Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio --> 6.1.1.1.12 / 872.120
                            6.4.5.5.4  Regolamento  sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza  e cura a domicilio  (del 22 maggio 2007)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  richiamati gli articoli 79, 80 cpv. 2, 81 e 82 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento  sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio necessita di un’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
a) Consiglio di Stato
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Dipartimento
                            Art.  3  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (in  seguito:  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Medico cantonale
Art. 4
                            Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui servizi di assistenza e cura a domicilio.  Esso  si  avvale  della  collaborazione  dei  pertinenti  servizi  del  Dipartimento,  in  particolare  dell’Ufficio  di  sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessione e revoca dell’autorizzazione
Art. 5
                            L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (art. 7 e 8) sono soddisfatti.  L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti  ordinati dal Medico cantonale non sono adottati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti di qualità
a) scopo
Art. 6
                            I requisiti essenziali di qualità hanno lo scopo di assicurare la sicurezza dell’utente di assistenza  e cura a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) requisiti strutturali
Art. 7
                            Il servizio deve disporre dei seguenti requisiti di struttura:  a)  un direttore sanitario e uno amministrativo;  b)  una sede professionale stabile e adeguata allo scopo;  c)  d)  un documento che esplicita rispettivamente:  -  -  -  -  -  -  -  -  glucosometri, ecc.) e la conformità della loro manutenzione con l’Ordinanza federale sui dispositivi  medici,  -  -  La funzione di direttore sanitario - così come quella di direttore amministrativo - possono essere assunte  contemporaneamente ad altre funzioni operative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                c) requisiti procedurali
Art. 8
                            Il servizio deve disporre dei seguenti requisiti di procedura:  a)  il personale eroga prestazioni sanitarie nei limiti delle proprie conoscenze e competenze, acquisite  mediante formazione comprovata da diploma o certificato (art. 64 della legge);  b)  il servizio rispetta le disposizioni sulle qualifiche minime del direttore sanitario nonché del personale  curante a dipendenza delle prestazioni erogate, emanate dal Medico cantonale;  c)  la prima valutazione a domicilio dei bisogni del paziente è effettuata da un infermiere per mezzo di uno  strumento conforme agli standard attuali;  d)  l’infermiere responsabile del caso stende il piano di cura nel rispetto dei principi di libertà, dignità e  integrità del paziente, nonché secondo i criteri di efficacia e di economicità (art. 5 della legge);  e)  gli operatori coinvolti nella cura allestiscono una cartella sanitaria (insieme della documentazione socio-  sanitaria prodotta) per ogni utente, che riporta obbligatoriamente:  -  -  -  -  -  -  -  f)  le norme di igiene ambientale e personale vengono esplicitate e continuamente aggiornate;  g)  il servizio elabora un piano per la medicina del personale atto a prevenire la trasmissione di malattie tra  il personale curante e gli utenti, conforme alle direttive del Medico cantonale;  h)  il servizio predispone le misure necessarie per il rispetto della protezione della sfera personale del  paziente nonché per la protezione dei dati;  i)  legislazione federale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza di autorizzazione
Art. 9
                            Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità.  L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:  a)  gli statuti dell’ente giuridico gestore,  b)  l’estratto del Registro di commercio,  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica dei requisiti
Art. 10
                            Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene mediante  ispezione da parte del Medico cantonale.  Successivamente ogni servizio di assistenza e cura a domicilio produce annualmente un’autodichiarazione  di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche senza  preavviso, da parte del Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 11
                            I servizi di cura e assistenza a domicilio che dispongono di un «nulla osta» del Cantone al  momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a fornire tali prestazioni se  presentano l’istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.  Se questi servizi non adempiono tutti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, il Consiglio di Stato  può rilasciare un’autorizzazione provvisoria della durata massima di un anno allo scopo di consentire loro di  provvedere agli adeguamenti indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Pubblicato  nel BU  2007  , 415.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 25 maggio 2007 - BU 2007, 415.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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