Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure co... (843.310)
Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure co... (843.310)
Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero 1 (del 24 settembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008,
2 decreta: Capitolo primo Autorità competenti
Dipartimento finanze e economia Art. 1 Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro Art. 2 L’USML è competente per: a) dei diversi organi di controllo; b) delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL; c) di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile; d) di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6
3 e) d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN); f) dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. LLDist-LLN ); g) preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO; h) la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro; i) dei rapporti di attività; j) le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva ad altre autorità.
Ufficio dell’ispettorato del lavoro Art. 3 L’UIL è competente per: a) previsti dalla legislazione federale; b) delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;
4 c) degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12
1 Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
2 Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
3
Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
4 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
d) che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro; 5 e) delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist; 6 f) di emolumenti giusta l’art. 16 LLN. 7 Capitolo secondo Commissione tripartita
Composizione
Art. 4 1 La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone. 8
2 I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.
Presidenza
Art. 5
9
1 La presidenza è decisa dalla commissione.
2 La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato.
Funzionamento
Art. 6
1 La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi.
2 Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Organizzazione e procedura
Funzionamento
Art. 7 1 Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.
2 L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.
Elaborazione dei dati Art. 8
1 Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML.
2 Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.
Emolumenti e tasse di decisione Art. 9 1 Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi. 10
2 Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.
Indennità degli interlocutori sociali Art. 10 Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore. Capitolo quarto
5
Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU
2011, 371.
6 Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU
2011, 371; BU 2014, 500.
7 Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.
8 Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46.
9
Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385.
10 Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.
Disposizioni finali
Disposizione finale Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
11 Pubblicato nel BU 2008 , 560.
11 Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.