Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia (856.130)
Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia (856.130)
Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia
Decreto esecutivo concer nente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008, decreta:
Importo massimo annuo dell'assegno integrativo Art. 1 Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali: a) il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi; b) il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi; c) ogni ulteriore figlio 3'180 franchi.
Entrata in vigore Art. 2
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pubblicato nel BU 2022 , 333.