Regolamento sulla trasmissione per via elettronica delle dicisioni di assunzione di competenza del Consiglio di Stato
                            Regolamento  sulla  trasmissione   per  via  elettronica   delle  dicisioni di  assunzione   di  competenza   del  Consiglio  di Stato  (del  17  novembre  2021)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  l’articolo  11  capoverso  2    e  l’articolo    18  della    legge  sulla    procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013  (LPAmm),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  e   campo   di applicazione  Art.  1  Il   presente  regolamento  disciplina   le    modalità   della  trasmissione  per  via   elettronica  delle  decisioni  di  conferimento  della  nomina  e   dell’incarico  nell’ambito  di  procedimenti  di assunzione  di  personale  di competenza  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforme  riconosciute  per  la    trasmissione  sicura  Art.  2  Sono  utilizzate  piattaforme  di  trasmissione  riconosciute  conformemente  all’articolo    3  dell’ordinanza  sulla    comunicazione    per  via  elettronica  nell’ambito  di  procedimenti    civili  e    penali  nonché  di    procedure   d’esecuzione  e   fallimento  del  18  giugno  2010.  Capitolo   secondo  Notifica  delle  decisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso
                            Art.  3  1  L’autorità  può  notificare  una     decisione  per  via     elettronica  alla  parte  che     ha  esplicitamente  acconsentito   per  scritto  a tale  tipo  di notificazione  per  il procedimento  in    questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consenso  può  essere  revocato  in qualsiasi   momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consenso  e   la    revoca  richiedono   la    forma  scritta;  non   devono  essere   firmati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
                            Art.  4  1  Per   la notificazione  è   utilizzata   una  piattaforma  di    trasmissione   riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  può  utilizzare  anche  altri    tipi    di  trasmissione  purché  questi  ultimi  permettano  in  modo  appropriato  di:  a)   inequivocabilmente   il   destinatario;  b)  inequivocabilmente  il   momento  della  notificazione;  c)  la    decisione,  fino  alla   notificazione,   da  modifiche  e da  accessi  non  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  sono  trasmesse  in    formato  PDF/A,   gli  allegati  in    formato   PDF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni  sono  provviste  di    una  firma  elettronica  qualificata  (art.  2   lett.  e FiEle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono  essere   provviste  di    un  sigillo   elettronico  regolamentato  (art.   2 lett.  d   FiEle):  a)  elettroniche  delle  decisioni;  b)  emanate  tramite  una  procedura  automatizzata  e   che  in  ragione  del  loro  elevato  non  possono  essere  firmate  singolarmente  da  un     rappresentante     dell’autorità  collettiva   di decisioni).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Momento  della  notificazione  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  l’autorità  trasmette  la decisione  a   una  casella  di    posta  elettronica,  il momento  in    cui  l’invio  è   scaricato  dal  destinatario  è   considerato  il momento   della  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  è   indirizzata  a una  casella  di posta  elettronica  del  destinatario,  installata  previa  identificazione  del  titolare  su  una    piattaforma  di  trasmissione    riconosciuta,  la  notificazione  è    considerata  primo  tentativo  di consegna  ai    sensi   dell’articolo   20  capoverso  2  bis  PA.  Capitolo   terzo  Cambio   del  supporto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  successiva   di  decisione   per  via  elettronica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6  1  Le  parti  possono  chiedere    che  l’autorità    trasmetta  loro  successivamente  per  via
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  allega  al    documento  elettronico  l’attestazione  che  esso  coincide  con   la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stampa  su  carta  di  un  atto  scritto  comunicato  in  forma  elettronica  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  verifica  la    firma  elettronica  in    merito:  a)   del  documento;  b)   del  firmatario;  c)  validità  e  alla  qualità  della    firma  elettronica  compresi    eventuali  attributi  importanti  d)  data   e   ora  della  firma,  compresa   la    qualità  di tali  indicazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla    stampa  su  carta  l’autorità  aggiunge  il  risultato  della    verifica    della  firma  elettronica  e  l’attestazione  che  detta   stampa  riproduce  correttamente  il   contenuto  dell’atto   scritto  comunicato  in  forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attestazione  è datata,  firmata  e   corredata  dei  dati  del   firmatario.  Capitolo  quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  gennaio  2022.  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  340.