brè/Miranda;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Palagnedra/Bordei;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Ronco  sopra  Ascona/Gruppaldo/Porera  (barriera  parcheggio  forestale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Vergeletto/Zardin;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cavergno/Valle  Bavona/S.Carlo   (stazione  di partenza  della  funivia  per  Robiei);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Piano  di    Peccia:   fino  all'entrata  della  galleria  della  Froda;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Fusio:  fino   alla  diga  del  Sambuco  (barriera  piazzale  caseggiato  OFIMA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cadenazzo  o S.Antonino/Revöira  (piazzale  limitrofo  agriturismo  “La  Vigna”);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Carena/Alpe  Giumello,  fino  alla  barriera  situata  in    località  Monti  di    Ruscada;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Fontanelle/Borla/Canedo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Tesserete/Gola  di    Lago,   fino  al    posteggio  pubblico  situato  all’entrata   sud  dell’abitato  di    Lelgio  (piazzale  ex-cava);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Villa  Luganese/Monti   di    Creda;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cadro/grotto  Alpe  Vallà;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Lugano/Bré  paese;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Novaggio/Alpe  Paz;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Mendrisio/Monte  Generoso   (Bellavista);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Meride/Serpiano  (funivia)  57  .  c)   zone  dei  piani  sino  a una  distanza  massima   di    50   m    dalle  strade  cantonali;  d)  le    strade  normalmente  aperte  alla  circolazione   stradale:  –  il   2   settembre  (vigilia   di    caccia  alta)  dalle   ore  07.00  alle  ore  24.00;  –  dal  16  al    17  settembre  al di    fuori  dei  seguenti  orari:  dalle  ore  05.45  alle  ore  09.00  e   dalle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.00  alle  ore   20.30;  –  dal  23  al    27  settembre  al di    fuori  dei  seguenti  orari:  dalle  ore  06.15  alle  ore  09.00  e   dalle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.00  alle  ore   20.00.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Posteggio  Art.  51  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  posteggio  dei  veicoli  è   consentito  in qualsiasi  punto  delle  strade  indicate,  purché  non  invada  il   campo   viabile,  e   a una  distanza   massima  di    50  m    dal  ciglio  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sui  tratti  All’Acqua-Nufenen,  Airolo-Passo    S.  Gottardo-confine    con    il    Canton  Uri,  Campra-  Lucomagno  al cacciatore   è   consentito  sia   posteggiare   il veicolo  sia   avviarsi  per  l’esercizio  dell’attività  venatoria  unicamente   dai  seguenti  posteggi  (segnalati  da  appositi  cartelli):  –  Ciurei   di    Mezzo  e   Nufenen;  –  Dross   (Motto  Bartola),  Panorama,  Ospizio  S.  Gottardo;  –   Pian  Segno  e Lucomagno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disturbi
                            (LCC  art.  24)  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’impiego  di mezzi  meccanici  di    locomozione  (motociclette,  ciclomotori,  motoslitte,   ecc.)  al  di  fuori    delle  strade  carrozzabili  è    regolamentato  nella  legge  cantonale  di  applicazione  alla  legislazione  federale  sulla  circolazione  stradale  e nel  relativo  regolamento  sulle  slitte   a motore,  sui  veicoli  per  la    preparazione  delle  piste  e   sulla   circolazione   fuori  strada.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  tutto  l’anno  è vietato,  senza  specifica   autorizzazione  rilasciata  dall’Ufficio  della  caccia  e  della  pesca:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Lett.  modificata  dal  R   13.7.2022;   in    vigore   dal  15.7.2022  -  BU  2022,   194;  precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                220.
                            58  Lett.  modificata  dal  R    13.7.2022;    in  vigore  dal  15.7.2022    -   BU  2022,  194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  255;  BU   2020,  220;  BU  2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.   modificato  dal  R    13.7.2022;  in    vigore  dal   15.7.2022  - BU  2022,  194;   precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                198.
                            60  Cpv.  modificato  dal   R    9.7.2008;  in    vigore  dal  31.8.2008  -  BU  2008,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  i  mezzi  d’illuminazione  artificiali  fissi  o   mobili  per   l’osservazione   della  selvaggina;  b)  lecche  saline;  c)  la selvaggina  con  richiami  o   foraggiamenti;  d)   la    selvaggina;  e)  narcotici   o   sostanze  simili.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   vietato  ricercare  palchi   di    cervo  dal  15  febbraio  al    15  aprile.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieti  vari  Art.  53  63  È  vietato:  a)  la  caccia  (cacciatore,  preda    e    traiettoria  proiettile)  entro  un  raggio  di  50  m  dai  abitati,   dai  campeggi,  dall’area  dei  percorsi  vita  e   dai  sentieri   naturalistico-didattici.  di  sparare  il  cacciatore    deve  accertarsi  che  la  selvaggina  sia  cacciabile  e   sia  escluso  pericolo  per  le persone  e   la proprietà  di    terzi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  b)  e  cacciare  a   meno  di  50  m  dalle    autostrade,  dalle  ferrovie,    dalle  strade  cantonali  Airolo-Nufenen,    Airolo-Passo  S.  Gottardo-confine  Canton  Uri,  nonché  colpi   la cui   traiettoria  sorvola  le    suddette  strade  cantonali.  le    restanti  strade  cantonali  la distanza  minima  è   pure  di    50  m;  c)  da   veicoli   a trazione  fermi  o   in    moto  come  pure  portare  armi   cariche  sugli  stessi;  d)  tiri  a distanze   superiori  ai    250  metri;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  e)  delle    funivie  (ad  eccezione    della  Verdasio-Rasa),  delle  teleferiche,  delle    funicolari  e  per   il trasporto  di    cacciatori,  armi  e   munizioni   fatta  eccezione   di quanto  previsto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54.   L’uso  delle   funivie,   delle  teleferiche   e delle  funicolari   è   comunque  consentito  la    vigilia  caccia  alta  (2  settembre)  dalle  ore  07.00   alle  ore  24.00   e   dal  16   al    17  settembre  e   dal  23  al  settembre;  66  f)  apparecchi  per    l’intensificazione    della  luce  residua  e/o  di  camere  termiche  per  della   selvaggina  dal  2   al    30  settembre  e   dal   10   novembre  all’8  febbraio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  g)  fototrappole  a scopo  venatorio;  68  h)  il fagiano  di monte  e   la    beccaccia  senza  l’ausilio  del  cane  da   ferma,  nonché  la    lepre  e   la lepre   variabile   senza  l’ausilio  del  cane  da   seguita.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  e   recupero   della   cacciagione  Art.  54  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  cacciatore  deve,  nel  limite  del  possibile,   ricercare  i  capi  di  selvaggina  feriti,   facendo  capo  in  caso  di  necessità  a   un  cane  da  traccia  abilitato,  previa  comunicazione   a   un  agente  della  polizia  della  caccia  o all’Ufficio  della   caccia  e della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il recupero   di  caprioli,  camosci,  cervi   e   cinghiali   è   permesso  l’uso   di funivie,  di teleferiche,  di  funicolari  e   di veicoli  a   motore  anche  sulle   strade  e   negli   orari  non  consentiti  sulla  base  degli   art.  50  e  51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  cervi  e   i  cinghiali   è   pure  concesso  l’utilizzo  dell’elicottero  previa  autorizzazione  rilasciata  da  un  guardacaccia   o   dall’Ufficio   della   caccia  e   della  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’utilizzo  dei   mezzi  meccanici  soprammenzionati   per  il   recupero  sino  alle  strade  permesse  deve  avvenire  nell’arco  della  medesima  giornata.  Capitolo  IV  Polizia  della  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2012;  in    vigore  dal   31.8.2012  - BU  2012,  348.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Cpv.  introdotto  dal  R    30.6.2021;  in vigore   dal  2.7.2021  -  BU  2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Art.   modificato  dal  R    12.7.2011;  in    vigore  dal   31.8.2011  - BU  2011,  432;   precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                321.
                            64  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Lett.  modificata  dal  R    13.7.2022;    in  vigore  dal  15.7.2022    -   BU  2022,  194;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  453;  BU   2016,  351;  BU  2017,  203;  BU  2018,   266;   BU  2019,   255;  BU  2020,  220;   BU  2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Lett.  modificata  dal  R    30.6.2021;  in    vigore  dal  2.7.2021  -  BU  2021,  198;   precedenti  modifiche:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2020,   220.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Lett.  modificata  dal  R   11.7.2017;   in    vigore   dal  15.8.2017  -  BU  2017,   203;  precedente  modifica:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                351.
                            69  Lett.  modificata  dal  R   10.7.2019;   in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,   255;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
70
                            Art.  modificato  dal  R   11.7.2017;  in    vigore  dal  15.8.2017  -  BU  2017,  203;  precedenti  modifiche:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            346;  BU  2016,   351.
                        
                        
                    
                    
                    
                Carnivori
                            (LCC  art.  28)  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’uso  del  fucile  e    delle  trappole  a    trabocchetto    per  la  cattura    degli    animali  carnivori  necessita  dell’autorizzazione    dell’Ufficio  della  caccia  e    della    pesca  che  ne    fissa  condizioni    e  modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   va  inoltrata  allo  stesso,   tramite  modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  può  essere  concessa  solo  a    chi  ha  ottenuto  una  patente    di  caccia  nell’anno  corrente  e   non  si    è reso   colpevole   di un  reato  grave  o   di ripetute  infrazioni   di  caccia   negli  ultimi  5  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassidermia
                            a)  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  29)  Art.  56  L’autorizzazione   per  la    tassidermia,  rilasciata   dall’Ufficio  della  caccia  e   della  pesca,  deve  contenere:  a)  del  richiedente;  b)  del  laboratorio  e   delle  celle  di    conservazione;  c)   di    marcatura  conformemente   alle  direttive  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Registro  e   marcatura  Art.  57  1  È  fatto  obbligo  al tassidermista  di tenere  costantemente  aggiornato  il  registro  di    controllo  ufficiale  rilasciato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   della   caccia  e della  pesca   può  controllare  la    tenuta  dei  registri   e   l’esatta  marcatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   tal fine   può   procedere  all’ispezione  di    locali   e   laboratori  e   al    controllo  di    animali  imbalsamati   o da  imbalsamare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Animali   protetti  Art.  58  1  Per     l’imbalsamatura  di   animali     protetti  si  rimanda  a   quanto  previsto  all’art.     5  dell’ordinanza  federale  sulla  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    della  caccia  e    della  pesca  è  competente  per  autorizzare    eccezioni  nel  commercio  di  animali  imbalsamati  vecchi  e restaurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selvaggina  perita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  30)  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di ferimento  o   di    uccisione  di un  capo  di    selvaggina   fuori  dall’ambito  venatorio,  come  pure  in  caso  di  ritrovamento  in  qualsiasi  periodo    dell’anno  di  un  capo    di  selvaggina  morto,  ferito  o   abbandonato  dalla   madre,  l’animale  dev’essere   lasciato  sul   posto  e   la Polizia  della  caccia  avvisata  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’eventuale  richiesta  di attribuzione   del  capo   di    selvaggina  va  inoltrata  all’Ufficio  della   caccia  e   della  pesca.  Capitolo   V  Danni  causati   dalla  selvaggina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prevenzione  danni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Autodifesa  Art.  60  1  I  proprietari,  gli  affittuari   o gli usufruttuari  di    boschi,  colture  agricole   o   animali  da  reddito  possono  chiedere   all’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca   il   permesso  di    autodifesa  mediante  cattura   o  abbattimento  per   danni  provocati  da:  a)  b)  c)  d)  domestici   inselvatichiti,  e)   dal  collare,  f)   grigie  e nere,  g)   imperiali,  h)  i)  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Lett.  modificata  dal  R    30.6.2021;   in vigore  dal  2.7.2021  -  BU   2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  europei.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Capi  viziosi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    della  caccia  e  della  pesca    può  ognora  accordare  l’autorizzazione  per  la  cattura  o  l’eliminazione  di    capi  viziosi,  appartenenti  a   specie   cacciabili   o protette,  che   causano  danni   rilevanti.  Fanno  eccezione   le    specie  protette  elencate  all’art.  10  OCP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  di  trappole   a trabocchetto  nei  pressi  di stabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    della  caccia    e  della  pesca  può  accordare    l’autorizzazione  per  l’uso  di  trappole  a  trabocchetto,  nelle  immediate   adiacenze  di stabili,  per  la cattura   di    animali  selvatici   non  protetti   che  arrecano  danni  rilevanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Procedura  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  per   l’autodifesa,  per   la    cattura  o   l’eliminazione  di capi  viziosi  e per  la    posa  di  trappole   a   trabocchetto   nei  pressi  di    stabili  va  fatta   all’Ufficio  della  caccia  e   della  pesca,  ritenuto  che  siano  state  adottate   tutte  le    misure  lecite  e   adeguate  per  allontanare  la selvaggina,  quali:  a)  metalliche  escluso  l’impiego  di    fili  spinati;  b)  con  corrente   elettrica;  c)  individuale  di piante  o   arbusti;  d)  repellenti  compatibili  con   l’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   permesso  può  essere  concesso  a chi:  a)  alla  caccia  e    ha  ottenuto    un’autorizzazione  di  caccia  durante  l’ultima  stagione  b)   si    è   reso   colpevole  di    un  reato  grave  o   di    ripetute   infrazioni  di    caccia  negli  ultimi  5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  per   l’acquisto   di  materiale  protettivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Oggetto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  34)  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  può  assegnare  un    sussidio  massimo  pari    all’80%  della  spesa  d’acquisto  di  materiale  destinato  all’esecuzione    di  opere  necessarie    alla    protezione  di  colture  e    di  animali  di  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hanno  diritto  al sussidio  coloro   che  dichiarano  un  reddito  agricolo  o   derivante  dalla  gestione  del  bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  massimo  per  fondo  o   per  un  insieme   di fondi  confinanti  è   di    fr.  30'000.--,  ritenuto  che   per  le  recinzioni   esso  è   al    massimo   di    fr. 15.--  al    metro  lineare   (ml).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidio   viene  deciso   sulla   base  del   preventivo  di    spesa  riconosciuto  e,  previo  ottenimento   della  licenza  edilizia,  è versato  dopo  la    verifica  dell’opera  e   dei  giustificativi  di spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’opera   deve   essere  eseguita  entro  6 mesi   dalla  crescita  in    giudicato  della   licenza   edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’inesecuzione   completa  o parziale  comporta  la    decadenza  o la    riduzione  del  sussidio  e   il   rifiuto  di  eventuali  successive  domande  di    risarcimento  danni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  Art.  63  1  La  domanda  di sussidio   deve  essere  presentata  dal  proprietario  all’Ufficio  della  caccia  e  della  pesca  mediante  modulo  ufficiale  prima  dell’inizio  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   della   caccia  e della  pesca   è   competente  per  i  necessari  accertamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  sussidi  sino  a    fr.  10'000.--  sono  decisi    dall’Ufficio  della  caccia  e  della  pesca,  quelli  sino  a    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000.--  dalla   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le    decisioni   dell’Ufficio  della   caccia  e   della  pesca  e   della   Divisione   è dato  ricorso  al Consiglio  di  Stato  entro  il termine   di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  danni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Colture  forestali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  35)  Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i  danni  causati  alle    colture  silvicole  da  animali  contro  i  quali  non  sono  ammesse  misure  di    autodifesa,  hanno  diritto  al    risarcimento   coloro  che  dichiarano  un  reddito   derivante  dalla  gestione  del  bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato   accorda  un   risarcimento  fino  a   un  massimo  del  70%  del  danno;  quest’ultimo  è   calcolato  deducendo  il   5%  del   reddito  derivante  dalla  gestione  del  bosco,  ritenuta  una  deduzione  minima  di  fr.  1000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   risarcimento  viene   escluso   dal  cumulo  con  sussidi  federali,  cantonali   e   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Lett.  modificata  dal  R    30.6.2021;   in vigore  dal  2.7.2021  -  BU   2021,  198.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    12.10.2010;  in    vigore  dal   15.10.2010  -  BU  2010,   419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   risarcimento  è rifiutato  se la    notifica  tardiva  o la    modifica   della  situazione  di    fatto  hanno  ostacolato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Colture  agricole   e   animali  da  reddito  Art.  65  1  Per   i  danni  causati  alle   colture   agricole  o   ad  animali  da   reddito  da  parte  di animali  contro  i  quali  non   sono  ammesse  misure  di    autodifesa,   hanno  diritto   al risarcimento  coloro  che   dichiarano  un  reddito  agricolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato  accorda  un  risarcimento  fino  a   un  massimo  dell’80%  del  danno;  quest’ultimo  è calcolato  deducendo  l’1%  del  reddito   netto  imponibile,   ritenuta  una  deduzione  minima   di fr.  300.--.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  danni  comprovati   di    orso,  lupo  e   lince  il risarcimento  è del  100%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   risarcimento  è rifiutato  se la    notifica  tardiva  o la    modifica   della  situazione  di    fatto  hanno  ostacolato  un  accertamento  attendibile  del  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Colture  viticole  Art.  65a  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  danni  causati  ai    vigneti   da  parte  di    animali  contro  i quali  non  sono  ammesse  misure  di  autodifesa,  hanno  diritto  al    risarcimento   coloro   che  dichiarano  un   reddito   agricolo  derivante  dalla  produzione  di    uva  e   dalla   sua  valorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    risarcimento  corrisponde  a  fr.  10.--  per  ogni  chilogrammo    di  uva  mancante    (secondo  gli  accertamenti  peritali).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   risarcimento  è rifiutato  se la    notifica  tardiva  o la    modifica   della  situazione  di    fatto  hanno  ostacolato  un  accertamento  attendibile  del  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande  di  risarcimento     devono  essere     presentate  dal  proprietario  o   dal  danneggiato  all’Ufficio     della  caccia  e   della     pesca.     Il   richiedente     è   tenuto  a  comprovare  l’adempimento  delle  condizioni  di  risarcimento.  In  caso  di   mancata  presentazione     della  documentazione  richiesta  entro   i  termini   impartiti  dall’Ufficio  della  caccia  e della  pesca,  la    domanda  di  risarcimento  decade   senza   ulteriori   formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   della   caccia  e della  pesca   è   competente  per  i  necessari  accertamenti.   Il   richiedente  riceve  seduta  stante   copia  dell’esito  dell’accertamento   eseguito  con   possibilità  di  formulare   osservazioni  all’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca  nel  termine  di 5 giorni.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  risarcimenti  sino  a fr.  10'000.--  sono  decisi  dall’Ufficio  della  caccia  e della   pesca,   quelli  sino  a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50'000.--  alla  Divisione  e quelli   di    importo  superiore  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le    decisioni   dell’Ufficio  della   caccia  e   della  pesca  e   della   Divisione   è dato  ricorso  al Consiglio  di  Stato  entro  il termine   di 30  giorni   dalla   notifica.  79  Capitolo  VI  Norme   penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (LCC  art.  41)  Art.  67  1  Le  infrazioni  alle  disposizioni  del    presente  regolamento,  come  pure    alle  prescrizioni  emanate  dal  Dipartimento  e  dall’Ufficio  della  caccia  e    della  pesca  per  la  sua    esecuzione,  sono  perseguite  giusta  gli  art.  41  e   ss  LCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contravvenzioni  di  competenza  dell’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca  (art.   26   e 27)  relative  al  fatto  di    indossare  indumenti  ad  alta  visibilità  durante  le    battute  di caccia  tardo  autunnale  al    cervo  e  al  capriolo  e   di    caccia  invernale  al cinghiale  sono  punite  con  multa  disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Multe  disciplinari  Art.  67a  81  Le  contravvenzioni  di  diritto    cantonale    punite    con  multa  disciplinare  e  i  relativi  importi  sono  elencati  nell’allegato  1.  Capitolo   VII  Norme   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                74
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.5.2008;  in    vigore  dal   27.5.2008  - BU  2008,  240.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  introdotto  dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  18.3.2011  -  BU  2011,  131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Nota  marginale  modificata  dal  R    16.3.2011;  in    vigore  dal  18.3.2011  - BU  2011,  131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Cpv.  modificato  dal   R    16.3.2011;  in    vigore  dal   18.3.2011  - BU  2011,  131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Cpv.  modificato  dal   R    21.5.2008;  in    vigore  dal   27.5.2008  - BU  2008,  240.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Cpv.  introdotto  dal  R    31.8.2022;  in vigore   dal  2.9.2022  -  BU  2022,  214.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  introdotto  dal  R    31.8.2022;  in    vigore   dal  2.9.2022  -  BU  2022,  214.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassidermia
                            Art.  68  Ai  tassidermisti  è   fatto  obbligo   di    avere  i  registri  aggiornati   entro  un   anno  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  Capitolo  VIII  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  69  1  Il  presente  regolamento    è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle    leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  il   31  agosto  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  sostituisce  il  regolamento  di    applicazione   della  legge   cantonale   sulla  caccia  del  4   agosto  1993  e  modifica  del  6 luglio  2005.  Pubblicato  nel   BU  2006  ,  263.  Allegato  1  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Esercizio della caccia  C1.1  Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della  s  elvaggina (fino a un giorno di ritardo)  (art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)  fr. 50.00  C1.2  Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite  c  antonali  (art. 36)  fr. 150.00  C1.3  Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte salve  l  e eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1  fr. 100.00  C1.4  Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni  d  urante il periodo di caccia  (art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)  fr. 100.00  C1.5  Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate  (art. 20 LCC, art. 50)  fr. 200.00  C1.6  Posteggio non consentito  (art. 51)  fr. 70.00  C1.7  Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per  l  ’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio  (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a)  fr. 50.00  C1.8  Posa di lecche saline  (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b)  fr. 200.00  C1.9  Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti  (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c)  fr. 200.00  C1.10  Foraggiare la selvaggina  (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d)  fr. 50.00  C1.11  Uso di fototrappole a scopo venatorio  (art. 53 lett. g)  fr. 100.00  C1.12  Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina  (  art. 54 cpv. 2)  fr. 200.00  C1.13  Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina  (art. 54 cpv. 3)  fr. 50.00  C1.14  Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento da  i  ndossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al  c  apriolo e di caccia invernale al cinghiale  (art. 26, art. 27, art. 67 cpv. 2)  fr. 150.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Allegato  introdotto  dal   R    31.8.2022;  in    vigore  dal   2.9.2022  - BU  2022,  214.