Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento
                            6.4.1.1.5  Decreto legislativo  nel settore degli assegni familiari di complemento  (del 3 giugno 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  zia:  Art.  1  Richiamato l’art. 53 Laf, l’assegno di prima infanzia è riconosciuto:  a)  fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui l’ultimo figlio compie i tre anni, se egli li  compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto  ;  b)  fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell’ultimo figlio, se egli li compie fra il mese  di settembre e il mese di dicembre.  gressivo  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Richiamati  gli  art.  da  47  a  49  Laf,  nonch  é  da  3  a  10  Laps,  all’importo  massimo  dell’assegno integrativo per il primo figlio beneficiario di assegno è aggiunto un supplemento, se  nonostante il riconoscimento dell’assegno integrativo l’unità di riferimento ha ancora una lacuna di  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  la  cuna  di  reddito  residua  dell’unità  di  riferimento  è  uguale  o  superiore  al  supplemento  massimo,  è  accordato  il  supplemento  massimo.  Se  la  lacuna  di  reddito  residua  è  inferiore  al  supplemento massimo, l’importo del supplemento corrisponde alla lacuna di redd  ito residua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il supplemento massimo corrisponde a 2’000 franchi all’anno.  ma infanzia e  Art.  3  La lacuna di reddito residua che determina il diritto all’assegno di prima infanzia ed alla  prestazione assistenziale è diminuita dell’importo del supplemento riconosciuto ai sensi dell’art. 2.  in vigore  e durata  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è pubblicato nel Bollet  tino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.  Pubblicato  nel BU  2009  , 333.