Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000... (9.1.7.1.9)
Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000... (9.1.7.1.9)
Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000.– del credito quadro complessivo, per il periodo 2011-2020, di fr. 65’000’000.– , in conformità al decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia
9.1.7.1.9 Decreto legislativo concernente l’approvazione della seconda tranche di fr. 30’000’000. – del credito quadro complessivo, per il periodo 2011 - 2020, di fr. 65’000’000. – , in conformità al decreto legislativ o del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica in tegrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attrave rso il sostegno e la promozione della formazione, della postfo rmazione e della consulenza nel settore dell’energia (del 25 gennaio 2016 ) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICIN O – visto il messaggio 13 maggio 2015 n. 7091 del Consiglio di Stato, – visto il rapporto 12 gennaio 2016 n. 7091 R della Commissione speciale energia, d e c r e t a : Art. 1 1 È approvata la seconda tranche di fr. 30’000’000. – per il periodo 2016 - 2020, del credi to quadro complessivo, per il periodo 2011 - 2020, di fr. 65’000’000. – in conformità al decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razi onale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, l’uso di vettori energetici di transizione più puliti e sostenibili per i grandi consumatori ubicati nelle zone periferiche e la distribuz ione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia.
2 Le rimanenze della prima tranche approvata con decreto legislativo del 17 marzo 2011 (art. 1) sono riportate sul periodo 2016 - 2020 in modo da raggiungere l’importo complessivo di fr.
65’000’000. – sul periodo 2011 - 2020. Art. 2 Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d’impegno in funzione delle esige nze del programma d’incentivi. Art. 3 1 Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.
2 Per l’attuazione dei compiti di informazione, sensibilizzazione, consulenza, formazione e postformazione nel settore dell’energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all’Associazione TicinoEnergia. Essa dovrà fornire un rendiconto tecnico e finanziario delle attività al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Art. 4 Il Consiglio di St ato presenta annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia. Art. 5 1 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
2 I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d’entrata.
1 Pubblicato nel BU 2016 , 152 .
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En trata in vigor e: 18 marzo 2016 - BU 2016, 152.