Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di cont... (409.150)
Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di cont... (409.150)
Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di contenimento del contagio da COVID-19
Decreto esecutivo sui provvedimenti inerenti alle scuole comunali in materia di contenimento del contagio da COVID-19 (del 2 dicembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 6, 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp); visto l’articolo 102 dell’ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp); vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare d el 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare); visto l’articolo 40b della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), decreta:
Oggetto
Art. 1
1 Il presente decreto esecutivo stabilisce provvedimenti nel settore scolastico pubblico e privato al fine di combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti definiti dal presente decreto esecutivo sono di complemento a quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 e dalle altre disposizioni cantonali.
Obbligo della mascherina
a) principio Art. 2
1 Per le classi IV e V delle scuole elementari pubbliche e private parificate, nonché per le classi che accolgono allievi di pari età nelle scuole elementari private non parificate, è decretato l’obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all’interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola.
2 Se l’insegnamento avviene in pluriclassi frequentate anche da allievi più piccoli di quelli menzionati al capoverso 1, l’obbligo si estende anche agli allievi di III classe.
b) eccezioni Art. 3 1 Con riferimento all’articolo 2, sono esentati dall’obbligo di portare la mascherina facciale gli allievi per i quali i genitori possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, i loro figli non la possono portare.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge federale sulle professioni mediche del 23 giugno 2006 o la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011.
Atti delegati Art. 4 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport definisce un modello di piano di protezione con le prescrizioni minime che devono essere trasposte nei piani di protezione degli
2 Tali prescrizioni possono riferirsi anche ad ambiti non direttamente connessi con quanto previsto dal presente decreto esecutivo, segnatamente al personale attivo negli istituti scolastici e all’organizzazione delle materie speciali.
Disposizioni penali Art. 5 Le violazioni delle disposizioni del presente decreto esecutivo e degli atti delegati sono perseguibili penalmente secondo l’articolo 83 LEp.
Entrata in vigore e durata Art. 6 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 6 dicembre 2021 e resta in vigore fino al 23 dicembre 2021.
Pubblicato nel BU 2021 , 362.