Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
                            Regolamento  sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato  ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti  (del 29 aprile 2009)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  disciplina  competenze  e  procedure  per  l’utilizzo  dell’importo  assegnato   dalla   Confederazione   al   Cantone   per   l’integrazione   delle   persone   ammesse  provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinatari
Art. 2
                            Destinatari     dei     provvedimenti     d’integrazione     sono     le     persone     ammesse  provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
Art. 3
                            1  L’integrazione  è  perseguita  tramite  l’accompagnamento  in  percorsi  individualizzati  comprendenti le seguenti fasi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzione di mandati
Art. 4
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente  esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ente  designato  può  far  capo  all’offerta  esistente  di  misure  d’integrazione  e  di  inserimento  formativo o professionale o prevederne di nuove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  designato  può  avvalersi  della  collaborazione  dei  servizi  della  Sezione  del  lavoro  e  della  Divisione della formazione professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 5
                            3  Sono istituiti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Coordinatore operativo di progetto
                            a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione di progetto
Art. 7
                            4  La direzione di progetto è competente a:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
Art. 8
                            L’Ufficio   del   sostegno   sociale   e   dell’inserimento   è   competente   per   la   gestione  finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
Art. 9
                            5  La Divisione è competente a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 10
                            6  Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi  della  Divisione  dell’azione  sociale  e  delle  famiglie  e  del  suo  Ufficio  del  sostegno  sociale  e  dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 11
                            7  Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di  Stato  e  all’Ufficio  federale  delle  migrazioni,  tramite  il  Delegato  cantonale  all’integrazione  degli  stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  8  Pubblicato nel BU  2009  , 192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4      Art.  modificato  dal  R  10.7.2012;  in  vigore  dal  13.7.2012  -  BU  2012,  347;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 51.
                            5    Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.