Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turis... (7.1.1.1.6)
Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turis... (7.1.1.1.6)
Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici
7.1.1.1.6: DE concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici - 23 dicembre 2008
7.1.1.1.6 concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (del 23 dicembre 2008) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D-Rust) del
2 giugno 2008 ,
Criteri
Art. 1
Le agenzie professionali abilitate a collaborare con i proprietari di rustici che beneficiano di un sussidio ai sensi del decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D- Rust) devono soddisfare cumulativamente i seguenti criteri: a) l’agenzia è iscritta al registro di commercio svizzero; b) l’agenzia promuove e diffonde sul mercato turistico i rustici al fine di ottenere la maggiore occupazione; c) l’agenzia dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici; d) l’agenzia dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l’occupazione del rustico; e) l’agenzia collabora con l’Ente turistico locale per la messa sul mercato del rustico e gli trasmette il conteggio dettagliato dei pernottamenti; f) l’agenzia svolge le mansioni di notifica degli ospiti alla polizia secondo i disposti della legislazione in materia; g) l’agenzia offre servizi di: pulizia e preparazione del rustico, accoglienza dell’ospite (presa di contatto con il cliente, consegna e informazione in loco), assistenza all’ospite durante il soggiorno, ritiro e controllo del rustico, incasso.
Entrata in vigore
Art. 2
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2009 , 8.