Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale
                            5.3.4.1.2  Regolamento  della Scuola  s  uperiore di economia aziendale  (dell’8 maggio 2012)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati:  –  la legge della scuola del 1° febbraio 1990;  –  la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre  1996;  –  la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);  –  la  legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e  sulla  formazione  professionale  e  continua del 4 febbraio 1998 (Lorform);  –  il  regolamento  della  legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e  sulla  formazione  professionale e continua del 1° aprile 2008;  –  il  programma  quadro  di  insegnamento  (Piano  di  studi)  del  ciclo  di  formazione  in  economia  aziendale SSS del 12 marzo 2008.  d e c r e t a :  Capitolo primo  Formazione e vigi  lanza  Art. 1  1  La formazione nella Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) comprende:  a)  un piano di formazione sulla base di una struttura modulare;  b)  un insegnamento teorico in presenza;  c)  attività di formazione a  distanza;  d)  l’esecuzione di lavori pratici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La scuola è proposta parallela all’esercizio di una professione. Le caratteristiche sono definite nel  Programma quadro federale d’insegnamento (in seguito PQ) approvato dall’Ufficio federale della  formazione pr  ofessionale e della tecnologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  modulo  si  compone  di  una  o  più  unità  di  insegnamento  ognuna  delle  quali  si  basa  su  competenze professionali misurabili.  Art. 2  La  durata  minima  della  formazione  è  specificata  nel  PQ.  Il  piano  di  formazione  della  scuola indica i semestri da sostenere per la sezione proposta.  Art. 3  La commissione di vigilanza si compone di:  a)  un rappresentante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (  in  seguito  DECS);  b)  un rappresentante della Direzione della scuola;  c)  un rappresentante della Società Impiegati del Commercio (SIC Ticino);  d)  almeno due rappresentanti del settore privato.  Art. 4  La commissione:  a)  vigila sul buon funzioname  nto dei corsi e ne studia i problemi generali;  b)  esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento;  c)  esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla Direzione della scuola.  Capitolo secondo  Funzionamento della Scuola  lastico  Art. 5  1  L’anno scolastico della SSEA si sviluppa secondo le direttive emanate dal DECS (e in  particolare dalla Divisione della formazione professionale) riguardanti l’anno scolastico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è suddiviso in due semestri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  lezioni  vengono  impartite  secondo  quanto  è  specificato  nel  piano  di  formazione.  Le  lezioni  sono, di norma, proposte due sere alla settimana ed il sabato mattina.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   piano   di   formazione   fissa   la   dotazione   oraria   dei   moduli   e   delle   unità   di  ins  egnamento  (in  presenza  e  a  distanza)  e  precisa  quali  unità  di  insegnamento  sono  oggetto  di  una prova d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  piano  di  formazione  è  allestito  dalla  Direzione  della  scuola  e  approvato  dalla  Divisione  della  formazione professionale (in seguito DFP).  ero minimo studenti  Art. 7  I corsi hanno luogo, di regola, con un minimo di 10 studenti.  Art. 8  La frequenza delle lezioni  è obbligatoria,  le  assenze  complessive (considerate tutte  le  unità)  superiori  al  20  %  comportano  l’esclusione dello studente dagli esami con la conseguente  non promozione.  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  comportamento  riprorevole  da  parte  di  uno  studente  è  oggetto  di  un  colloquio  chiarificatore con gli insegnanti ed eventualmente con un membro della  Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  indisciplina  o  di  reiterate  assenze  la  Direzione,  sentito  il  parere  del  Consiglio  di  classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:  a)  ammonimento inflitto dal direttore;  b)  sospensione dalla scu  ola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta alla  DFP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  ripetuti  di  grave  indisciplina  o  di  reiterate  assenze,  ed  esaurite  le  sanzioni  precedenti,  la  Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’escl  usione definitiva dall’istituto  che è di competenza del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il  consenso del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo  studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato.  Capitolo terzo  Condizioni d’ammissione  Art. 10  Le condizioni di ammissione sono definite nel PQ.  alla scuola con esame  Art. 11  Possono iscriversi all’esame di ammissione i candidati in possesso di un titolo di studio  diverso da quelli previsti all’art. 10.  Art. 12  1  La  Direzione  della  scuola,  può  decidere  l’ammissione  di  altri  ca  ndidati,  se  la  loro  formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita agli art. 10 e 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione della scuola può pure decidere sull’ammissione a semestri superiori di candidati che  hanno una formazione adeguata.  Art.  13  Durante il ciclo di studio, l’onere minimo dell’attività lavorativa è definito nel PQ.  Capitolo quarto  Esame d’ammissione  Art. 14  L’esame di ammissione (scritto e/o orale) è previsto in una o in entrambe le seguenti  materie:  a)  italiano;  b)  economia aziendale e contabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            Sono esonerati dall’esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno  frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera italiana o in Italia.  Art. 16  L’esame di ammissione h  a  luogo  nel  corso  del  mese  di  agosto;  esso  è  organizzato  dalla Direzione della scuola in collaborazione con la commissione d’esame.  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commissione d’esame d’ammissione è composta da un membro della Direzione  della  scuola e dai docenti delle materie d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione prende atto dei risultati dell’esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel  caso  di  candidati  esonerati  e  decide  sull’ammissione  al  corso  allestendo,  se  del  caso,  una  graduatoria.  ione  Art. 18  La  Direzione  della  scuola  fornisce  agli  iscritti  all’esame  di  ammissione  tutte  le  indicazioni necessarie.  Capitolo quinto  Valutazione: generalità  Art. 19  1  La valutazione delle competenze acquisite dallo  studente comprende:  a)  un controllo continuo esercitato mediante prove scritte e/o orali per ogni unità d’insegnamento  prevista dal piano di formazione;  b)  delle prove d’esame;  c)  il lavoro pratico di diploma, compresa la sua difesa orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al termine di o  gni semestre lo studente riceve una pagella.  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La scala delle note è la seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  molto buono  5  buono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  sufficiente  3  insufficiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  molto debole  1  nullo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le medie si calcolano approssimandole al decimo di punto.  Capitolo sesto  Esami e promozione  zione  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  classe  è  composto  da  un  membro  della  Direzione  della  scuola  e  dai  relativi docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso constata e verifica i risultati semestrali e finali e decide sui casi previsti nell’art. 33.  Art. 22  1  Ogni  docente  presenta  alla  Direzione,  entro  i  termini  fissati,  un  progetto  d’esame  scritto. La Direzione lo trasmette  all’esperto della materia per l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti all’esperto  possibilmente prima dell’esame orale.  Art. 23  1  Il  candidato  è  interrogato dal docente in presenza dell’esperto; le domande sono di  regola estratte a sorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esperto può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valutazione della prova orale viene concordata tra il d  ocente e l’esperto. In caso di disaccordo  decide il docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il docente e l’esperto tengono un verbale dell’esame.  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all’esame o può  p  arteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di malattia o di infortunio lo studente deve dimostrare con un certificato medico che non è  in grado di svolgere l’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intero esame o una parte  dello stesso deve essere ricuperato al più presto.  Art. 25  1  L’esclusione dall’esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso:  a)  si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave  l’ordinamento dell’esam  e;  b)  si assenta senza un motivo di forza maggiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esclusione  dall’esame  comporta  la  non  assegnazione  della  nota  di  unità  e  quindi  le  conseguenze previste agli art. 31 cpv. 4 e 32 cpv. 3.  Art. 26  Ciascun  anno  di  studio  può  essere  ripetuto  una  sola  volta.  Lo  studente  che  ripete  è  esonerato dalle unità di insegnamento la cui nota dell’anno precedente era maggiore o uguale a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.0. Sulla pagella comparirà la nota precedentemente acquisita.  Art. 27  Agli  esami  possono  as  sistere il docente, l’esperto,  un membro della Direzione e le  persone autorizzate dalla Direzione.  Art. 28  Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui  si possono servire durante la  prova.  Capitolo settimo  Promozione all’anno successivo  Art. 29  I  moduli,  le  unità,  gli  esami,  la  forma,  la  durata  e  la  collocazione  degli  stessi  sono  indicati nel piano di formazione.  Art. 30  Al  termine  di  ogni  semestre  e  di  ogni  anno  scolastico,  viene  assegnata  una  nota  per  ciascuna unità e rispettivamente per ciascun modulo.  Art. 31  1  La  nota  delle  unità  e  dei  moduli  è  assegnata  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  piano  di  formazione della scuola e  nelle schede descrittive delle stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nota  del  modulo  è  assegnata  in  base  ad  una  media  ponderata  delle  note  d’unità  che  lo  compongono come specificato nel piano di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un modulo è acquisito se vengono rispettate le seguenti condizioni:  a)  la  nota finale del modulo è uguale o superiore a 4.0;  b)  la  percentuale  di  assenza  dello  studente  durante  il  modulo  non  supera  il  20%  del  tempo  effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se un docente non assegna una nota ad un’unità di insegnamento deve motivarlo per scritto;  mancando la  nota ad un’unità di insegnamento, la nota al modulo, e quindi la nota finale, non può  essere assegnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Lo studente è promosso all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a  scuola, accede al lavoro di diploma se  vengono rispettate le seguenti condizioni:  a)  la media delle note di tutti i moduli è uguale o superiore a 4.0;  b)  è ammessa una nota insufficiente in un solo modulo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La media di tutti i moduli è calcolata in funzione di ponderazioni definite nel piano di  formazione  della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La mancata assegnazione di una nota di modulo comporta la non promozione.  Art. 33  1  Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio a) dell’art. 32 ed  avendo  una  media  finale  delle  note  dei  moduli  non  inferiore  al  3.9,  il  Consiglio  di  classe  può  concedere,  se  giudica  lo  studente  meritevole,  fino  a  0.1  punti  di  provvedimento  eccezionale  per  consentirne la promozione all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, di  accedere al lavoro di diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione della promozione o del diploma tramite questo provvedimento eccezionale deve  figurare sulla pagella.  Capitolo ottavo  Lavoro di diploma e titolo  Art. 34  Il  ciclo  di  formazione  termina  con  lo  svolgimento  e  la  presentazione  del  lavoro  di  diploma, oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola.  Art. 35  1  Il titolo rilasciato è quello di «economista aziendale dipl. SSS».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nome dei dip  lomati è pubblicato sul Foglio ufficiale.  Capitolo nono  Disposizioni finali  Art. 36  La  procedura di ricorso è regolata dal Titolo I  X della legge della scuola del  1° febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990.  Art. 37  Il  presente  regolamento  si  applica  agli  studenti  che  hanno  iniziato  la  loro  formazione  durante l’anno scolastico 2011/2012.  Per  coloro  i  quali  hanno  iniziato  prima,  rimane  in  vigore  il  regolamento  della  Scuola  superiore  di  economia aziendale del 16 dicembre 2008.  rata in vigore  Art. 38  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato  nel BU  2012  , 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 11 maggio 2012  -  BU 2012, 179.