Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli
                            Regolamento  sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli  (del 12 luglio 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 9b della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            Il presente regolamento disciplina l’impiego da parte della polizia cantonale di strumenti  di  lettura  automatica  e  di  riconoscimento  delle  targhe  di  veicoli,  come  pure  l’utilizzo  delle  relative  registrazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione e principi
Art. 2
                            1  Le  registrazioni  possono  essere  effettuate  unicamente  allo  scopo  di  confrontare  le  targhe  dei  veicoli  con  quelle  registrate  in  banche  dati,  nell’ambito  di  operazioni  di  ricerca,  segnatamente di un veicolo rubato, di un veicolo usato per commettere un atto illecito o del veicolo  di una persona scomparsa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impiego degli strumenti di lettura automatica e di riconoscimento dei veicoli deve essere idoneo  e  proporzionato  per  raggiungere  lo  scopo  perseguito,  oltre  che  riconoscibile  mediante  misure  adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Apparecchi autorizzati e tipo d’impiego
Art. 3
                            Gli  apparecchi  per  la  lettura  automatica  e  di  riconoscimento  delle  targhe  possono  essere fissi o mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza in materia di impiego
Art. 4
                            L’ufficiale responsabile ordina l’impiego e le relative modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione e distruzione delle registrazioni
Art. 5
                            1  Le registrazioni sono conservate dalla polizia cantonale, la quale prende le misure di  sicurezza adeguate e necessarie per impedire la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione  illecita delle stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  registrazioni  conservate  quale  mezzo  di  prova  in  vista  di  una  procedura  penale,  civile  e  amministrativa ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia sono distrutte al più tardi con la  scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione delle registrazioni
alle autorità competenti
Art. 6
                            La  trasmissione  alle  autorità  competenti  ai  sensi  dell’art.  9b  cpv.  3  della  legge  sulla  polizia può avvenire spontaneamente o su loro richiesta motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2011  , 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 439.