Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote (451.350)
Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote (451.350)
Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote
Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote (del 4 maggio 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993; visto l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009, d e c r e t a : Art. 1
1 L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio.
2 A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento. Art. 2 1 I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.
2 Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale (art. 22 e segg.) Art. 3 I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat. Art. 4 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2010 , 171.
1 Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.