Regolamento sulla vigilanza aziendale
                            sulla vigilanza aziendale  (del 1° ottobre 1985)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamata la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  formazione professionale del 24 maggio 1984 e il Regolamento d’ applicazione dell’ 8 gennaio 1985;
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’ applicazione e scopo
Art. 1
                            La vigilanza di cui all’ art. 31 della Legge cantonale sulla formazione professionale è istituita in  tutte le professioni per verificare la formazione nell’ azienda di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incaricati della vigilanza
Art. 2
                            1  Gli ispettori della Sezione per la formazione professionale (in seguito Sezione) sono scelti dal  Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi particolari la Sezione può affidare l’ incarico di eseguire ispezioni aziendali a esperti indipendenti  designati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti degli incaricati
Art. 3
                            1  L’ ispettore della Sezione:  a)  visita l’ azienda di tirocinio di ogni apprendista nella professione assegnatagli, almeno una volta all’  anno;  b)  si accerta dell’ idoneità dell’ azienda per l’ istruzione nella professione;  c)  d)  controlla l’ esistenza, la conoscenza e il rispetto del regolamento di tirocinio e della guida metodica;  e)  esamina il libro di lavoro nelle professioni in cui il regolamento di tirocinio lo prescrive e dà le istruzioni  necessarie per la sua tenuta;  f)  g)  è  a  disposizione  di  tutte  le  istanze  (apprendista,  autorità  parentale,  datore  di  lavoro,  maestro  di  tirocinio, direzione e docenti delle scuole professionali) per tutti i problemi inerenti la formazione;  h)  esegue le visite per accertare l’ idoneità dell’ azienda che intende formare apprendisti per la prima  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ esperto chiamato a eseguire un’ ispezione ha compiti fissati di volta in volta dalla Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipo e annuncio della visita
Art. 4
                            1  Le visite sono:  a)  programmate direttamente dall’ incaricato;  b)  effettuate su richiesta dell’ Ufficio Ispettorato del tirocinio, del maestro di tirocinio, dell’ apprendista o  del suo rappresentante legale;  c)  ordinate dall’ Ufficio Ispettorato del tirocinio in seguito a rapporti negativi della scuola professionale o  dei corsi d’ introduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola le visite sono preannunciate direttamente dall’ incaricato. In casi particolari, sempre ordinati dalla  Sezione, la visita può essere eseguita senza preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità della visita
Art. 5
                            L’ incaricato:  a)  condotta, assiduità, diligenza, progressi nell’ apprendimento della professione;  b)  discute con l’ apprendista, di regola in un colloquio personale, sui diversi aspetti della formazione:  scelta della professione, insegnamento ricevuto, conoscenze del regolamento di tirocinio, condizioni di  lavoro;  c)  convoca, se necessario, anche il rappresentante legale dell’ apprendista ed eventualmente i docenti  della scuola professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
                            devono figurare le osservazioni del maestro di tirocinio, dell’ apprendista e del suo rappresentante legale,  nonché eventuali proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione  comunica  il  risultato  della  visita  alle  parti  interessate:  maestro  di  tirocinio,  rappresentante  legale dell’ apprendista, scuola professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti dei corsi d’ introduzione
Art. 7
                            L’ incaricato della vigilanza riceve, per gli apprendisti della professione assegnatagli, una copia  dei rapporti sui risultati conseguiti durante i corsi d’ introduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riunioni
Art. 8
                            comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            2)  Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985. Esso è pubblicato nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1985  , 361.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. modificato dal DE 16.12.1986; in vigore dal 1°.9.1986 - BU 1986, 341.