Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi ... (6.4.6.1.3)
Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi ... (6.4.6.1.3)
Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
6.4.6.1.3 Decreto legislativo e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 18 settembre 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; - visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5810 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 settembre 2007 n. 5810 R/2 della Commissione della gestione e delle finanze,
Principio
Art. 1
Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione. Il Cantone può inoltre: a) rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità; b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Regresso
Art. 2
Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato. Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Procedura
Art. 3
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.
Rimborso dei crediti scoperti
agli assicuratori malattie
Art. 4 Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, fino alla pubblicazione nel BU del presente DL, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.
Norma transitoria
Art. 5
articoli 20, 21 e 22 della L e (LCAMal) del 26 giugno 1997.
Entrata in vigore
Art. 6
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al
1° gennaio 2006. Il presente Decreto legislativo resta in vigore fino al 31 dicembre 2008. Pubblicato nel BU 2007 , 661.
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