Regolamento sulla viticoltura
                            Regolamento  sulla   viticoltura  dell’8  luglio   2015  (stato   1° gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sull’agricoltura  del  3   dicembre  2002;  vista  l’ordinanza  concernente   la viticoltura  e l’importazione  di    vino  del  14   novembre  2007   (ordinanza  sul  vino),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  decreta:  TITOLO   I  Competenza  e   definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  disciplina  l’esecuzione  della  legge  sull’agricoltura   del  3   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  in    materia  viti-vinicola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  campo  di applicazione  del  presente  regolamento  sono  applicabili  in    via  sussidiaria  le    disposizioni  del  regolamento  sull’agricoltura   del  23  dicembre   2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  1  L’esecuzione  del  presente  regolamento    e    della  legislazione  federale  e    cantonale  in  materia  viti-vinicola  è   affidata  alla   Sezione  dell’agricoltura  (in seguito  Sezione)  del  Dipartimento  delle  finanze  e    dell’economia    (in  seguito  Dipartimento)    in  quanto  determinate    competenze  non  siano  espressamente  riservate   ad  altri  organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  specificato  diversamente,  l’Interprofessione  della  vite   e   del  vino  ticinese  (in  seguito  IVVT)  è  competente  per  il   disciplinamento,  la    gestione  e   il controllo  dell’utilizzo  delle   Denominazioni  di    Origine  Controllata  (in  seguito  DOC);  lo statuto  è   approvato   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  non  specificato  diversamente,   l’Associazione  VITI  è   competente  per  la    gestione   e l’assegnazione  delle  marche  di  garanzia  «VITI»,  «Grappa  controllata  -   Ticino»  e    «Acquavite  d’uva  controllata  -  Ticino»;  lo    statuto  è   approvato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   complemento  del   presente   regolamento,  l’IVVT,  oltre   alle  misure  previste  dalle   norme  federali  e  cantonali,  può    prevedere  altre  misure    volte  a  garantire  l’uso,  la  gestione    e   il   controllo  ottimali    delle  DOC,  in    particolare  può:  a)  direttive;  b)  obblighi,  restrizioni  o   vincoli   sulle  forme  di    produzione,  smercio  e   annuncio;  c)  normative  per    l’uso  di  denominazioni  e  indicazioni    geografiche  particolari,  termini  o   laudativi;  d)   controlli   e analisi;  e)  registri  di produttori,  fruitori,  imbottigliatori  e   commercianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  3  1  Per    viticoltore  si  intende  il  gestore  dei  vigneti  ai  sensi  dell’art.  2    dell’ordinanza  sulla  terminologia  agricola   e   sul  riconoscimento   delle   forme   di azienda  del  7   dicembre  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  superfici  viticole    ai  sensi  dell’art.  1  dell’ordinanza  sul  vino  anche  le  superfici  coltivate  tradizionalmente  in    modo  estensivo  che   raggiungono  una  densità  di    impianto  di almeno  1’000  ceppi  per  ettaro.  TITOLO   II  Impianto   vigneti  e   catasto  viticolo  Capitolo  primo  Impianto  vigneti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuovo  impianto  Art.  4  Per  nuovo  impianto,  oltre   a quanto  previsto  dall’ordinanza   sul  vino,  si    intende:  a)  di superfici  vitate  esistenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    24.6.2020;  in    vigore   dal  26.6.2020  - BU  2020,  213.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  o la  ricostituzione  di  vigneti  non   iscritti  nel  catasto  viticolo  di  cui  all’art.  10  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigneti  per  il   fabbisogno  personale  Art.  5  1  Chi  intende  piantare  un  vigneto  il   cui  prodotto  è destinato  unicamente  all’uso   famigliare  nell’ambito  dell’applicazione  dell’art.   2 cpv.  4   dell’ordinanza  sul   vino,   è tenuto  ad   annunciare  l’inizio  dei  lavori   alla  Sezione  con  almeno  30  giorni  di anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annuncio  alla  Sezione  non  esonera  gli  interessati   dal  richiedere  se  del  caso  le    necessarie  licenze  edilizie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazioni  d’impianto  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ad  eccezione  dei   vigneti  realizzati   in    base  all’art.  5,    l’impianto  di    nuovi  vigneti  necessita  di  un’autorizzazione,  indipendentemente  da  una  realizzazione  a   tappe  o immediata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    richiesta  per  l’autorizzazione    di  impianto  per  nuovi    vigneti  è    da    inoltrare  in  forma  scritta    alla  Sezione  prima   dell’inizio   previsto  dei  lavori,  munita  di:  a)  del   promotore  e   del  proprietario   del  fondo;  b)  e   descrizione   del   fondo;  c)  di    localizzazione;  d)  dell’area  che  si    intende  vitare  con  indicazione  dei   confini  del  vigneto  e   l’orientamento   dei  e)  del  sistema  di    allevamento;  f)  del  numero  totale  previsto  di    ceppi  per   varietà;  g)  sull’utilizzazione  prevista  dell’uva  per  varietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   richiesta  di  cui  al cpv.  2   va  inoltrata  alla  Sezione,  di  regola  per  il   tramite   delle  autorità   comunali  nell’ambito  di una   procedura  di    richiesta   di    licenza   edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricostituzioni  di  vigneti  Art.  7  1  Le  ricostituzioni  di  vigneti    soggetti  all’iscrizione  nel  catasto  viticolo  (in  seguito  catasto),  intese  come    sostituzioni    parziali  o   totali  di  ceppi  esistenti  o   il   loro  sovrainnesto,  sono  notificate  nei  modi  e   nei  termini  annuali  definiti  dalla   Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    notifiche  di  ricostituzione  di  cui    al  cpv.  1   non    esonerano  dalla  notifica  o  dall’ottenimento  delle  autorizzazioni  di    competenza  di altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  dei  lavori  Art.  8  1  L’inizio  dei  lavori   non  può  avvenire  prima   della   crescita  in giudicato   dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  ha  la medesima   durata  di    validità  della   corrispondente  licenza   edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  d’impianto    rilasciata  dalla  Sezione,  rispettivamente  la  notifica  a   quest’ultima,  non  esonera  il    promotore  dell’impianto    o  della    ricostituzione  dalla  notifica  o  dall’ottenimento  delle  autorizzazioni  di    competenza  di altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alla   produzione  commerciale  di vino  Art.  9  L’uva  prodotta  sui  vigneti  piantati  ai    sensi  dell’art.  5   può  essere   destinata  alla  produzione  di  vino  commerciale  solo   previa  autorizzazione  della  Sezione   sulla  base  dei  disposti  dell’art.  2   cpv.  2  dell’ordinanza  sul  vino.  Capitolo  secondo  Catasto  viticolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catasto  viticolo  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  tiene  il   catasto  nel  quale,  oltre  ai    dati  previsti  dalla  legislazione   federale,   può  rilevare:  a)  di    ceppi  per  varietà  e   classe  di    età;  b)  di    allevamento;  c)  di    impianto  o   ricostituzione;  d)   prevista  delle  uve;  e)  necessarie  al    rilascio  dei  certificati  di produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    gestore  o  il   proprietario  annunciano  alla    Sezione  per  l’iscrizione  nel  catasto  le  superfici  vitate  a  partire  da    100  ceppi  o  200    m  2  ,  quelle    con  dimensioni  inferiori  le  cui    uve    o    i  relativi  derivati    sono  commercializzati  o   elaborati  presso   terzi,  o   per  le    quali   vengono  chiesti  i pagamenti  diretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Annualmente,  entro  il   termine   fissato  dalla   Sezione,  il   gestore,  rispettivamente   il   proprietario,   sono  tenuti  a   comunicare  in    forma   scritta  alla   Sezione   le    informazioni  che   comportano   una  modifica  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            registrati  a    catasto.  Modifiche    intervenute  dopo  tale  termine  e    che  comportano    correzioni  dei  dati  necessari  al    rilascio   dei  certificati  di    produzione  vanno  comunicate  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi  pianta,  ricostituisce   o sovrainnesta  ceppi   di    vite  tiene  a disposizione  dell’autorità,   per  almeno   sei  anni,  la  documentazione  che  riguarda  queste  operazioni,  nonché  la  documentazione  riguardante  l’origine  del   materiale  vegetale  utilizzato,  segnatamente:  a)  e   indirizzo  presso  chi  è   stato   acquistato   il   materiale  vegetale;  b)  delle  barbatelle  per  varietà,  relativo   clone  e   nome  del  portainnesto;  c)  copia  del  passaporto  fitosanitario;  d)  trattamenti  termici  a cui   è stato  sottoposto  il   materiale  vegetale;  e)   dei  fondi  dov’è  stato  messo  a dimora  il  materiale  vegetale   e   corrispondente  numero  e   varietà;  f)  precedente  l’impianto.  TITOLO  III  Produzione  Capitolo  primo  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazione  della  produzione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sentita  l’IVVT,   la    Sezione  può  fissare  limiti  di    produzione  inferiori  (rese   massime   per  unità  di  superficie)  a   quelli  previsti  dal  diritto  federale  per   le uve  DOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  limiti   di    produzione  si    riferiscono  alla  superficie  occupata  dal  vigneto  e alla   varietà;  in    caso  di    vigneti  estensivi  è   ammesso  un  computo  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  /ceppo  per  le forme  di allevamento   su  filare   e di    4  m  2  /ceppo  per  quelle  a pergola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   computo  pieno  possono  venire   prese  in    considerazione  unicamente  viti  con   un’età  minima   di    3  anni;  per  viti  di    2 anni  viene  computato  solo  il 50%  dei  limiti  di produzione  fissati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    sovrainnesto,  nel   primo   anno  non  viene  concesso  nessun  diritto  di produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sentita  l’IVVT,  la    Sezione  fissa  il  metodo   di    computo   delle  superfici  computabili,  le    quali  non  possono  estendersi  su  altre   colture  o   elementi  non  più  attribuibili  alla  superficie  vitata  del  fondo  interessato  e  non  possono   superare  i  seguenti  limiti:  a)  su  ogni  lato  del   vigneto  o sui   lati  dei  filari   isolati  o   molto   estensivi  e  b)  m  per  le    capezzagne,  ritenuto  che  la superficie  così  computata  non  costituisca  più  del  10%  superficie  vitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificato  di  produzione  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sulla  base  del  catasto,  la Sezione  rilascia   i  certificati  di    produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  principio,  per  produttore,  vigneto,  varietà  e   destinatario  è   rilasciato   un  certificato  di    produzione  se  vi  è   uva   destinata   alla   produzione  di    vino  commerciale  o   vinificazione  ad   uso   proprio   presso   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessuna  fornitura  e  elaborazione    d’uva  può  avvenire  senza  che  una  copia  del  certificato  di  produzione  sia  stata  depositata  in    precedenza  presso  chi  ritira  o   trasforma   le    uve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  vendemmia  Art.  13  1  Chi  compera  o  elabora  uve  allestisce    immediatamente  alla  ricezione  un    «attestato    di  controllo»  per  ogni  partita  di    uva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tenore  in    zucchero  e il   peso  dell’uva   intera  vanno  determinati  immediatamente   alla   ricezione   prima  di  una   qualsiasi  elaborazione,   compresi  trattamenti   volti   a   concentrare  il  tenore   in    zucchero  o   a   ridurre  il  peso  dell’uva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   viticoltore  è   tenuto  a   notificare  immediatamente   e   in forma  scritta   alla  Sezione,  conformemente  al  cpv.  4,  tutti  i  dati  relativi  alle    partite  di  uva  elaborate  o   cedute    per  essere  elaborate  al  di  fuori  del  territorio  del  Cantone  Ticino   o   della   Mesolcina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  conformità  a   quanto  indicato  nel  certificato  di produzione,   oltre   a   quanto  previsto  dall’ordinanza   sul  vino,  l’attestato  di    controllo  riporta  i  seguenti  dati:  a)  del  certificato  di    produzione;  b)  e   domicilio  del  viticoltore,  nonché  corrispondente   numero  se  richiesto   nei  moduli;  c)  del    vinificatore    (persona  o  ditta  che  trasforma  l’uva)    rispettivamente    anche  il  nome    della  o   ditta   per  la quale  l’uva  viene  elaborata;  d)  di    provenienza  dell’uva  e numero  della/e  particella/e;  e)  di  vinificazione  separata  per    la  produzione    di  vini  DOC,  le  indicazioni  geografiche    di  di    cui  all’art.  29  cpv.  1   lett.  a),   b)  e   c)    devono  essere   indicate  se  usate  in    etichetta;  f)  dell’uva;  g)  naturale  in    zucchero  in    %  Brix  con  una  sola  cifra  decimale  arrotondata  al numero  pari  più
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)   netto  in    kg dell’uva  intera  da  elaborare,  senza  decimali;  i)   relative  alla  presenza  di    uve  di    altre  varietà,   al declassamento   volontario  delle  uve  allo  stato   non   ottimale  delle   stesse;  j)  e   data  del  controllo;  k)  ai    moduli   cartacei  messi  a   disposizione  dalla  Sezione  si    richiede  pure:  il   tipo  di    elaborazione  se  diversa   dalla   produzione   di vino  a scopo  commerciale;  la    firma  della  persona  responsabile  incaricata  dal   vinificatore;  eventualmente   la    firma  del  viticoltore  o di un  suo  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  dati   degli  attestati  di    controllo  devono  giungere  alla   Sezione:  a)  4   giorni  dall’emissione  se  emessi  sui  moduli  cartacei  messi   a   disposizione  della  Sezione;  b)  se registrati  nel  sistema   elettronico  implementato  dalla   Sezione;  c)  a fine  vendemmia,   ma   in    ogni  caso  non  oltre  il   30  ottobre,  se trasmessi   in    modo  sotto  forma    di  pacchetti    di  dati  secondo    le  direttive  della    Sezione  e  previa  della   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In  caso  di    trasmissione  elettronica  dei  dati,  le copie   cartacee  non  devono   essere   spedite  alla   Sezione  ma  conservate  dagli  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   cpv.  1   non  si    applica   alle  uve  provenienti   dai  vigneti   di    cui   all’art.   5,    a condizione  che   l’elaborazione  avvenga  in    locali  o stabilimenti  in    cui  non  è   elaborata  o   conservata  altra  uva  o vino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  I  dati  riguardanti   uve  non  ancora  tassate   e   provenienti  da  perimetri  esterni  a   quelli  definiti   dall’art.  22  vanno  trasmessi  direttamente  alle    autorità  definite  dai  cantoni  di  produzione  delle    uve,  nei  modi  e  tempi  da  esse   stabiliti,  con  copia  alla   Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  della  vendemmia  Art.  14  1  I  vinificatori  inviano  alla  Sezione  entro  10   giorni  dall’ultima   elaborazione   delle   uve,  ma  al  più  tardi  entro   fine  ottobre,  una  dichiarazione   della   vendemmia   sulla   base  degli  attestati  di controllo  emessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  dichiarazione  della  vendemmia  sono   indicati   i  quantitativi  (kg)  e la    media  ponderata  del  tenore  naturale  in    zucchero  delle  uve  trattate,  suddivisi  per:  a)  b)   (categoria);  c)   vinificati  separatamente  in    funzione  dell’utilizzo  di indicazione   geografiche  di    cui  all’art.  con  l’indicazione  delle  medesime;  d)   di    elaborazione  (vinificazione  in    bianco  di uve  rosse,   succo   d’uva,  grappa,   acquavite,  uva  da  uva   tassata   e   poi  rivenduta   rispettivamente   uva  acquistata   già  tassata  da   terzi);  e)   (uso   proprio,  vendita,  vinificazione  per   conto  terzi);  f)    di  eventuali  quantitativi    da    elaborare    ma  non  ancora  raccolti  con  i   dettagli  del  fondo  (comune,  numero   mappale,  varietà,  numero  certificato  di produzione,   data   indicativa  raccolto).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  ufficiale  Art.  15  La  Sezione  vigila  sulla    corretta  esecuzione  dei    controlli  in  base  al  rischio  e   verifica  per  campionatura  la    compilazione  degli   attestati  di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseguenze  dell’inosservanza  Art.  16  1  Per   il   superamento  dei   limiti  di    produzione  fissati  in    virtù   del  presente   regolamento  fanno  stato  le    norme  di declassamento  previste  dalle   disposizioni  federali  e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    consegna  di  miscele  di  uve    implica    il   declassamento  di  tutta  la  partita.  Nel  caso    di  varietà  sottoposte  a   limiti   di produzione,  tutte  le    uve  dei  vigneti  e   delle   varietà   in questione  possono  essere  declassate  ad  una  categoria    inferiore,  sempreché  siano  adempite  le  condizioni    della  categoria  inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  consegne  a più  vinificatori  il declassamento  avviene  in    proporzione  ai quantitativi  consegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Laddove,  sulla  base    dei  dati    inoltrati,  si    rileva  un  superamento  dei  limiti  di  produzione,    la  Sezione  ordina  il   declassamento  delle  partite  di uva  in    questione  e   informa  i  vinificatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commercio  di  uve  e   derivati  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’uva  oggetto     di  transazioni     e  trasferimenti  è  accompagnata     dalla     relativa  copia  dell’attestato  di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uva  e  i   suoi  sottoprodotti  provenienti    da  vigneti  di  cui  all’art.    5  e  da  vigneti  piantati  senza  autorizzazione  o   illecitamente  non  possono  essere  messi  in    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    prodotto    ottenuto  da    uva  trasformata  senza  l’emissione  e  trasmissione  tempestiva  del  relativo  attestato  di controllo  della  vendemmia  è   da  ritenersi  come  privo  di tracciabilità  ai    sensi  della   legge  federale  sulle   derrate  alimentari  e   gli  oggetti  d’uso  del   20  giugno  2014.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
                            Art.  18  Chi  produce  e   commercia  prodotti  viti-vinicoli  tiene  una  documentazione  chiara  e ordinata  sulle  quantità  di  uva,  vino,  grappa  e    acquavite  prodotti  e  acquistati,  nonché  sulla  loro  origine  e  destinazione.  Capitolo  secondo  Vini  DOC  -  Condizioni  di  produzione,  termini  e loro  uso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  di  termini  DOC  Art.  19  Qualsiasi   riferimento   a aree  geografiche  e   indicazioni  geografiche  di località  o quelle  riferite  a  parti  del  Cantone    sono  riservate  ai  vini    a   Denominazione    di  Origine  Controllata  di  cui    all’art.  21  dell’ordinanza  sul  vino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denominazione  di origine   controllata  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  termini  DOC  possono  essere  utilizzati   solo  nei  seguenti  modi:  a)  con  indicazione  del  vitigno  riservata  ai vini   da  monovitigni,  ritenuto  che   la varietà   indicata  presente  nella   misura   di    almeno   il 90%;  b)  -  Bianco    -  Rosato  del  Ticino»  riservate  ai  vini    ottenuti  dalla  vinificazione  di  una  di uve  dello   stesso  colore.  Oltre  ad  un   vitigno   preponderante,  possono   essere   indicati  gli  altri  vitigni  a   condizione  che  quest’ultimi  siano  presenti  in    quantità  superiori  al    10%  della  Non  è   consentita  l’indicazione  di    un  solo   vitigno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indicazione    «Denominazione  di  Origine    Controllata»  è  obbligatoria    e  deve  figurare  in  modo  completo  ed  esteso  sull’etichetta    principale,  e    seguire    immediatamente    la  denominazione  Ticino,  Rosso  -  Bianco  -  Rosato  del  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  vini   DOC  Art.  21  1  Sono  DOC  solo  i  vini  per  i  quali   gli  attestati  di controllo  e le dichiarazioni  della   vendemmia  sono  stati  allestiti  e   trasmessi  alle  autorità  competenti  nei  modi  e   nei  tempi  fissati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Indicazioni  geografiche  di  località  di  cui  all’art.    29  non    possono  essere    usate  in  etichetta  se  non  menzionate  nella  dichiarazione  della   vendemmia   con   i  relativi  quantitativi   di    uva  elaborata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delimitazione  delle  zone  di  produzione  Art.  22  1  Sono  vini  a    denominazione  di  origine  controllata  quelli  vinificati  nel  Cantone  Ticino,  ottenuti  da   uve   prodotte  sui  territori  del   Cantone   Ticino   e della  Mesolcina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pure  vini  a   denominazione  di    origine  controllata  quelli  ottenuti  da   uve  prodotte  sui   territori  del  Cantone  Ticino  e   della   Mesolcina   e vinificati   in    Mesolcina,  a   condizione  che:  a)   rispettate  le norme  previste  dal  presente  regolamento  e dal  regolamento  sull’agricoltura;  b)   interessati   si   sottopongano  ai    controlli  dell’organo  federale  di controllo  del  commercio  vino  di    cui  all’art.  36  dell’ordinanza  sul  vino,  dal  momento  in cui  viene  iniziata   la    produzione  di  vini  DOC  e   fintanto   che   ve ne  sono  in giacenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  vinificazione  di  cui  ai  cpv.  1  e  2  si  intendono  i   processi  che  vanno  dalla  pigiatura    alle  fermentazioni,  siano  esse  la sola  fermentazione  alcolica  che  la    fermentazione  alcolica  completata  con  quella  malolattica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Vitigni
                            Art.  23  4  Sono  vini  DOC  solo  quelli  prodotti  con   uve  dei  seguenti  vitigni:  a)  le    uve  rosse:  la    Bondola,  il   Cabernet  Franc,  il   Cabernet  Sauvignon,  il Carminoir,  il   Diolinoir,  il  la Galotta,  il Gamaret,  il Garanoir,  il Marselan,  il   Merlot,   il   Petit  Verdot,  il   Pinot  Nero   e la  b)  le  uve  bianche:  lo  Chardonnay,  lo  Chasselas,  il   Doral,  lo  Johanniter,  il   Kerner,  il   Müller  il Pinot  Bianco,  il   Pinot  Grigio,  il   Sauvignon   Bianco,  il   Sauvignon  Grigio,  il   Semillon   e   il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Metodi  di  coltivazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    27.10.2021;  in    vigore   dal  29.10.2021  - BU  2021,  310.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   introdotto  dal  R    11.7.2017;  in    vigore  dal  14.7.2017  -  BU   2017,  213.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    11.7.2017;  in    vigore   dal  14.7.2017  - BU  2017,  213.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24  I  procedimenti  di  coltura  devono  essere  quelli  tradizionali  della    zona  e   comunque    atti  a  conferire  alle  uve  e ai vini  le  specifiche  caratteristiche  di  qualità  e   tipicità.   Sono  pertanto  considerati  idonei  quelli  raccomandati  dalle  stazioni    federali    di  ricerche  agronomiche    (Agroscope)  e  dagli  organismi  incaricati    della  consulenza  viticola,  segnatamente  Agridea  e    l’Ufficio    della  consulenza  agricola  della   Sezione   dell’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenori  naturali  minimi   in  zucchero  Art.  25  Le  uve   destinate  alla  produzione  di vini  DOC  devono  avere   i seguenti  tenori  naturali  minimi  in  zucchero:  –   Merlot  e   Bondola  17,6%  Brix  (72.3°  Oe)  –  uve  rosse  18,0%  Brix  (74.1°  Oe)  –   Chasselas  15,8%  Brix  (64.5°  Oe)  –  uve  bianche  16,0%  Brix  (65.4°  Oe)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rese  massime  per  unità  di  superficie  Art.  26  Le  rese    massime  per    unità  di  superficie    (limiti  di  produzione)  per  le  uve    destinate  alla  produzione  di    vini  DOC  sono   fissate  in    conformità  all’art.  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecniche  di  vinificazione  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  procedimenti   di    vinificazione   sono  disciplinati  dalle  disposizioni  dell’ordinanza   del  DFI  sulle  bevande   del  16  dicembre  2016  e   dal  Codice   delle  buone  pratiche  enologiche  svizzere.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aumento   del  tenore   alcolico   è   ammesso  fino  a   un  arricchimento  massimo  di 2,5%  vol.,  purché  non  venga  superato  il   tenore  alcolico  totale  di    15%  vol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  vini   rossi  DOC   Ticino  possono  essere  tagliati   al    10%  con  vini  di uguale  colore  e   categoria;  il   taglio  con  vini  provenienti  da    fuori    cantone  non  è   ammesso.  I  vini  bianchi  DOC  Ticino  possono  essere  tagliati  al  10%  con  vini  dello    stesso  colore  e   categoria.  I  vini  rosati    DOC  Ticino  possono  essere  tagliati  al    10%   con   vini  bianchi  della  stessa  categoria;  il taglio  con   vini  provenienti  da  fuori  cantone  non  è   ammesso.  L’aumento  di    volume,  entro  il   limite   massimo  dell’8%,  ottenuto  con   arricchimento  mediante  l’aggiunta   di mosto  d’uva   concentrato  (rettificato   o   non  rettificato)  è   computato  nel  limite  di  taglio.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’uso  dei     trucioli,  delle  doghe  (staves)  e  dei  bastoncini  (sticks)  di  rovere  destinati  all’aromatizzazione  dei  vini  non  è   ammessa.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  vini  DOC,   oltre   ai vitigni   citati  all’art.  23,  possono  contenere  fino   ad  un  10%  di  qualsiasi  vitigno  a  condizione  che:  a)    figuri  nella  «Lista  internazionale    delle  varietà  di  vite»  pubblicata  dall’Organizzazione  della   Vigna  e   del  Vino  (OIV);  b)  coltivazione  in  Ticino     o  Mesolcina  sia  notificata  da  almeno  3  anni     nell’ambito  dei  dati  del  catasto;  c)   le    gradazioni   minime  previste  per  le    altre  uve  rosse  e le    altre  uve   bianche   di cui  all’art.  d)  i  limiti  di    produzione,  tolleranza   esclusa,  richiesti  per  la    produzione  di vini  DOC;  e)  uso  a   tale  scopo  sia  stato  notificato  nelle   dichiarazioni  della  vendemmia;  e  f)   figurino  nell’allegato  n.    1 al presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  vitigni  complementari  di    cui  al    cpv.  5   non  possono  essere  indicati  sulle  etichette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  vini  spumanti  possono  essere  vini  DOC  unicamente  qualora  la  fase  di  spumantizzazione  sia  eseguita  all’interno  delle  zone  di    produzione  di    cui  all’art.  22.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’edulcorazione  dei  vini  DOC   è   autorizzata  fino  ad  un  massimo  di    8   g/l.  di    zucchero,   unicamente  con  mosto  d’uva  concentrato   e   mosto  d’uva   concentrato   e rettificato.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  I  vini  dolci  naturali  ottenuti    con  l’appassimento    in  vigna,    con  l’appassimento  in  cassetta,  la  crioestrazione  o bloccando   la    fermentazione  possono  essere  DOC.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.   modificato  dal  R    27.10.2021;  in    vigore   dal  29.10.2021  - BU  2021,  310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  dal  R    26.10.2022;  in    vigore   dal  28.10.2022  -  BU  2022,  252;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  213;  BU   2021,  310  e 416.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    13.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   382.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Cpv.  modificato  dal   R   13.11.2019;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2019,   382  ; precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                213.
9
                            Cpv.   introdotto  dal  R    13.11.2019;  in vigore  dal  1.1.2020  -  BU   2019,  382.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  introdotto  dal  R    27.10.2021;  in    vigore  dal  29.10.2021  - BU  2021,  310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  I  vini  liquorosi   detti  anche  fortificati,  ottenuti   con  aggiunta  di  alcool,  acquavite  di vino,  grappa  o  mosto  concentrato,  possono  essere  DOC.  L’alcool    utilizzato  per  bloccare  la  fermentazione    deve  essere  unicamente   di provenienza  svizzera.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Analisi  e esame  organolettico  Art.  28  1  L’esame  organolettico  dei  vini  è   effettuato  dall’IVVT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  produttori   sono  tenuti  a   mettere  a   disposizione  gratuitamente   campioni   di    vini  DOC   per  le    analisi  e  l’esame  organolettico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’IVVT  procede  per  sondaggio  all’esame  organolettico  e ordina,   se  del  caso,  le    analisi   dei  vini  DOC.  Di  regola  i  vini  di    ogni  azienda   o   ragione   sociale  sono  sottoposti  a   degustazione  a   intervalli   da  due  a  tre  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sulla  base  dell’esame  organolettico  e   delle   analisi  l’IVVT  revoca   il diritto  all’uso   della  DOC   per  i vini  non  conformi    ai  criteri  richiesti.  Per  i  vini    prodotti    in  Mesolcina,  trasmette    la  proposta  di  revoca    alle  competenti  autorità   del  Cantone   dei  Grigioni  affinché  queste  emanino  la    relativa  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  lotti  di  vino    che  non    superano  le  prove  di  degustazione  saranno  segnalati  al  Dipartimento  e  al  Laboratorio  cantonale,  rispettivamente  alle  competenti  autorità    del  Cantone  dei  Grigioni    per  i  vini  prodotti  in    Mesolcina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   mancata  messa  a   disposizione  dei  campioni  di vino  DOC  entro  i  termini  imposti,  può  comportare  la  revoca  immediata   del  diritto  all’uso  della   DOC  per  i  vini  in    causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicazione  geografica  di  località  Art.  29  1  Le  denominazioni   di    cui  all’art.  20  possono  essere   completate  con  indicazioni  geografiche  di  località  più  circoscritte,  solo  se documentate,   quali:  a)  di    cantone,   il distretto,   il   comune,  la    frazione   e   i  nomi  iscritti  a   Registro   fondiario  (RF);  b)  l’azienda,  la    fattoria  e   termini  analoghi;  c)   nei  limiti  previsti  dall’art.  32;  d)  geografiche  non  chiaramente   definite  o circoscritte,  le quali  devono  differenziarsi  dai  dei  perimetri  di cui   alle  lett.  a)  e   b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  indicazioni    di  cui    al  cpv.  1  lett.  a)  fanno  stato  i  perimetri  ufficiali  riconosciuti  o   per  i  fondi  i  corrispondenti  nomi  iscritti  a   RF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   indicazioni  di cui  al    cpv.  1   lett.  b)  e   d)  che  richiamano  elementi  o   luoghi  non  chiaramente  definiti  o  circoscritti,  possono   essere  citate   sull’etichetta  solo   se  i  vini  sono  ottenuti   da  uve   che   provengono  dalle  loro  immediate   vicinanze   o dalle  relative   pendici  in    caso  di    colli,  cime,  monti  e simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  nomi  dei  perimetri  per   i  quali  esistono   nomi  identici  di altri  perimetri  devono   essere  completati  dal  nome  del  Comune   in cui  si    trovano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   frazioni  ufficiali,  i  nomi   iscritti  a   RF  e quelli  dei   perimetri  di    cui   al cpv.  1 lett.  b)  e   c)    possono   essere  usati  solo  se  indicati  nei  certificati  di    produzione   e   negli   attestati  di    controllo  della  vendemmia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  il  nome  o  la  ragione  sociale  comprendono,  in  tutto    o   in  parte,    termini  riservati  ai  vini  DOC  che  possono  creare  confusione  con  essi,  è   fatto  obbligo   per  l’indicazione  dei  primi   di    utilizzare  caratteri  di  colore  e   dimensioni  costanti   non   superiori   a   4 mm   di    altezza  per  2 mm  di    larghezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  i  vini  DOC  messi  in    commercio  in    bottiglie  da   litro,  da  0,2  e   0,5  litri   del  tipo  borgognona  non   sono  autorizzate  le    indicazioni   geografiche  di località  previste  dal  cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le   etichette  dei  vini  che  fanno  uso  delle  denominazioni  di    cui  all’art.  20,  prodotti  al di    fuori  dal  territorio  del  Cantone    Ticino  con  meno  del  90%  di  uve  ticinesi,  non  possono  essere  completate    con  altre  indicazioni  o   riferimenti  geografici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le    indicazioni    geografiche    di  località,  i  termini    laudativi    e   le  specificazioni  quali    superiore,  crus,  grand  crus   e   simili   sono  riservate   ai vini  DOC.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  delle  indicazioni  geografiche  di località  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’IVVT  tiene  il   registro   delle  indicazioni  geografiche  di  località,  nel  quale   devono  essere  iscritte  le    indicazioni  di    cui  all’art.  29  cpv.  1   lett.   b)  e   c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’IVVT  iscrive,  rispettivamente  modifica   o   revoca,  i perimetri  nel  registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istituzione  dei  perimetri   e la    loro  modifica  devono   fare  l’oggetto  di    pubblicazione   nel  Foglio  Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi  ha  interessi  legittimi    da  difendere    può    opporsi    contro  tale  istituzione,  inoltrando    le  proprie  osservazioni  motivate  all’IVVT,  entro  il termine  di 30  giorni  dalla  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’IVVT  comunica  alla   Sezione  ogni  modifica   del  registro  non  appena  cresciuta   in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  nel   Registro  delle  indicazioni  geografiche   di  località
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv.  introdotto  dal  R    27.10.2021;  in    vigore  dal  29.10.2021  - BU  2021,  310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    27.10.2021;  in    vigore   dal  29.10.2021  -  BU  2021,   310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31  1  I  perimetri  di cui  all’art.  29  cpv.  1 lett.  b)  e c)  possono  essere  iscritti  nel  Registro  solo  se  la  superficie  vitata  totale  relativa  alle  indicazioni  è superiore   a   0,5  ha.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  viticoltori  e   vinificatori   interessati  possono  chiedere   l’inclusione  dei  perimetri   indicando   il nome  del  perimetro  e   definendo,  tramite  un  piano  catastale  e   i  relativi  dati,  la    zona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  nomi  dei   perimetri  così  definiti  possono  essere  usati  unicamente  per   i vini  ottenuti  da  uve   prodotte  all’interno  degli  stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non   sono  ammessi  nomi  di    fantasia  che   richiamano  quelli  di    perimetri  ufficiali,  né  il  termine  per  luoghi  che  non  hanno   relazione  storica  e/o  geografica   con  un  simile   manufatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  perimetri  delle  indicazioni  di  località  indicati  all’art.    29  cpv.  1  lett.    b)  che  fanno  riferimento    a   un  termine  geografico   possono  includere  anche  particelle   non   contigue,  purché  siano  incluse  nella   zona  geografica  menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Quanto    previsto    al  cpv.    5  non  è  ammesso  per  il   termine  «Castello»,  il   cui    perimetro  deve  essere  chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  perimetri  delle  indicazioni  di    località   indicati  all’art.  29  cpv.  1   lett.  b)  senza  riferimento  a   un  termine  geografico  devono  avere  caratteristiche  uniformi   e   costituire   un’unità  omogenea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Al  richiedente  l’IVVT  fattura  una  tassa  fissa   di fr. 250.–  più  i  relativi  costi  di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specificazione  «Castello  »  Art.  32  Il   termine  «Castello»  può  essere  usato  solo   per  i vini  ottenuti  da   uve  prodotte  su fondi  il   cui  nome  locale   iscritto  a   registro  fondiario  contempla  tale  termine   da  almeno  20  anni  o se iscritti  con  tale  termine  in un  perimetro  di cui   all’art.  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specificazione  «Riserva  »  Art.  33  1  I  vini  DOC  possono  portare   in  etichetta   la specificazione  «Riserva»  solo  se  rispettano  i  criteri  fissati  nell’allegato   1 dell’ordinanza  sul  vino  relativo   ai    «Termini  vinicoli  specifici».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    specificazione  «Riserva»  può  essere  completata  con  indicazioni  geografiche  di  località  di  cui  all’articolo  29,  la ragione  sociale  del  produttore,   o   marchi  individuali  o collettivi,  purché  non  abbiano  significato  laudativo   e   non   siano   tali  da  trarre  in    inganno  il   consumatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  vini  con     la  specificazione  «Riserva»  devono  portare     l’indicazione  dell’annata  ed     essere  commercializzati  in  bottiglie    chiuse  con  tappo  di  sughero  o  in  altri    materiali  alternativi  approvati  dall’IVVT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  vinificatori  interessati    ad  usufruire  della  specificazione  «Riserva»  devono  inoltrare  all’IVVT  una  notifica  scritta  dell’utilizzazione,  allegando   un  esemplare  dell’etichetta  con   la    quale  intendono  mettere  in  commercio  il   vino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  delle  etichette  Art.  34  1  Le  etichette  dei   vini  DOC  devono  essere  sottoposte  al  controllo  dell’IVVT,  la  quale  può  esigere  dall’imbottigliatore   la prova  dell’esattezza  delle  menzioni  utilizzate  per  designare   il vino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  consentire  il   controllo,   il   fruitore  della  DOC  dovrà  presentare  un  esemplare  di    etichetta  originale,  accompagnato  dall’apposito  modulo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    competenze  fissate  dalla  legislazione  federale  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  degli  imbottigliatori  e   commercianti  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’indicazione  del  nome  o   della  ragione  sociale  dell’imbottigliatore  è  obbligatoria  e   deve  figurare  per  esteso  sull’etichetta  principale.   Essa  può  essere  sostituita   da  un  codice  costituito   da  un  numero  preceduto  dalle  lettere   RI  se  l’etichetta  reca  il   nome  o la ragione  sociale  del  commerciante  autorizzato  dall’IVVT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imbottigliatore   è   la  persona  che  effettua  o   fa effettuare  per  proprio  conto  l’imbottigliamento  di  un  vino  DOC  che   ha  vinificato  o   acquistato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   commerciante  è   la  persona   che   non   possiede   le  installazioni  per  vinificare  ed  imbottigliare  e   che  acquista  e    rivende  unicamente  vino  DOC  confezionato  nell’imballaggio  definitivo.  Per    indicare    il  proprio  nome  o   la    ragione  sociale   sull’etichetta   deve  richiedere   l’autorizzazione  all’IVVT  che   rilascerà  un  attestato   da   esibire  all’imbottigliatore  prima  dell’acquisto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’IVVT  tiene  il    registro  degli  imbottigliatori  con  i   rispettivi  numeri  di  codice  e  il  registro  dei  commercianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chiunque  esegue  la vinificazione,  l’imbottigliamento  o   l’etichettatura  di    vini  che  usano  un  termine  di  cui  all’art.  20  per   conto  di    terzi,  è   tenuto   a   notificarlo  all’IVVT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vendita  di  vini  sfusi  Art.  36  Per  poter  garantire  la  corretta  applicazione    delle  presenti  norme,  chi    vende  fuori  dal  perimetro  delle  zone   di  produzione  di  cui  all’art.  22,  vino  DOC  sfuso  o in  bottiglie   non  etichettate,   è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tenuto  a   ad  assicurarsi  che  l’acquirente  sia   iscritto  al    registro   degli   imbottigliatori   e   commercianti   come  previsto  dall’art.  35.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            Art.  37  1  L’IVVT  esercita  i   controlli    che  gli  sono  attribuiti  dal  regolamento    sull’agricoltura    e  nell’ambito  dell’applicazione  del  presente  regolamento  e segnala  eventuali  irregolarità  al Laboratorio  cantonale  o   alle  competenti  autorità  del  Cantone  dei  Grigioni,  al    Controllo   svizzero  del  commercio  dei  vini  e alla  Sezione   dell’agricoltura,  per   i  provvedimenti   di    loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta,  i  vinificatori  che  fanno  uso  delle  DOC  di cui   all’art.   20   devono  garantire  libero  accesso  ai  locali  di    vinificazione   e stoccaggio,  nonché  fornire  tutta   la    documentazione  riguardante  questi  vini  agli  organi  di    controllo  dell’IVVT.  Capitolo  terzo  Vini  ad  Indicazione  Geografica  Tipica  - IGT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denominazione  tradizionale  «Nostrano  »  Art.  38  Per  la  produzione   di  vino  con  indicazione  geografica  tipica  e denominazione  tradizionale  propria  «Nostrano»,  possono  essere  usate   tutte  le    varietà  a   condizione   che  siano  state  registrate  nel  catasto  come  varietà  coltivate  in  Ticino  o   Mesolcina  da  almeno  3   anni  (sovrainnesti  compresi),  ad  eccezione  di    quelle  citate  nell’allegato  1 del  presente  regolamento,  che   non  possono   essere  usate.  TITOLO  IV  Gestione   e   trasmissione  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  e trasmissione  dei  dati  Art.  39  Per  determinate   categorie   di dati  e   cerchie   di interessati   la Sezione  può  esigere  che  i  dati  di  cui  agli  art.  10,  13  e   14  vengano  gestiti  e/o  inviati  tramite  sistemi   elettronici  prestabiliti.  TITOLO  V  Protezione  giuridica,  misure  amministrative  e   disposizioni   penali  Capitolo  primo  Protezione   giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  40  Contro  le    decisioni  che   toccano  produzioni  o   produttori  mesolcinesi  sono  applicabili   i  rimedi  di  diritto  previsti   dalla  legislazione  del  Cantone  dei  Grigioni.  Capitolo  secondo  Misure  amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  e   misure  amministrative  Art.  41  Chi  contravviene  al   presente  regolamento  e   alle  relative     norme  e   prescrizioni  d’applicazione  è punibile  conformemente  ai    disposti   previsti   dalle  norme  federali  e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigneti  impiantati  illecitamente  Art.  42  La  Sezione   ordina   l’estirpazione  delle   viti  piantate  illecitamente  e, in    casi  di inottemperanza  dell’ordine  entro  12  mesi  dalla  sua    notificazione,  applica  l’esecuzione  forzata  mediante  esecuzione  d’ufficio  a   spese  dell’obbligato,  ai    sensi  dell’art.  56  della  legge  sulla  procedura   amministrativa  del  24  settembre  2013  (LPAmm).  Capitolo  terzo  Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  43  Le  multe  per  le    contravvenzioni  al    presente  regolamento  sono  inflitte  dalla   Sezione.  TITOLO  VI  Disposizioni  finali  Capitolo  primo  Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  44  1  I  municipi,    le  cancellerie    comunali,    gli  enti,  le  associazioni  di  categoria  e  gli  uffici  dell’Amministrazione  cantonale  sono   tenuti  a   collaborare   con  la    Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  può  delegare  le    rilevazioni  di    dati  sul  settore  viti-vinicolo  giusta  l’art.  10   ai    Comuni  o   a altri  enti,  nella  misura  in cui  la protezione  dei  dati  sia  garantita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione   è   autorizzata  a trasmettere  all’IVVT  e all’Organo  di controllo  di    cui  all’art.  36   dell’ordinanza  sul  vino  i  dati  necessari   allo   svolgimento  dei  propri  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare  Art.  45  Viticoltori,   vinificatori   e commercianti  di    uva  e   di    prodotti  vitivinicoli   sono  tenuti   a   fornire  alle  autorità  e   agli   organi  competenti  all’applicazione   del  regolamento  tutte  le  informazioni  necessarie,  a  presentare  i  documenti  giustificativi  e a   permettere   l’accesso  agli  edifici  e   alle  superfici  e   l’esame  dei  libri  contabili  e   della  corrispondenza  come  pure  il prelievo   di    campioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  e   istruzioni  Art.  46  1  Le  autorità  e  gli  organi  competenti  all’applicazione    del    presente    regolamento  emanano  regolamenti,  direttive  o istruzioni   e conducono  rilevamenti   relativi  ai    compiti  di loro   competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti,  le    direttive  e le    istruzioni  emanate  da  enti  e   associazioni  dei  produttori  o   di    categoria  entrano  in    vigore  con  l’approvazione  del  Dipartimento.  Capitolo  secondo  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  47  1  L’iscrizione   nel  catasto  di    vigneti   piantati  prima  del  1999  e   annunciati   dopo  il 10  maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  per  l’iscrizione  nel  previgente  registro  dei  vigneti,  rispettivamente  nel  catasto  viticolo  attuale,   è  soggetta  a   una  tassa  minima  di    fr.  50.–  e massima   di    fr. 100.  –,   da  anticipare  dal  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Richieste  di    modifiche  dei  dati  iscritti   a   catasto  o   di certificati  di    produzione,   inoltrate  dopo  i termini,  sono  soggette   a   una  tassa  di fr. 50.–,  da  anticipare   dal  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modifiche  nel  catasto   non   annunciate  entro  i  termini   prescritti  ed   effettuate  d’ufficio  sono  soggette  a  una  tassa  di    fr.  50.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  DOC  Art.  48  1  L’uso  delle  DOC  è   soggetto  al    pagamento  delle  tasse  fissate  dall’IVVT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le seguenti  attività,  le tasse  di    cui   al    cpv.  1   non   possono   superare:  a)  l’esame  delle  etichette  b)  vino  analizzato  c)  vino  analizzato  in    sede  di    contestazione  1500.–  d)  per  altri  lavori,  esclusi  gli  onorari  di terzi  al    costo  effettivo;  e)  di    uva  vinificata  DOC  per  anno,  tassa  base  per  la    gestione   e   i  controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  nche chi produce vini DOC nella zona di produzione di cui all’art. 22 cpv. 2 è tenuto a:  a)  le    tasse  per  l’uso   delle   DOC  come  previsto  dal  cpv.  2;    e  b)  per  la  loro  produzione  di  vino  «DOC  Ticino»  alle  misure    di  solidarietà  di  cui  del  regolamento  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    decisioni  e  fatture  dell’IVVT  emanate  per  l’esecuzione  di  compiti  attribuiti    dal  presente  regolamento,  indicano   i  termini  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini  DOC  Art.  49  Il   termine  DOC  «Rosso  -  Bianco  -  Rosato   Ticinese»  può  essere   usato  fino   ad  esaurimento  delle  etichette  disponibili,  ma  non  oltre  alla   produzione  dell’annata  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  50  Con  l’entrata   in    vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogati:  a)  concernente   l’attribuzione  della   denominazione  di    origine  controllata  ai vini   ticinesi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  novembre  2004;  b)    2,  3,  da  46    a    64,  108  cpv.  4,  109,  120  cpv.  3,  4  e    5,  121,  125  del  regolamento  del  23  dicembre  2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51  Questo  regolamento,  unitamente  al    suo  allegato,  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   ed  entra   in    vigore   immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Pubblicato  nel   BU  2015  ,  410.  Allegato  1  I  seguenti  vitigni  non  possono   essere  usati  per  il   taglio  di cui   all’art.  27  cpv.  5:  Categoria  e   Vitigno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  BIANCHE  EUROPEE  NON  DEFINITE  IIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  BIANCHE  EUROPEE  NON  DEFINITE  IIB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  BIANCHE  IBRIDI   /  PD   (AMERICANE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  LILLA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  MOSCATO  BRISTALER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2B  NOAH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ALPHONSE   LAVALLE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  BACO  NOIR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  CHANCELLOR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  CLINTON
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  DE  CHAUNAC   (SEIBEL  9549)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ESTHER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ISABELLA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  KATAWBA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  LEON   MILLOT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  MAGLIASINA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  MOSCATO  BLU  O    MOSCATO   GARNIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ROSSE  EUROPEE   NON   DEFINITE   IIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ROSSE  EUROPEE   NON   DEFINITE   IIB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  ROSSE  IBRIDI  /  PD  (AMERICANE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  SEIBEL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2R  SEIBEL  5455  (PLANTET)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3B  BIANCA  DA   TERZA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3R  ROSSA  DA  TERZA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Entrata  in    vigore:  10   luglio  2015  -  BU  2015,  410.