Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica
                            5.3.4.3.1  Regolamento  delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica  (del 26 agosto 2009)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  v  isti:  -  la  Legge  sulla  formazione  professionale  del  19  aprile  1978  e  la  relativa  Ordinanza  federale  del 7 no  vembre 1979;  -  l’Ordinanza  del  DFE  concernente  le  esigenze  minime  per  il  riconoscimento  delle  scuole  specializzate superiori di tecnica del 15 mar  zo 2001;  -  la Legge del  la Scuola del 1. febbraio 1990;  -  la Legge sulle Scuole pr  ofessionali  del 2 ottobre 1996;  ritenuto  che  le  denominazioni  personali  e  professionali  usate  nel  presente  regolamento  si  intend  ono al maschile e al femminile;  d e c r e t a :  Ca  pitolo primo  Disposizioni generali  appli  cazione  Art. 1  Il  presente  regolamento  si  appli  ca  alle  scuole  specializzate  superiori  di  tecnica  (in  seguito  SSST)  e  del  settore  artistico  (in  seguito  SSSAA)  a  tempo  pieno  (TP)  o  paral  lele  all’  esercizio di un  ’attività professionale (PAP).  Art. 2  Le SSST comprendono i cicli di studio:  a)  dell’abbigliamento in gestione del prodotto e della moda in progettazione e collezione, con  sede a Lugano  -  Viganello, (SSST di Luga  no);  b)  dell’  edilizia, della c  himica  -  biologia e dell’  impiantistica, con sede a Luga  no  -  Trevano, (SSST di  Trevano);  c)  della mec  canica, dell’  elettrotecnica e dei processi aziendali, con sede a Bellinzona, (SSST di  Bellinzona);  d)  della grafica digitale con indirizzi web e computer animazione e del tecnical industrial design,  con sede a Lugano (SSSAA di Lugano).  Capitolo secondo  Or  ganizzazione  rale  Art. 3  La  sovraintendenza  amministrativa  e  la  vigilanza  didattica  sulle  SSST  e  la  SSSAA  è  esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in se  guito DFP) per il tramite dell’  Ufficio  della  formazione  industriale,  agraria,  artigianale  e  artistica  (in  seguito  UFIAAA)  in  collaborazione  con le direzioni di sede.  Art. 4  1  Ogni  SSST  e  SSSAA  si  dota  di  un  regolamento  interno  che  stabilisce  le  modalità  di  ammissione, di promozione e d  ’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  regolamento  interno  è  approvato  dalla  DFP  e  vien  e consegnato allo studente all’  ini  zio  degli  studi.  tori  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I direttori delle SSST e SSSAA formano il Collegio dei direttori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Collegio  dei  direttori  sviluppa,  promuove  e  coo  rdina  iniziative  di  interess  e  comune  ed  esplica  funzioni d’  in  formazione.  le classi  Art. 6  1  L’  effettivo delle classi deve essere adeguato  al tipo d’  insegna  mento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di s  tu  dio.  Art. 7  La  tassa  di  frequenza  delle  SSST  è  fissata  ogni  a  nno, entro il 1. maggio, per l’  anno  scolastico successivo, dalla direzione de  ll’istituto, sentito l’  UFIA  AA.  Art. 8  1  I  lavori  svolti  dagli  studenti  durante  il  periodo  di  formazione  così  come  il  materiale  didattico sviluppato dai  docenti sono di proprietà dell’  istituto; per il resto si applicano le norme sulla  proprietà intellet  tuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  st  udente si impegna a cedere all’  istituto,  a  titolo esclusivo, i diritti d’  autore  e  gli  eventuali  profitti sui  lavori semestrali o di diploma.  Capitolo terzo  Vigilanza  Art. 9  La DFP  per tramite dell’UFIAAA designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9  membri,  comprendente  rappresentanti  delle  associazioni  professionali  di  ca  tegoria  che  vigila  sull’  organizzazione, gli obiettivi  e i contenuti della formazione.  Art. 10  1  L’  UFIAAA  designa,  su  proposta della direzione  dell’  istituto,  gli  esper  ti  di  materia  e  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti  devono  avere  di  regola  una  formazione  accademica  o  universitaria  professionale  e  possede  re un’  adeguata  esperienza professionale nell’  ambito specifi  co  .  Capitolo quarto  Ammissione  Art. 11  1  Per essere ammessi alle SSST e alla SSSAA occorre aver terminato con successo un  tirocinio in una professione pertinente o provare di possedere una formazione equiva  lente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  regolamento  interno  stab  ili  sce  l’  ammissione  in  casi  particolari  e  può  richiedere  condizioni  supple  mentari.  Capitolo quinto  Frequenza  Art. 12  1  Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previ  ste dal piano di  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi parti  colari la direzione  dell’istituto può accordare l’  esonero dalla frequenza delle lezioni in  determi  nate materie, fermo restante l’  obbligo di effe  ttuare le prove di valutazione.  mento  Art. 13  Gli  studenti  sono  tenuti  a  mantenere  un  comportamento  adeguato  ai  valori  dell  a  convivenza e alle norme dell’istituto.  Art. 14  1  Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto  al  rientro  alla  direzione  dell’  istituto.   La   direzione   stabilisce   un   termine   entro   il  quale   la  giustificazione  deve  essere  consegnata.  Trascorso  questo  termine,  la  direzione  può  decidere  di  considerare le assenze arbitrarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  assenze  frequ  enti  la  direz  ione  dell’  istituto  può  proporre  alla  DFP  di  negare  allo  studente la promozi  one alla classe successiva o l’  ammissione alla sessione di di  ploma.  Capitolo sesto  Programmi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  I  piani  di  studio  (materie,  opzioni,  ore  assegnate  e  programm  i d’insegnamento) delle  SSST e della SSSAA sono  allestiti dalla direzione dell’  istituto conformemente alle esigenze per il  riconoscimento fe  derale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Es  si sono approvati dall’UFIAAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione dell’  istituto può apportare lievi modifiche ai piani di stud  io nel rispetto del totale delle  ore settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei cre  diti di cui dispone.  Capitolo settimo  Provvedimenti disciplinari  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   mancanze   disciplinari   danno   luogo,   quale   primo  intervento,   a   un   colloquio  chiarifi  catore e a un richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguen  ti sanzioni:  a)  l’ammo  nimento inflitto dal direttore;  b)  la sospensione temporanea fino a dieci giorni  effettivi decisa dal dirett  ore;  c)  l’espulsione  dall’  istituto  decisa  dalla  Divisione  della  formazione  professionale,  su  proposta  della direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.  Capitolo ottavo  Disposizioni fina  li  Art. 17  Il  Regolamento  delle  Scuole  specializzate  superiori  di  tecnica  del  4  settembre  2001  è  abrogato.  re  Art. 18  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore a de  correr  e dall’anno scolastico 2009/10.  Pubblicato  nel BU  2009  , 361.