Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercant... (5.1.8.4.1)
Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercant... (5.1.8.4.1)
Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 6 febbraio 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4309 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 È ratificata l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio
1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Art. 2 Il Dipartimento dell’istruzione e della cultura
1 è incaricato dell’esecuzione del citato Accordo. Art. 3 Il contributo annuo ricorrente verrà stabilito annualmente con il preventivo. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decre to legislativo è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra immediatamente in vigore.
2 Pubblicato nel BU 1995 , 142. Decreto legislativo concernente la ratifica della modifica del 16 giugno 2005 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (del 30 gennaio 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 29 agosto 2006 n. 5824 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1
1 È ratificata la modifica del 16 giugno 2005 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 feb braio 1993.
2 Spese e ricavi derivanti dall’adozione della Convenzione sono iscritti nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Direzione del Dipartimento. Art. 2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziale dell’Accordo adottate dalla Conferenza de i cantoni firma tari. Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
3 Pubblicato nel BU 20 07 , 114.
1 Denominazione modificata in «Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport» DE del
9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2 Entrata in vigore: 17 marzo 1995.