Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione de... (5.1.8.4.5.1)
Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione de... (5.1.8.4.5.1)
Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all’insegnamento nel livello secondario I
5.1.8.4.5.1 Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all’insegnamento nel livello secondario I (del 28 ottobre 2010) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali de lla pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo 6 capoverso 6 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 ago sto 1999,
1 d e c r e t a : Le esigenze minime, applicabili al riconoscimento dei diplomi d’insegnamento secondario I, nel caso di master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare, sono definite come segue: Principi La formazione è indirizzata ai titolari e alle titolari di un diploma d’insegnamento prescolastico e elementare o di un diploma d’insegnamento elementare. La formazione ha luogo nelle scuole universitarie che hanno un ciclo di studio per l’in segnamento secondario I che porta a dei diplomi riconosciuti dalla CDPE. Dato il volume del ciclo master, l’abilitazione all’insegnamento può essere rilasciata per tre materie al massimo. Gli studenti e le studentesse devono raggiungere in queste materie g li stessi obiettivi che i loro colleghi e colleghe del ciclo regolare per l’insegnamento secondario I. Ciò vale anche per il resto dello studio, come gli esami finali o il lavoro di master. In assenza di regole particolari si applicano le disposizioni del Regolamento di riconoscimento. L’ammissione agli studi richiede un diploma d’insegnamento prescolastico e elementare o un diploma d’insegnamento elementare riconosciuti dalla CDPE. Il diploma deve essere ottenuto a conclusione d i uno studio bachelor della durata di tre anni presso una scuola universitaria. I titolari e le titolari di un diploma d’insegnamento conforme al vecchio regolamento (scuola normale o terziaria B) sono ammessi se hanno tre anni al minimo d’insegnamento pra tico a un tasso di occupazione di almeno 50% nel livello secondario I e/o nel livello elementare. La formazione corrisponde a un master. In totale ha almeno 120 crediti di studio. Lo studio già svolto fuori della formazione per l’in segnamento prescolastico e elementare o per l’insegnamento elementare, oltre all’insegnamento pratico che superi la durata prevista dall’articolo 2 capoverso 2, possono essere tenuti in considerazione in modo adeguato per un volume totale di 60 crediti al massimo. Il volume della formazione scientifica e della formazione in didattica delle discipline è regolato dall’articolo 6 capoverso 3 del Regolamento di riconoscimento. La formazione professionale totalizza da 20 a 30 crediti di studio e comprende:
a. una formazione pratica che include almeno uno stage durante il master, e
b. la formazione in scienze dell’educazione specifiche al livello secondario I (in particolare orien tamento scolastico e professionale, pedagogia specializzata, psicologia adolescenziale, educazione generale e sociale). Il Cantone o i Cantoni responsabili del ciclo hanno un termine di due anni a partire dall’introduzione d el ciclo di studi per richiedere alla CDPE di estendere il riconoscimento già accordato ai loro diplomi d’insegnamento secondario I a quelli del ciclo master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementar e.
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Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.4.
Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.
2 Pubblicate nel BU 2011 , 90.
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Entrata in vigore: 1° febbraio 2011 - BU 2011, 90.