Decreto legislativo concernente l’introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e approvazione di un credito quadro complessivo di 10’000’000 di franchi per il periodo 2020-2024
                            1  Decreto  legislativo  concernente  l’introduzione   di  misure   di  incentivo alla   rivitalizzazione di  edifici  dismessi  ubicati  prevalentemente  nelle   regioni  periferiche e  approvazione  di  un  credito  quadro  complessivo di  10’000’000  di franchi  per  il   periodo  2020-2024  (del  20  gennaio  2020)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  visto  il   messaggio  13  marzo  2019  n.    7634  del  Consiglio  di    Stato;  –  visto  il   rapporto  17   dicembre  2019  n.    7634R  della  Commissione  gestione   e finanze,  decreta:  Art.  1  Per  il    periodo  2020-2024  è  stanziato  un  credito  quadro  di  10’000’000  di  franchi  da  destinare  alla   concessione  di    sussidi   cantonali   per  progetti  di    recupero   e rivitalizzazione   di    immobili  dismessi  ubicati  prevalentemente  in    regioni  periferiche  promossi  da  comuni,   gruppi  di    comuni  o   altri  enti  di    diritto  pubblico,  oppure   da  partenariati  pubblico-privati   con  una  partecipazione  pubblica  a   livello  finanziario  e   decisionale.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   poter  beneficiare  del  contributo,  l’immobile  oggetto   della   richiesta  dovrà  presentare  le  seguenti  caratteristiche:  a)  deve    essere  già  inattivo  da  almeno  5   anni  alla    data  di  entrata  in  vigore  del  presente    decreto  legislativo  (fa   stato   la statistica  dell’Ufficio  stime);  b)  la  sua  valenza  strategica  è   comprovata  a   livello    regionale  (fa    stato  la  decisione  del  Consiglio  direttivo  del  relativo   Ente  regionale   per  lo    sviluppo);  c)  ha   ospitato  nel  tempo  una  documentata  attività  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’immobile  è   di    proprietà  privata,  questo  deve  soddisfare  le    seguenti   caratteristiche  addizionali:  a)  l’offerta  dell’immobile  non  trova  corrispondenza   nella  domanda  sul   libero  mercato   (costituiscono  carattere  probatorio    il  numero    di  contatti  infruttuosi    del    proprietario    con    eventuali  investitori,    a  fronte  di  un  prezzo  adeguato  alle    caratteristiche  dell’oggetto  comprovato  da    una  perizia  indipendente);  b)  non   è   stato   interessato  da  modifiche   del  Piano  regolatore  o   insediamenti  contigui  intercorsi   negli  ultimi  5 anni   che  ne  abbiano   aumentato  direttamente  o   indirettamente   il   valore;  c)  al momento  della  richiesta  di    sussidi  ai    sensi  del  presente  decreto  legislativo,  è stato  costituito  un  gruppo  promotore  ai sensi   dell’art.   1.  Art.  3  1  Per   ogni   progetto   possono  essere  concessi  i  seguenti  tipi  di sussidio:  a)  mutuo  a   tasso  d’interesse  agevolato  o   senza  interesse,  b)  contributo  a fondo  perso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sostegno  ai    progetti  sottostà  ai    seguenti  vincoli:  a)  non   sono  ammessi  contenuti  puramente  commerciali   o   residenziali;  b)  i   promotori  di  un    progetto    assicurano  l’apporto  di  mezzi  propri  pari    ad    almeno  il  25%  dell’investimento  complessivo;  c)  il cumulo  dei  mutui   e   dei   sussidi  a fondo  perso  stanziati  per  un  singolo  progetto  non  può  superare  il  50%  dell’importo  computabile;  stanziare  sussidi   a fondo   perso  fino  al    50%  dell’importo  computabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  promotori  sono  chiamati  a   interessarsi  degli   aiuti  della  Confederazione  per  questo   tipo  di    operazione  e  a   documentare   le    risposte  ottenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la concessione  di sussidi  è   richiesta  l’elaborazione  di    un   modello  imprenditoriale,  comprendente  segnatamente  uno   studio  di    fattibilità  e un  piano   degli  affari.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            5  Il   Consiglio   di    Stato,  su proposta  degli   Enti  regionali  per   lo    sviluppo  e sentito   il   Gruppo  strategico  per  la  politica  regionale,  decide  la  concessione  dei  sussidi  per  il   sostegno  all’elaborazione  del  modello  imprenditoriale  e l’approfondimento  pianificatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Gran  Consiglio  decide   la concessione  dei  sussidi  per  il sostegno  ai progetti  di    realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il    Consiglio    di  Stato,  qualora    dovesse  constatare  la  prevalenza  dell’interesse  privato  su  quello  pubblico,  può   in ogni   momento  revocare  la    decisione  di sostegno  di    cui   al cpv.  5 e cpv.  6   ed  esigere  la  restituzione  dei  sussidi  già  erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  decreto  legislativo  sono  applicabili    le  disposizioni  della  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994   e   della  legge  sulle  commesse  pubbliche   del  20  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001  (LCPubb).  Art.  4  I  crediti  di    cui  all’art.  1   sono   iscritti  al    conto  degli   investimenti  del  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia,  Divisione  dell’economia.  Art.  5  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio   del  diritto  di    referendum,  il  presente   decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore   immediatamente.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   decreto  resta   in vigore  fino  al    31  dicembre   2024.  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Entrata   in    vigore:  27  marzo  2020  -  BU  2020,  109.