Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziam... (11.3.1.2.1)
Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziam... (11.3.1.2.1)
Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19’500’000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011
11.3.1.2.1 Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un cre dito quadro di fr. 19’500’000. -- per attuare misure di politica re gionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008 - 2011 (del 20 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19 ' 500 ’ 000. -- per attuare misure di politica regionale cantonale co mplementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008 - 2011 (in seguito: DL), d e c r e t a : tente Art. 1 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) è il dipartimento co mpetente ai sensi dell’art. 4 cpv. 5 DL. liere Art. 2 Per la concessione di sussidi per l’implementazione di filiere è richiesta di regola l’elaborazione di studi di base, i cui contenuti sono preavvisati dalla relativa pi attaforma tematica. Art. 3
1 I progetti concernenti attività con un indotto economico diretto e indiretto vanno presentati direttamente al Dipartimento, che garantisce l’informazione e la co llaborazione con le Agenzie regionali.
2 Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
3 Il riconoscimento degli aiuti finanziari previsti dal Decreto legislativo è deciso dal Dipartimento fino ad un importo massimo di fr. 500 ’ 000. -- per singolo aiuto finanziario. - progetti: Art. 4
1 Sono micro - progetti i progetti per i quali è previsto un investimento c omplessivo fino a fr. 100 ’ 000. -- .
2 Per il sostegno di micro - progetti ad ogni Ente regionale per lo sviluppo (in seguito: ERS) è assegnato un importo globale di fr. 500 ’ 000. -- .
3 Gli ERS adottano le singole decisioni d’aiuto e verificano la corretta gestione dei sussidi erogati.
4 Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ERS presenta al Dipartimento un rapporto sull’impiego dei fondi nell’anno precedente, allestito secondo le direttive della Sezione. in vigore Art. 5 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra immediatamente in vigore
1 e decade il 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2010 , 158.
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Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 158.