Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali
                            Decreto   legislativo  concernente   l’introduzione  di  una  partecipazione finanziaria  dei   Comuni al  finanziamento  dei  compiti  cantonali  (del  29  gennaio  2014)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  ottobre   2013  n.    6860  del  Consiglio   di    Stato,  visto  il rapporto   di  maggioranza  14  gennaio  2014   n. 6860  R1  della  Commissione   della  gestione  e  delle  finanze,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  comunale  Art.  1  1  La  partecipazione  dei  comuni   al    finanziamento  dei   compiti  cantonali   è definita  in    base  ad  una  modalità   di    ripartizione  che  considera  sia  la    popolazione  residente  permanente   sia   il   gettito  di  imposta  cantonale,  ponderati  entrambi   nella  misura   del  50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  e   periodo  Art.  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partecipazione  comunale  di  cui  all’art.  1    è    di  38,13  milioni  di  franchi    annui    per  l’insieme  dei   comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  comunale  per   il 2022  e   per  il 2023  è   ridotta  di un  importo  di    12.5   milioni  di franchi  annui.  Il Consiglio  di Stato  definisce  le    modalità  di riduzione.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro   il   31   dicembre  2023   il   Consiglio  di  Stato  presenta  al  Gran   Consiglio   un   messaggio  relativo  alla  ridefinizione  dei  compiti  e  dei    flussi  finanziari  tra  Cantone    e    Comuni  secondo  la  riforma  denominata  «Ticino  2020».  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Gran  Consiglio    decide  sul  messaggio    di  cui  al  cpv.  3   contestualmente  all’iniziativa    legislativa  denominata  «per  Comuni  forti  e   vicini   al    cittadino».  Art.  3  Trascorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  il presente   decreto  legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle    leggi    e    degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente    in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  DL  20.9.2016;  in vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.   modificato  dal  DL  10.12.2019;  in    vigore  dal  14.2.2020  -  BU  2020,   35;  precedente  modifica:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                453.
                            3    Cpv.   modificato  dal  DL   26.1.2022;   in    vigore   dal  1.4.2022   -  BU  2022,   77.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv.   modificato  dal  DL   26.1.2022;   in    vigore   dal  1.4.2022   -  BU  2022,   77.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  21  marzo  2014  - BU  2014,   161.