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Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercan... (5.3.3.2.1)

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Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercan... (5.3.3.2.1)

Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università

5.3.3.2.1 Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo
1 intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università (del 20 aprile 1998) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 30 settembre 1997 no. 4689 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire all’Accordo intercantonale del 20 febbraio
1997 sulla partecipazione al finanziamento delle università per gli anni 1999 - 2003. Esso è rinnovato tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto con due anni di preavviso. Art. 2
2 La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport , Ufficio degli studi universitari. I crediti necessari sono richiesti annualmente con il preventivo. Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ge nnaio 1999. Pubblicato nel BU 1998 , 186.

1

Accordo in lingua francese allegato al Messaggio n. 4689 del 30 settembre 1997.

2

Art. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
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